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Titolo IV - Fondo Comune e Bilanci Print E-mail
ART. 36 – FONDO COMUNE

Il fondo comune della federazione è costituito:

a)    dai contributi di cui all'art. 6;

b)    dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali;

c)    dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;

d)    dalle erogazioni e dai lasciti a favore della Federazione e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a 
        qualsiasi titolo.

E’ impossibile, anche in modo indiretto, distribuire eventuali utili o avanzi ai soci.

La Giunta stabilisce le direttive per le spese, gli investimenti di capitale e in genere per la gestione economica e finanziaria del fondo comune.


ART. 37 - BILANCIO CONSUNTIVO E BUDGET

L'esercizio finanziario decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo ed il budget, sono predisposti ogni anno dalla Giunta per l’esame da parte dell'Assemblea e per le successive deliberazioni.

Il budget sarà predisposto in modo da poter essere portato nell'ultima Giunta dell'anno precedente all'esercizio nel quale decorre.

II bilancio consuntivo sarà sottoposto entro il 30 (trenta) giugno, insieme alla relazione del Collegio dei Revisori Contabili, all'esame dell’Assemblea per le competenti delibere di approvazione.
 

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