Art. 23 - Consiglio Direttivo
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Sono componenti del Consiglio Direttivo:

a)    il Presidente della Federazione;
b)    il Vice Presidente Vicario;
c)    i 4 (quattro) Consiglieri di Presidenza;
d)    l’ultimo Past President;
e)    il rappresentante di espressione datoriale nella Presidenza dell’organismo bilaterale della Federazione, ove
       costituito e nominato;
f)    3 (tre) componenti eletti dalla Giunta, nel suo ambito, tenendo conto della esigenza di assicurare – per quanto
       possibile – la presenza delle componenti di filiera non diversamente rappresentate, negli anni dispari che durano
       in carica per 2 (due) anni, e non possono ricoprire la carica per più di 6 (sei) anni consecutivi.

In relazione agli argomenti all’ordine del giorno il Presidente può, nelle sue autonomie, anche prevedere inviti per singole sedute dell’Organo.

Nel caso vengano a mancare uno o più componenti elettivi del Consiglio Direttivo durante il biennio in carica essi sono sostituiti dalla Giunta, nel proprio ambito con elezioni suppletive e con votazione a scrutinio segreto, potendo ciascun componente esprimere un numero di preferenze non superiore alla metà dei Consiglieri da sostituire, ad eccezione che si tratti di uno solo.

Per la sostituzione di componenti non elettivi che venissero a mancare si procede ricorrendo alle procedure che regolano la specifica posizione da sostituire nel Consiglio Direttivo.

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