Lo Statuto
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Adottato dall'Assemblea costitutiva del 26 maggio 1993, modificato dalle Assemblee del 20 luglio 1995, 22 novembre 1995, 17 dicembre 1998, del 6 novembre 2003 e 16 maggio 2007.

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INDICE

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1 - Costituzione e denominazione
ART. 2 - Scopi
ART. 3 - Definizione di impresa turistica

TITOLO II - SOCI

ART. 4 - Soci Effettivi
ART. 5 - Soci aggregati
ART. 6 - Assetti regionali della Federazione
ART. 7 - Diritti dei Soci
ART. 8 - Obblighi e doveri dei Soci
ART. 9 - Quote di ammissione e contributi
ART. 10 - Ammissione e durata del rapporto associativo
ART. 11
- Cessazione della qualità di Socio
ART. 12 - Sanzioni

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DELLA FEDERAZIONE

ART. 13 - Organi della Federazione
ART. 14 - Assemblea Generale
ART. 15 - Convocazione dell'Assemblea
ART. 16 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea
ART. 17 - Presidenza dell'Assemblea
ART. 18 - Attribuzioni dell'Assemblea
ART. 19 - Diritto di voto
ART. 20 - Giunta
ART. 21 - Riunioni e deliberazioni della Giunta
ART. 22 - Attribuzioni della Giunta
ART. 23 - Consiglio Direttivo
ART. 24 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo
ART. 25 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo
ART. 26 - Presidente
ART. 27 - Vice Presidente Vicario e Consiglieri di Presidenza
ART. 28 - Consulta dei Presidenti
ART. 29 - Consulta dei Presidenti dei Raggruppamenti regionali
ART. 30 - Commissione di designazione
ART. 31 - Direttore Generale della Federazione
ART. 32 - Board dei Direttori
ART. 33 - Probiviri
ART. 34 - Revisori Contabili
ART. 35 - Disposizione generali sulle cariche

TITOLO IV - FONDO COMUNE E BILANCI

ART. 36 - Fondo comune
ART. 37 - Bilancio consuntivo e Budget

TITOLO V - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE

ART. 38 - Modifiche dello Statuto
ART. 39 - Sscioglimento della Federazione


TITOLO VI - NORMA DI RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

ART. 40 - Norma di rinvio
ART. 41 - Entrata in vigore dello Statuto


NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

 


 

LO STATUTO DI FEDERTURISMO CONFINDUSTRIA

Adottato dall'Assemblea costitutiva del 26 maggio 1993, modificato dalle Assemblee del 20 luglio 1995, 22 novembre 1995, 17 dicembre 1998, del 6 novembre 2003 e 16 maggio 2007.

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita, con durata illimitata la Federazione nazionale dell'industria dei viaggi e del turismo, in forma abbreviata FEDERTURISMO CONFINDUSTRIA.

La Federazione, con sede legale in Roma, è formalmente riconosciuta dalla Confederazione Generale dell'Industria Italiana cui aderisce e di cui è componente settoriale organica, adottandone il logo ed assumendo il ruolo di componente del sistema della rappresentanza dell'industria italiana, come tale definito dall'art. 2 dello statuto della Confederazione stessa.

In conseguenza di ciò la Federazione acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti, per sé e per i propri soci.

Su delibera del Consiglio Direttivo la Federazione può aderire ad Associazioni, Federazioni, Organizzazioni ed iniziative regionali, nazionali, comunitarie ed internazionali, aventi scopi coerenti e compatibili con quelli della Federazione e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o uffici staccati sul territorio nazionale ed all'estero.

La Federazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro.

La Federazione può peraltro promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

La Federazione è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia ed indipendenza

La Federazione adegua, nel rispetto delle sue autonomie, i propri atti e le regolamentazioni statutarie di attuazione allo statuto di Confindustria e ne adotta il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegna i suoi soci alla loro osservanza.

ART. 2 – SCOPI

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del Sistema la Federazione ha per scopi:

1. tutelare le attività delle imprese dell'industria del turismo e delle loro Associazioni aderenti alla Federazione sul piano legislativo, economico e produttivo, con particolare riguardo ai soggetti istituzionali cui sono affidate le scelte fondamentali della politica turistica italiana e verso i quali va svolta un'azione di stimolo e di proposta;

2. provvedere all'informazione ed alla consulenza dei soci relativamente ai problemi generali dell'industria turistica al fine di perseguire in comune finalità di progresso e di sviluppo del settore;

3. tutelare le attività delle imprese e delle loro Associazioni aderenti sul piano economico e sindacale, nonché stipulare su espressa delega accordi di carattere generale, sia a livello nazionale che comunitario, nonché, su espressa delega, contratti collettivi di lavoro riguardanti una o più categorie, con l'esclusione di quelle imprese che aderiscono ad Organizzazioni con compiti esclusivamente sindacali; assicurare la definizione delle direttive per la stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

4. promuovere il turismo compatibile e sostenibile, favorendo la qualità delle iniziative prestando attenzione al bilancio sociale dei propri associati.

5. organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali e di interesse del settore turistico con particolare riferimento all'analisi della domanda e dell'offerta del turismo;

6. rappresentare in senso politico ed istituzionale generale, all'esterno e verso Confindustria ed il suo Sistema, il sistema dei soci della Federazione; promuovere i valori dell'imprenditorialità, della crescita e dello sviluppo nel settore; sostenere la propria rappresentatività organizzativa; risolvere le controversie interne; essere presidio dell'ordinato svolgimento dei rapporti associativi entro il proprio ambito ed in quello confederale; provvedere alla comunicazione esterna ed interna.

ART. 3 – DEFINIZIONE DI IMPRESA TURISTICA

Ai fini del presente statuto, l'impresa turistica è caratterizzata dallo svolgimento di attività produttive nel settore del turismo secondo criteri organizzativi di tipo industriale, concorrenti in via diretta od indiretta alla formazione del prodotto e dell'offerta turistica in forma esclusiva o complementare e strumentale.

TITOLO II – SOCI

ART. 4 – SOCI EFFETTIVI

Con riferimento a tutte le suddette attività economiche, organizzate secondo criteri di tipo industriale, rivolte alla produzione, commercializzazione, intermediazione e gestione di prodotti, servizi, infrastrutture ed esercizi concorrenti direttamente ed indirettamente alla formazione dell'offerta turistica di cui alle attività del precedente art. 3, possono essere ammessi a far parte della Federazione in qualità di soci effettivi:

a) Le Associazioni che abbiano scopi corrispondenti a quelli dell'art. 2 per la tutela e la rappresentanza di specifiche categorie dell'industria turistica, nell'accezione di cui al precedente comma;

b) le Associazioni territoriali aderenti a Confindustria.

Fermo restando la loro autonomia, le Associazioni Territoriali affidano di norma la tenuta e lo svolgimento del rapporto associativo con la Federazione alle sezioni del settore turistico ove costituite presso di esse, qualunque sia la formula organizzativa adottata in seno alle Associazioni stesse.

c) in via particolare, selezionate imprese di particolare rilievo e significatività nazionale ed internazionale per il settore dell'industria del turismo, per come sopra individuato e definito e che esercitano una o più delle attività di cui al primo comma del presente articolo, a condizione che loro divisioni societarie od assetti organizzativi e/o operativi coerenti e compatibili, ove esistenti, aderiscano anche alla corrispondente Associazione di categoria socia della Federazione. Tali soci impresa sono equiparati, negli obblighi associativi, nei diritti e nei doveri del socio e ad ogni effetto statutario, alle Associazioni di categoria.

ART. 5 – SOCI AGGREGATI

Possono inoltre aderire alla Federazione in qualità di soci aggregati, Associazioni, aderenti o non a Confindustria, nonché altre organizzazioni senza scopo di lucro, il cui ambito di rappresentanza presenti elementi di affinità, complementarietà, strumentalità e/o raccordo economico con quelli rappresentati dai soci effettivi di cui al primo comma dell'art. 4 del presente statuto ed in genere con le attività del settore per come in precedenza individuato.

ART. 6 – ASSETTI REGIONALI DELLA FEDERAZIONE

Per il conseguimento dei suoi scopi la Federazione, i propri soci effettivi ed aggregati di categoria e territoriali di Confindustria, sono impegnati ad attivare forme concertate ed unitarie di coordinamento regionale della Federazione e raccordi istituzionali e modalità di integrazione organica ed operativa con le Confindustrie regionali fermo restando che qualsiasi assetto regionale della Federazione deve trovare collocazione all'interno del sistema di rappresentanza regionale delle locali Confindustrie.

A tal fine Federturismo e le Confindustrie regionali favoriranno la costituzione dei Raggruppamenti regionali dell'industria turistica.

I Raggruppamenti, ove costituiti, agiranno in conformità delle indicazioni politiche generali formulate dalla Confindustria regionale di riferimento, del presente Statuto, dello Statuto e del Codice Etico confederale.

Essi sono costituiti coerentemente con quanto previsto dall'art. 4 del presente Statuto.

Ogni Raggruppamento regionale provvederà, previe intese organizzative con la rispettiva Confindustria regionale e sulla base di un apposito schema elaborato da Federturismo Confindustria a dotarsi di un proprio regolamento.

Detto regolamento dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo di Federturismo Confindustria.

ART. 7 – DIRITTI DEI SOCI

Secondo le previsioni e le regolamentazioni di Confindustria:

• i soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dalla Federazione e quelle derivanti dall'appartenenza al Sistema confederale, hanno diritto di partecipare ed intervenire nella vita della Federazione e diritto di elettorato attivo e passivo negli Organi direttivi statutari della

Federazione e nelle articolazioni interne, purché in regola con tutti gli obblighi statutari; hanno altresì diritto all'utilizzo del logo e dell'emblema del Sistema confederale secondo le specifiche regolamentazioni ed alla attestazione della loro partecipazione alla Federazione ed al Sistema confederale;

• per i soci aggregati sono escluse le prestazioni di rappresentanza e di assistenza diretta politica e/o sindacale, il diritto di elettorato passivo e l'utilizzo del logo e dell'emblema del Sistema confederale.

ART. 8 – OBBLIGHI E DOVERI DEI SOCI

I soci effettivi di cui alla lettera a) del precedente art. 4 del presente statuto, aderenti alla Federazione, devono prevedere nei loro statuti scopi coerenti con quelli dell'art. 2 del presente statuto, devono rappresentare ambiti merceologici definiti e compatibili con il settore del turismo come individuato agli art. 3 e 4 del presente statuto e devono possedere tutti gli altri requisiti richiesti per la partecipazione, anche indiretta, al Sistema confederale.

L'adesione alla Federazione comporta l'obbligo di osservare il presente statuto, le normative e le disposizioni attuative dello stesso e le delibere della Federazione, nonché il Codice etico confederale, la Carta dei valori associativi ed i regolamenti di attuazione.

L'adesione comporta altresì gli obblighi di partecipazione alla vita associativa ed al sostegno finanziario della Federazione secondo le modalità deliberate dagli Organi competenti.

L'attività delle imprese associate alla Federazione, sia direttamente che indirettamente, deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale ed imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine del settore, tutelata dalla Federazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.

Le stesse imprese e le loro Associazioni, inoltre, hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza alla loro appartenenza, diretta ed indiretta, al sistema confederale.

In particolare è esplicitamente vietata la adesione contemporanea e/o l'appartenenza, sotto qualsiasi forma, ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e dalla Federturismo Confindustria costituite per analoghi scopi ed in concorrenza con il Sistema confederale.

La Federazione, inoltre e con lei i suoi soci effettivi, è impegnata a promuovere il completo inquadramento nel sistema confederale delle imprese associate sia direttamente che indirettamente.

ART. 9 – QUOTE DI AMMISSIONE E CONTRIBUTI

L'Assemblea, su proposta della Giunta, delibera le quote fisse di ammissione "una tantum" per le diverse modalità e tipologie di soci ed i rispettivi contributi associativi annuali individuando parametri che consentano un'equa distribuzione dei carichi contributivi tra i soci; l'Assemblea delibera inoltre in merito ad eventuali contributi straordinari dei soci.

II contributo associativo annuale non può essere inferiore ad una quota minima contestualmente fissata dall'Assemblea, che delibera anche le modalità e le scadenze dei versamenti.

Le quote od i contributi riscossi non sono trasmissibili.

ART. 10 – AMMISSIONE E DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

I richiedenti aventi titolo, secondo il presente statuto, ad aderire alla Federazione, devono avanzare domanda corredata di ogni informazione e documentazione necessaria ed utile ai procedimenti di valutazione, istruttoria e deliberazione degli Organi competenti.

Per l'adesione in qualità di socio effettivo, nelle tipologie di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 4 del presente statuto, alla domanda deve essere allegata copia dello statuto del richiedente e degli eventuali regolamenti, con l'impegno del socio aderente a notificare nel seguito le eventuali variazioni degli atti ed elementi suddetti.

Il Consiglio Direttivo provvede alla istruttoria della domanda e si pronuncia sulla adesione.

Spetta al Consiglio Direttivo che non vengano a determinarsi segmentazioni nella rappresentanza con riferimento ad aree territoriali e/o ambiti produttivi definiti già rappresentati all'interno del sistema federale.

Il Consiglio Direttivo deve inoltre verificare le finalità associative nonché l'idoneità, sotto il profilo organizzativo e finanziario, del socio richiedente a garantire le prestazioni istituzionali di sua competenza all'interno del sistema federale.

Avverso l'accoglimento della domanda, i soci effettivi, in numero pari almeno ad 1/10 (un decimo) dei voti spettanti in Assemblea, hanno facoltà di ricorrere ai Probiviri, con l'obbligo di evidenziare e motivare i pregiudizi imminenti ed irreparabili che ne deriverebbero per i soci stessi e/o per il sistema organizzativo e con possibilità di richiedere l'eventuale sospensione della delibera di accoglimento, in attesa del giudizio definitivo; richiesta che il Collegio dei Probiviri accoglie o respinge con provvedimento provvisorio motivato. I Probiviri possono chiedere al Consiglio Direttivo il riesame della domanda sulla base di un loro parere non vincolante e le conseguenti decisioni del Consiglio Direttivo vengono portate per la decisione o la ratifica in Giunta.

Per tutte le tipologie di soci di cui all'art. 4 e art. 5 del presente statuto, la prima adesione dopo l'ammissione ha durata di tre anni e decorre dalla data di accoglimento della domanda fino alla conclusione del terzo anno successivo, mentre nel seguito si intende rinnovata tacitamente di biennio in biennio. La disdetta deve essere comunicata almeno sei mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata.

Resta salva la facoltà di recesso ai sensi del successivo art. 38 del presente statuto.

ART. 11 – CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

a) per disdetta da parte del socio;

b) per cessazione dell'attività del socio;

c) per recesso esercitato in base all'art.38;

d) per espulsione, nel caso di gravi inadempienze derivanti dagli obblighi del presente statuto, su deliberazione della Giunta che si pronuncia con almeno 2/3 (due terzi) dei voti dei membri presenti. Il socio espulso ha la possibilità di ricorrere ai Probiviri che decideranno in modo definitivo entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento del ricorso.

La presentazione del ricorso non ha effetto sospensivo.

ART. 12 – SANZIONI

I soci della Federazione che si rendessero inadempienti agli obblighi derivanti dal presente statuto sono passibili delle seguenti sanzioni.

a) sospensione del diritto del socio a partecipare all'Assemblea della Federazione;

b) decadenza dei loro esponenti che ricoprono cariche direttive della Federazione;

c) sospensione dei loro rappresentanti di diritto negli organi della Federazione e/o suoi organismi rappresentativi e comitati interni ed esterni;

d) sospensione del diritto di effettuare designazioni e partecipare alle consultazioni previste dal presente statuto;

e) sospensione del diritto alle prestazioni istituzionali della Federazione;

f) esclusione per grave inadempienza agli obblighi derivanti dal presente statuto. Costituisce grave inadempienza la violazione degli indirizzi e direttive della Federazione nelle materie di cui ai punti 1), 3) e 6) dell'art. 2 del presente statuto.

Le sanzioni di cui al precedente comma verranno applicate, in alternativa o anche cumulativamente dalla Giunta, su proposta del Consiglio Direttivo, in relazione alla gravità dell'inadempimento.

Per l'esclusione per grave inadempienza, di cui alla lettera f) del primo comma del presente articolo, la Giunta si pronuncerà con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei membri presenti. In ogni caso è ammesso, entro i 60 giorni successivi, il ricorso ai Probiviri della Federazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DELLA FEDERAZIONE

ART. 13 – ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Sono organi della Federazione:

- l'Assemblea generale;

- la Giunta;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- il Vice Presidente Vicario e Consiglieri di Presidenza ;

- i Probiviri;

- i Revisori Contabili.

ART. 14 – ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea è costituita da tutti i soci e si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro 6 (sei) mesi dalla fine di ogni esercizio ed ogni qualvolta, in via ordinaria o straordinaria, lo ritenga opportuno il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo o lo ritengano opportuno la Giunta su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri oppure un numero di soci che dispongano di almeno 1/5 (un quinto) dei voti spettanti in Assemblea.

I soci sono rappresentati in Assemblea dal legale rappresentante o da un suo delegato munito di delega scritta rilasciata dal legale rappresentante del socio.

Possono altresì farsi rappresentare da altri soci muniti di delega scritta del legale rappresentante del socio designante e ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

All'Assemblea partecipano anche il Presidente della Federazione, il Vice Presidente Vicario, i Consiglieri di Presidenza, i membri del Consiglio Direttivo e della Giunta, i Probiviri ed i Revisori Contabili; questi non hanno diritto al voto salvo che ad essi competa quali delegati dei soci.

All'Assemblea possono essere invitati ad assistere anche i componenti di altri organismi e collegi della Federazione istituiti in coerenza con il presente statuto.

ART. 15 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea viene convocata dal Presidente su deliberazione della Giunta a mezzo fax, o posta elettronica riscontrata o con lettera raccomandata da spedirsi almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la riunione.

La lettera deve contenere le indicazioni del luogo e dell'ora della prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

In caso di urgenza l'Assemblea, purché non indetta per l'elezione del Presidente, per le modifiche dello statuto e per lo scioglimento della Federazione e la nomina dei liquidatori, può essere convocata almeno 5 (cinque) giorni prima, con avviso contenente le predette indicazioni.

ART. 16 – COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti tanti voti, anche per delega ed anche in modalità di teleconferenza, pari alla metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci della Federazione.

Tuttavia, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti tanti voti, anche per delega ed anche in modalità di teleconferenza, pari ad un terzo dei voti spettanti a tutti i soci della Federazione.

In seconda convocazione, purché prevista nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è legalmente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti, anche per delega ed anche in modalità di teleconferenza.

Le deliberazioni sono prese ordinariamente a maggioranza semplice, corrispondente alla metà più uno dei voti presenti, escludendo dal computo gli astenuti e, nella votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche.

Per le deliberazioni relative alle modificazioni del presente statuto ed alla nomina del Collegio dei liquidatori, si procede a maggioranza assoluta, corrispondente alla metà più uno di tutti i voti spettanti in Assemblea ai soci.

Per le deliberazioni relative allo scioglimento della Federazione si procede a maggioranza qualificata, corrispondente ad almeno i 2/3 (due terzi) di tutti i voti spettanti in Assemblea ai soci.

I sistemi di votazione – per alzata di mano, per appello nominale, a scrutinio segreto o, all'occorrenza e per materie idonee per come previste nelle regolamentazioni di Confindustria – sono stabiliti dal Presidente dell'Assemblea.

Alle votazioni ed alle deliberazioni relative a persone si procede inderogabilmente mediante scrutinio segreto; in tal caso, se la seduta dell'Assemblea avviene nella modalità di teleconferenza, è richiesta la presenza di un notaio nella o nelle sedi remote.

ART. 17 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente della Federazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o dal più anziano per età dei Consiglieri di Presidenza.

Funge da Segretario dell'Assemblea il Direttore Generale della Federazione.

Il Presidente, per le votazioni che lo richiedono, designa due scrutatori scelti tra i delegati all'Assemblea.

Le deliberazioni di ciascun'Assemblea risulteranno da un verbale firmato dal Presidente e dal Direttore Generale con funzioni di Segretario.

ART. 18 – ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

E' di competenza dell'Assemblea:

a) eleggere, su proposta della Giunta, il Presidente ed approvarne gli indirizzi generali ed il programma di attività;

b) eleggere 1 (uno) Vice Presidente Vicario, e 4 (quattro) Consiglieri di Presidenza su proposta del Presidente.

c) eleggere i componenti elettivi della Giunta;

d) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori Contabili;

e) eleggere i Probiviri;

f) ratificare, ove indicati, fino a 3 (tre) componenti aggiuntivi della Giunta nominati dal Presidente;

g) determinare le direttive di massima dell'attività della Federazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della Federazione stessa;

h) deliberare, su proposta della Giunta, in ordine al bilancio consuntivo della Federazione;

i) ratificare, su proposta della Giunta, il budget della Federazione;

j) determinare, su proposta della Giunta, le quote di ammissione "una tantum" e le quote contributive annuali;

k) modificare lo statuto della Federazione e nominare il Collegio dei liquidatori a maggioranza assoluta ai sensi del precedente art. 16 comma 5;

l) deliberare sullo scioglimento della Federazione a maggioranza qualificata ai sensi del precedente art. 16 comma 6;

m) discutere e deliberare relativamente a qualsiasi competente argomento posto all'ordine del giorno.

ART. 19 – DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto al voto in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annua.

I soci sono rappresentati in Assemblea dal legale rappresentante o da un suo delegato munito di delega scritta e possono farsi rappresentare da altri soci con delega scritta del legale rappresentante. Ciascun socio non può avere più di una delega.

I voti sono attribuiti ai soci in ragione dei contributi corrisposti nell'anno precedente secondo le seguenti modalità:

• fino a € 1.300,00 1 voto

• da € 1.301,00

a € 3.900,00 1 ulteriore voto

ogni € 1.300,00 o frazione

superiore alla metà

• da € 3.901,00

a € 7.750,00 1 ulteriore voto

ogni € 1.550,00 o frazione

superiore alla metà

• da € 7.751,00, tanti ulteriori voti quante volte sono stati versati € 1.850,00 o frazione superiore alla metà.

ART. 20 – GIUNTA

Sono componenti di diritto della Giunta:

a) il Presidente della Federazione;

b) il Vice Presidente Vicario

c) i 4 Consigliere di Presidenza

d) i Past President della Federazione, purché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 35 del presente Statuto;

e) i Componenti elettivi e di diritto del Consiglio Direttivo in carica e che non facciano già parte ad altro titolo della Giunta;

f) un rappresentante di diritto, designato nel rispetto delle regolamentazioni di Sistema per l'accesso alle cariche direttive di cui al successivo art. 35 da ogni socio di categoria, socio impresa e socio aggregato, qualunque sia il contributo annuo versato alla Federazione;

Fanno inoltre parte della Giunta:

a) ulteriori rappresentanti aggiuntivi di diritto designati dai soci di cui alla lettera e) del precedente comma, secondo i criteri confederali di individuazione per l'accesso alle cariche di Sistema, in ragione del contributo effettivamente versato da ciascun socio alla Federazione e nella misura di un rappresentante aggiuntivo fino al quadruplo del livello contributivo minimo annualmente deliberato per le specifiche fattispecie associative e di un secondo rappresentante aggiuntivo oltre al quadruplo del livello minimo.

b) 12 (dodici) rappresentanti generali eletti dall'Assemblea, di cui almeno 3 eletti tra i rappresentanti dei Raggruppamenti Regionali costituiti. A tal fine il Presidente, insieme alla Commissione di designazione di cui all'art. 30, redige e sottopone all'Assemblea una lista di almeno 24 (ventiquattro) candidati rispondenti alle regolamentazioni di Sistema per l'accesso alle cariche direttive statutarie di cui al successivo art. 35, proposti dai soci e/o, con il limite totale di 1/4 (un quarto) delle candidature, da altre istanze statutarie. Ciascun socio vota per non più di 8 (otto) candidati.

c) fino a 3 (tre) componenti, con diritto di voto, nominati dal Presidente della Federazione e ratificati dalla Giunta, individuati tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell'ambito di rappresentanza della Federazione, di realtà regionali non rappresentate o sottorappresentate nell'ambito della Giunta stessa.

I Componenti di nomina del Presidente decadono dalla carica con il Presidente che li ha nominati.

In relazione agli argomenti all'ordine del giorno il Presidente può, nelle sue autonomie, anche prevedere inviti per singole sedute dell'Organo.

Al termine delle procedure di ricostituzione della Giunta, il Presidente della Federazione - con la finalità di ribadire e salvaguardare l'assetto costitutivo ed organizzativo della Federazione intesa quale espressione prioritariamente e prevalentemente categoriale ed imprenditoriale del settore ed assicurarne la coerenza e la compatibilità con gli indirizzi dello statuto di Confindustria, art. 10 comma secondo, sulle Federazioni nazionali di settore - verifica i necessari riparti ed equilibri nella composizione della Giunta, in applicazione dei criteri di equilibrio di cui ai commi successivi.

Ai fini suddetti il Presidente verifica che, nella componente di diritto della Giunta i rappresentanti dei soci di categoria non siano inferiori al doppio dei corrispondenti rappresentanti delle altre tipologie di soci.

Nel caso in cui il suddetto rapporto di rappresentanza tra componenti della Federazione non risultasse rispettato, lo stesso Presidente sollecita designazioni aggiuntive della tipologia dei soci di categoria, destinate a realizzare gli equilibri rappresentativi stabiliti al precedente comma e da individuare autonomamente all'interno dei detti soci categoria secondo il criterio di un ulteriore rappresentante per ogni ammontare contributivo pari al minimo previsto per l'adesione alla Federazione.

La Giunta viene rinnovata negli anni pari e dura in carica due anni; i suoi componenti non possono ricoprire la carica per più di sei anni consecutivi allo stesso titolo di accesso alla carica, elettivo da parte dell'Assemblea o per designazione di diritto.

Nel caso vengano a mancare, durante il biennio di carica, Componenti di Giunta eletti dall'Assemblea, essi vengono sostituiti dai primi dei non eletti, in ordine di numero di preferenze riportate, mentre per quelli di diritto che venissero a mancare si procederà alla sostituzione secondo i suddetti criteri di designazione da parte dei soci.

Decadono dalla carica, previa pronuncia della Giunta su proposta del Consiglio Direttivo, i componenti che non intervengano alle riunioni per due volte consecutive.

E' espressamente stabilito, secondo le prescrizioni confederali che ogni membro della Giunta, in essa presente anche a più titoli e più legittimazioni, ha diritto ad un solo voto.

ART. 21 – RIUNIONI E DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

La Giunta si riunisce almeno 3 (tre) volte l'anno e, comunque, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente della Federazione o il Consiglio Direttivo, oppure ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Assistono alle riunioni della Giunta senza diritto di voto i Probiviri, i Revisori Contabili e il Direttore Generale della Federazione.

La Giunta è convocata dal Presidente a mezzo fax o posta elettronica riscontrata o con lettera raccomandata spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora e l'ordine del giorno.

In caso di urgenza la Giunta può essere convocata dal Presidente tramite posta elettronica riscontrata o altri mezzi equivalenti almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

Le riunioni della Giunta sono presiedute dal Presidente delle Federazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o dal più anziano per età dei Consiglieri di Presidenza.

Funge da Segretario della Giunta il Direttore Generale della Federazione.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno 1/4 (un quarto) dei componenti la Giunta.

Le relative deliberazioni, quando non diversamente prescritto sono prese a maggioranza semplice, corrispondente alla metà più uno dei componenti presenti, escludendo dal computo gli astenuti e, nella votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche. Ogni componente ha diritto ad un voto.

I sistemi di votazione – per alzata di mano, per appello nominale, a scrutinio segreto o, all'occorrenza e per materie idonee già previste nelle regolamentazioni di Confindustria – sono stabiliti dal Presidente, ma alle votazioni ed alle deliberazioni relative a persone si procede inderogabilmente mediante scrutinio segreto.

La Giunta può riunirsi anche in modalità di teleconferenza, restando stabilito che in tal caso è richiesta la presenza di un notaio nelle sedi remote se sono previste votazioni e deliberazioni relative a persone da svolgere a scrutinio segreto.

Delle riunioni viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Direttore Generale o, in caso di assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione, con funzioni di Segretario.

ART. 22 – ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

E' di competenza della Giunta:

a) eleggere la Commissione di designazione di cui all'art. 30;

b) proporre all'Assemblea il Presidente e, su sua proposta, il Vice Presidente Vicario e i 4 Consiglieri di Presidenza;

c) eleggere, nel suo ambito, 3 (tre) componenti elettivi del Consiglio Direttivo esprimendo non più di due preferenze;

d) ratificare le deleghe di responsabilità attribuite dal Presidente al Vice Presidente Vicario e ai 4 Consiglieri di Presidenza;

e) deliberare sulle questioni di politica turistica che interessano la generalità dei soci, seguendo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea;

f) proporre all'Assemblea la misura delle quote di ammissione "una tantum" e dei contributi associativi;

g) deliberare in merito agli atti di gestione straordinaria: per l'attuazione di tali delibere può nominare procuratori generali o speciali per determinati atti o categorie di atti;

h) approvare il progetto di bilancio consuntivo, con la relazione, redatto dal Consiglio Direttivo;

i) approvare il budget della Federazione;

j) convocare, qualora lo ritenga opportuno almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri, l'Assemblea in sede ordinaria o straordinaria;

k) verificare la coerenza degli statuti dei soci effettivi della Federazione per quanto attinente al presente statuto ed alle regolamentazioni della Federazione e di Sistema da ottemperare; deliberando, in caso di difformità, gli atti conseguenti e dando mandato al Presidente della Federazione per la loro attuazione;

l) applicare le sanzioni di Sistema di cui al precedente art. 12 su proposta del Consiglio Direttivo;

m) approvare i regolamenti di esecuzione dello statuto e qualsiasi atto organizzativo e convenzione attinenti;

n) esercitare ogni altro compito ad essa attribuito dal presente statuto ed in genere promuovere ed attuare quanto sia ritenuto utile al conseguimento degli scopi della Federazione.

ART. 23 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono componenti del Consiglio Direttivo:

a) il Presidente della Federazione;

b) il Vice Presidente Vicario;

c) i 4 (quattro) Consiglieri di Presidenza;

d) l'ultimo Past President;

e) il rappresentante di espressione datoriale nella Presidenza dell'organismo bilaterale della Federazione, ove costituito e nominato;

f) 3 (tre) componenti eletti dalla Giunta, nel suo ambito, tenendo conto della esigenza di assicurare – per quanto possibile – la presenza delle componenti di filiera non diversamente rappresentate, negli anni dispari che durano in carica per 2 (due) anni, e non possono ricoprire la carica per più di 6 (sei) anni consecutivi.

In relazione agli argomenti all'ordine del giorno il Presidente può, nelle sue autonomie, anche prevedere inviti per singole sedute dell'Organo.

Nel caso vengano a mancare uno o più componenti elettivi del Consiglio Direttivo durante il biennio in carica essi sono sostituiti dalla Giunta, nel proprio ambito con elezioni suppletive e con votazione a scrutinio segreto, potendo ciascun componente esprimere un numero di preferenze non superiore alla metà dei Consiglieri da sostituire, ad eccezione che si tratti di uno solo.

Per la sostituzione di componenti non elettivi che venissero a mancare si procede ricorrendo alle procedure che regolano la specifica posizione da sostituire nel Consiglio Direttivo.

ART. 24 – RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola almeno una volta ogni due mesi.

Esso è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o quando ne facciano richiesta almeno 1/5 (un quinto) dei suoi componenti.

Le adunanze sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei Membri e le deliberazioni vengono prese, a seconda dei casi, a maggioranza semplice tenendo conto anche degli astenuti e delle schede bianche, a maggioranza assoluta ed a maggioranza qualificata e con prevalenza, in caso di parità, del voto di chi presiede.

Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale della Federazione.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente, ma alle votazioni e alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale, con funzioni di Segretario.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e l'elencazione puntuale degli argomenti da trattare.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche in modalità di teleconferenza, con la presenza di un notaio nelle sedi remote nel caso di votazioni e deliberazioni relative a persone da svolgersi a scrutinio segreto.

Decadono automaticamente dalla carica i componenti che non intervengano alle riunioni per 3 (tre) volte consecutive e, comunque, quelli che nell'anno solare non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette.

ART. 25 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Spetta al Consiglio Direttivo:

a) stabilire l'azione a breve termine della Federazione e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine;

b) dirigere le attività della Federazione nell'ambito degli indirizzi dell'Assemblea e della Giunta e controllarne i risultati;

c) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dalla Giunta;

d) esaminare il progetto di bilancio consuntivo e predisporne la relazione di accompagnamento, ai fini delle successive deliberazioni della Giunta e dell'Assemblea;

e) esaminare il budget della Federazione;

f) approvare e/o ratificare, su proposta del Presidente, le domande di ammissione di nuovi soci ed eventualmente deliberare e ratificare in merito al loro riesame su richiesta motivata e non vincolante dei Probiviri;

g) nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi ed attività della Federazione;

h) deliberare e dare mandato di costituire e partecipare ad Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private comprese le istituzioni specializzate, Consorzi, Società, Enti ed Organizzazioni, nazionali, comunitarie ed internazionali;

i) approvare, su proposta del Presidente coadiuvato dal Direttore Generale, le direttive per la struttura e l'organico necessarie per il funzionamento della Federazione e lo schema delle funzioni strategiche di attività che la Federazione deve presidiare;

j) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano alla Giunta, alla quale riferisce alla prima occasione;

k) nominare o revocare, su proposta del Presidente, il Direttore Generale della Federazione.

ART. 26 – PRESIDENTE

Il Presidente della Federazione è eletto dall'Assemblea su proposta della Giunta.

Il Presidente della Federazione, eletto dall'Assemblea degli anni dispari, dura in carica quattro anni e non può ricoprire la carica per due mandati consecutivi l'uno all'altro.

Egli provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e della Giunta; ha il coordinamento dell'attività della Federazione; ha l'amministrazione ordinaria di questa; ha la vigilanza sull'andamento degli uffici. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Federazione di fronte ai terzi in giudizio e può conferire delega per il compimento di singoli atti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri della Giunta, riferendo alla medesima nella prima riunione successiva.

Collaborano con il Presidente il Vice Presidente Vicario ed i 4 (quattro) Consiglieri di Presidenza ai quali egli, con ratifica della Giunta, può conferire deleghe di responsabilità. Insieme valutano le proposte e le iniziative da proporre al Consiglio Direttivo ed alla Giunta e per tutto quanto attinente alle attività di indirizzo, consultazione e coordinamento degli Organi statutari della Federazione.

Il Presidente può nominare fino a 3 (tre) componenti aggiuntivi della Giunta, da portare alla ratifica dell'Assemblea.

Le nomine del Presidente devono riguardare persone che siano espressione particolarmente significativa nell'ambito di rappresentanza della Federazione, di realtà regionali non rappresentate o sottorappresentate nell'ambito della Giunta stessa.

I Consiglieri ed i membri di Giunta di nomina del Presidente, decadono dalla carica con il Presidente che li ha nominati. Il Vice Presidente Vicario ed i 4 (quattro) Consiglieri di Presidenza scadono con il Presidente in carica al momento della nomina del nuovo Presidente, come previsto nell'art. 27 quarto comma del presente statuto.

In relazione agli argomenti all'ordine del giorno il Presidente può, nelle sue autonomie, anche prevedere inviti per singole sedute dell'Organo.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario o dal più anziano di età dei Consiglieri di Presidenza.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro 3 (tre) mesi seguendo le ordinarie previsioni statutarie per il rinnovo della carica di Presidente della Federazione.

Venendo meno il Presidente nel corso del suo mandato statutario, decadono anche tutte le nomine da lui proposte o stabilite, negli Organi della Federazione.

ART. 27 – VICE PRESIDENTE VICARIO E CONSIGLIERI DI PRESIDENZA

Nella conduzione della Federazione il Presidente si avvale di 1 (uno) Vice Presidente Vicario il quale condivide formalmente la responsabilità piena delle attività e dei ruoli demandati dallo statuto al Presidente.

I 4 (quattro) Consiglieri di Presidenza collaborano con il Presidente ed il Vice Presidente Vicario nella realizzazione del programma di attività della Federazione e ad essi il Presidente può affidare deleghe di responsabilità nel quadro degli indirizzi di attività.

Uno dei Consiglieri di Presidenza deve essere espressione del Sistema confederale territoriale; purché nella sua associazione di provenienza sia componente del relativo organismo di vertice.

Il Vice Presidente Vicario ed i 4 Consiglieri di Presidenza scadono con il Presidente in carica al momento della nomina del nuovo Presidente e non possono durare in carica per più di 8 (otto) anni consecutivi.

Il Vice Presidente Vicario o se impossibilitato il più anziano per età dei 4 (quattro) Consiglieri di Presidenza, fa le veci del Presidente stesso in caso di sua assenza od impedimenti.

Nel caso che venga a mancare il Vice Presidente Vicario o uno dei Consiglieri di Presidenza, la nomina del suo sostituto sarà effettuata dal Presidente della Federazione sentite le Associazioni federate e la sua nomina sarà ratificata dall'Assemblea successiva.

ART. 28 – CONSULTA DEI PRESIDENTI

La Consulta dei Presidenti delle Associazioni di categoria, delle Associazioni territoriali e dei Soci impresa federati è convocata dal Presidente almeno ogni tre mesi, in alternanza con le riunioni della Giunta.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e l'elencazione puntuale degli argomenti da trattare.

La Consulta è la sede organizzativa di analisi dei bisogni e delle aspettative di rappresentanza e tutela e ha il compito di assicurare il collegamento politico-operativo tra Federturismo e le componenti del sistema.

La Consulta è presieduta dal Presidente della Federazione.

ART. 29 – CONSULTA DEI PRESIDENTI DEI RAGGRUPPAMENTI REGIONALI

La Consulta dei Presidenti dei Ragguppamenti Regionali è composta dai Presidente dei Raggruppamenti Regionali costituiti.

La consulta è presieduta dal Presidente della Federazione.

La consulta dei Presidenti e quella dei Presidenti dei Raggruppamenti Regionali di norma si riuniscono congiuntamente.

ART. 30 – COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE

La Giunta elegge, a scrutinio segreto, una Commissione di tre membri della quale non possono far parte il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed i 4 (quattro) Consiglieri di Presidenza in carica per l'elezione del Presidente. Questa sottopone alla Giunta una o più indicazioni sulla elezione del Presidente, sulle quali la Giunta decide a scrutinio segreto.

Per l'elezione dei 12 (dodici) Membri di Giunta elettivi la Commissione predispone, insieme al Presidente, una lista di almeno 24 (ventiquattro) candidati da sottoporre all'Assemblea.

ART. 31 – DIRETTORE GENERALE DELLA FEDERAZIONE

Il Direttore Generale coadiuva il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed i 4 (quattro) Consiglieri di Presidenza nell'esecuzione delle attività della Federazione.

E' responsabile del funzionamento della struttura organizzativa ed operativa della Federazione, sovraintendendo a tutte le attività e servizi.

Sovraintende alla organizzazione ed alla gestione amministrativa e finanziaria della Federazione e prepara il bilancio consuntivo e il budget sotto la diretta responsabilità del Presidente.

Coadiuva il Presidente per le proposte al Consiglio Direttivo delle direttive per la struttura e l'organico necessarie per il funzionamento della Federazione e lo schema delle funzioni strategiche delle attività che la Federazione deve presidiare.

Stabilisce e risolve, rispondendone al Presidente, il rapporto di lavoro con il personale e partecipa senza diritto di voto all'Assemblea ed alle riunioni della Giunta, del Consiglio Direttivo

ART. 32 - BOARD DEI DIRETTORI

Il board dei Direttori è composto dal Direttore Generale della Federazione, dai Direttori delle Associazioni di categoria di cui all'art. 4, lett. a), e dai responsabili organizzativi delle sezioni del settore turistico di cui all'art. 4), lett. b).

In relazione ad esigenze specifiche possono essere invitati i rappresentanti dei soci impresa art. 4 lett. c) e i soci aggregati art. 5 del presente statuto.

Il board assicura il migliore raccordo operativo tra la Federazione ed i suoi soci e si riunisce, di norma, nei dieci giorni che precedono le riunioni degli organi collegiali esaminando in sede tecnica preliminare le tematiche oggetto della riunione, fornendo indicazioni per la redazione di documenti, note, memorie, etc., utili ad orientare l'attività degli organi federali.

ART. 33 – PROBIVIRI

L'Assemblea, previo invito del Presidente ai soci a candidare associati che si distinguano per indiscusso prestigio professionale e personale e per indipendenza di giudizio, elegge negli anni pari ed a scrutinio segreto, 5 (cinque) Probiviri effettivi e 3 (tre) supplenti secondo l'ordine dei voti riportati, i quali durano in carica due anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di due preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione federata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i 5 Probiviri effettivi eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i 5 Probiviri effettivi ed i 3 supplenti con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Roma che provvederà alla scelta, sempre tra i 5 Probiviri effettivi ed i 3 supplenti eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente della Federazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa della Federazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'art.12 sulle sanzioni, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i 5 Probiviri effettivi eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, 3 Probiviri compresi i supplenti, delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari per l'esercizio delle quali è richiesta la presenza di tutti e 3 i delegati.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti Probiviri effettivi e supplenti eletti dall'Assemblea, convocati in collegio speciale.

Contro eventuali sanzioni disciplinati, il destinatario delle stesse può ricorrere ad un Giurì d'onore, formato da due componenti nominati dalle parti interessate e da un terzo nominato d'intesa tra le parti stesse; in caso di dissenso, tale nomina sarà richiesta al Presidente del Tribunale di Roma. Non possono esser nominati componenti di tale Giurì i Probiviri effettivi e supplenti eletti dall'Assemblea. Il Giurì giudica secondo equità ed emana un lodo irritale, che non è impugnabile.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

ART. 34 – REVISORI CONTABILI

Il controllo dell'amministrazione della Federazione sarà esercitato da un Collegio di Revisori Contabili, eletti in numero di 3 (tre) dall'Assemblea ordinaria degli anni pari secondo le modalità vigenti per Confindustria, scegliendoli anche al di fuori dei

rappresentanti dei Soci della Federazione e di cui almeno uno deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile.

I Revisori Contabili nomineranno tra loro il Presidente del Collegio che deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile.

I Revisori contabili esaminano il conto consuntivo e ne riferiscono all'Assemblea.

I Revisori contabili effettivi partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta.

L'incarico di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica.

ART. 35 – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Le cariche federali, sia elettive che di diritto e di proposta e/o nomina presidenziale, sono regolate per l'accesso, requisiti e criteri dalle apposite disposizioni di Confindustria, sono gratuite e sono riservate ai rappresentanti dei soci della Federazione che abbiano una responsabilità aziendale di grado rilevante.

Le cariche di Presidente, di Vice Presidente Vicario e Consiglieri di Presidenza non sono cumulabili con alcuna altra carica nella Federazione.

La carica di Revisore Contabile e Proboviro è incompatibile con ogni altra carica della Federazione.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del Sistema, l'accesso alle cariche di Presidente, Vice Presidente Vicario, Consigliere di Presidenza, Consigliere in Direttivo e componente della Giunta della Federazione è vincolato al requisito del completo inquadramento nel Sistema dell'impresa e del Socio di appartenenza e, per tutte le cariche statutarie, per la partecipazione alle riunioni degli Organi dei quali si è componenti, è richiesta la regolarità contributiva del socio dal quale si è espressi.

Al fine del calcolo del quorum per la validità delle riunioni non si dovrà tenere conto di componenti esclusi per irregolarità contributiva del socio che lo ha espresso.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Le cariche di componente, a qualsiasi titolo della Giunta e del Consiglio Direttivo, sono esclusivamente personali e non sono delegabili neanche occasionalmente e sono incompatibili con incarichi politici ed amministrativi nei casi previsti con apposita delibera della Giunta confederale e trovano applicazione le modalità organizzative dalla stessa stabilite.

Le cariche di proposta e nomina del Presidente, della Federazione, decadono con il Presidente che le ha espresse, ad eccezione del Vice Presidente Vicario e dei 4 (quattro) Consiglieri di Presidenza che scadono al momento della nomina del nuovo Presidente, come previsto all'art. 27 quarto comma del presente statuto.

Per qualsiasi incarico esterno alla Federazione ed interno al Sistema Confederale si attingerà esclusivamente tra i componenti degli Organi Federali.

TITOLO IV - FONDO COMUNE E BILANCI

ART. 36 – FONDO COMUNE

Il fondo comune della federazione è costituito:

a) dai contributi di cui all'art. 6;

b) dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali;

c) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;

d) dalle erogazioni e dai lasciti a favore della Federazione e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo.

E' impossibile, anche in modo indiretto, distribuire eventuali utili o avanzi ai soci.

La Giunta stabilisce le direttive per le spese, gli investimenti di capitale e in genere per la gestione economica e finanziaria del fondo comune.

ART. 37 - BILANCIO CONSUNTIVO E BUDGET

L'esercizio finanziario decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo ed il budget, sono predisposti ogni anno dalla Giunta per l'esame da parte dell'Assemblea e per le successive deliberazioni.

Il budget sarà predisposto in modo da poter essere portato nell'ultima Giunta dell'anno precedente all'esercizio nel quale decorre.

II bilancio consuntivo sarà sottoposto entro il 30 (trenta) giugno, insieme alla relazione del Collegio dei Revisori Contabili, all'esame dell'Assemblea per le competenti delibere di approvazione.

TITOLO V - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE

ART. 38 – MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modificazioni del presente statuto sono di competenza dell'Assemblea dei soci e dovranno essere approvate con voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti al complesso delle associate cioè secondo il criterio della maggioranza assoluta.

Ai soci dissenzienti dalle modifiche apportate allo statuto è consentito il diritto di recesso, da comunicarsi con lettera raccomandata entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta comunicazione delle modificazioni statutarie. Il recesso, per quanto riguarda il pagamento della quota contributiva, avrà effetto dal 1° (primo) luglio dell'anno successivo alla data di comunicazione.

ART. 39 – SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE

Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) del totale dei voti spettanti a tutti i soci, cioè secondo il criterio della maggioranza qualificata.

A maggioranza assoluta l'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori, composto da non meno di tre membri, e ne determina i poteri.

Nel caso di scioglimento gli eventuali residui devono essere devoluti ad Enti o Organizzazioni costituiti per i medesimi scopi, informando l'apposito Organo previsto dalla legge.

TITOLO VI – NORMA DI RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

ART. 40 – NORMA DI RINVIO

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento, onde garantire obbligatoriamente coerenza e coesione di Sistema, ai principi generali, al Codice etico, alla Carta dei valori associativi, allo Statuto ed ai Regolamenti di Confindustria, nonché alle vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 41 – ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

Il presente statuto entra in vigore all'atto dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.

NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

I - Dall'entrata in vigore del presente statuto il Presidente della Federazione è incaricato di darne immediata attuazione anche con riferimento agli effetti delle modifiche introdotte sui preesistenti assetti statutari degli Organi della Federazione, da adeguare in conseguenza nel corso dei rispettivi mandati in atto.

Analogamente Presidente e Organi dovranno tener conto delle indicazioni contenute nel Patto Federativo sottoscritto dagli associati di Federturismo Confindustria, d'intesa con Confindustria.

II - Entro 6 (sei) mesi dell'entrata in vigore del presente statuto ed ai fini dell'attuazione del comma 6 dell'Art. 8, il Presidente, riunito in collegio con i Probiviri, stabilirà tempi e modalità per la regolarizzazione dei casi esistenti nell'ambito della Federazione, all'atto dell'entrata in vigore del presente statuto, di adesione e/o appartenenza a qualsiasi titolo ad Organizzazioni diverse dalla Confindustria e dalla Federazione costituite per analoghi scopi ed in concorrenza il Sistema confederale.

III - Al fine di rendere effettive le diverse cadenze temporali previste, tra anni pari ed anni dispari, la componente elettiva della Giunta scaduta nel 2006 sarà eletta nel 2007 e scadrà nell'anno 2010.

Nella prima riunione della Giunta in carica per il periodo 2007/2010 saranno effettuati tutti gli adempimenti sia elettivi che di ratifica in coerenza delle previsioni del presente Statuto.

IV - Il Presidente eletto, dopo l'approvazione del presente Statuto, entro 3 mesi dalla sua elezione insedia una Commissione Tecnica, rappresentativa delle diverse componenti della Federazione, con il compito di formulare alla Giunta una proposta di modifica dell'Art. 19 Diritto di Voto entro il 31 marzo 2008.

 

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