CECCHI: SI RENDONO FINALMENTE PIÙ COMPETITIVI I PROFESSIONISTI ITALIANI DEL SETTORE; DAL NUOVO TITOLO SEMPLIFICATO 3.000 NUOVI POSTI DI LAVORO.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 13 dicembre 2023, n. 227, concernente la riforma dei Titoli professionali del diporto per il personale imbarcato su imbarcazioni e navi da diporto impiegate in attività di noleggio e sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche (iscritte al Registro internazionale).

Il decreto , che modifica il decreto 10 maggio 2005, n. 121, riguarda innanzitutto i cosiddetti Titoli STCW, cioè conformi alla Convenzione internazionale sugli Standard di addestramento, Certificazione e Tenuta della guardia per i marittimi, modificando i limiti di abilitazione in rapporto alla stazza delle unità, e disciplina inoltre il nuovo titolo nazionale semplificato dell’Ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe (non STCW).

Per quanto riguarda i primi, l’iter formativo dell’ Ufficiale di navigazione del diporto rimane il medesimo, rigorosamente conforme alle norme internazionali, ma la navigazione di addestramento potrà essere effettuata su navi da diporto o su imbarcazioni di lunghezza superiore ai 15 metri, adibite al noleggio o in uso privato, oltre che di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche. Dopo il conseguimento, si può essere imbarcati in qualità di Ufficiale di coperta di grado inferiore al primo sulle navi fino a 3.000 GT, oppure come comandante sulle navi fino a 500 GT.

Il Capitano del diporto può ora imbarcare come comandante su navi da diporto, adibite al noleggio o in uso privato, o su navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, di stazza minore alle 3.000 GT, oppure come primo ufficiale di coperta senza alcun limite di stazza.

Seguendo l’evoluzione del mercato mondiale verso le grandi costruzioni, viene rimosso il tetto delle 3.000 GT (Gross Ton) per il Comandante del diporto, che potrà essere imbarcato in comando senza alcun limite di stazza come avviene con i titoli mercantili. Coloro che sono già in possesso del titolo potranno rinnovare il proprio certificato anche prima del termine di scadenza al fine di conseguire l’upgrade.

L’addestramento dell’ Ufficiale di macchina del diporto potrà infine essere conseguito imbarcando anche su navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche e su navi e imbarcazioni da diporto in uso privato. Il periodo di navigazione per conseguire il titolo di Capitano di macchina del diporto è di 12 mesi, su navi da diporto, adibite al noleggio o in uso privato.

Per il rinnovo periodico dei certificati dell’Ufficiale di navigazione del diporto e del Capitano del diporto sono considerate come equivalenti al servizio di navigazione alcune diverse occupazioni - come pilota del porto, ormeggiatore, ispettore di organismi di classifica, impiego presso i cantieri navali per l’effettuazione di prove tecniche di navigazione e trasferimenti delle unità da diporto - se svolte per almeno 24 mesi nei cinque anni di validità del certificato.

Viene poi disciplinato l’attesissimo Ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe, che può imbarcare in qualità di comandante di unità battenti bandiera italiana e in navigazione nel Mediterraneo o in acque interne, di stazza non superiore a 200 GT. È un titolo nazionale, ha validità 10 anni e non richiede l’iscrizione alla Gente di mare.

Per conseguirlo è necessario avere compiuto 18 anni di età, possedere i requisiti psicofisici necessari per la patente nautica B, essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, conseguire il certificato di operatore Short Range (SRC), il corso antincendio di base, il primo soccorso base «First Aid», frequentare un corso di sicurezza personale per la navigazione d’altura e, infine, sostenere un esame teorico e pratico. Il decreto ministeriale con il programma sarà a breve emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Confindustria Nautica aveva già ottenuto la rotazione per i marittimi imbarcati sulle imbarcazioni e sulle navi da diporto oggetto di contratti di noleggio senza l’annotazione di imbarco e sbarco, ma con una semplice comunicazione (art. 38, comma 1 bis, Codice della nautica), l’introduzione del noleggio “alla cabina” (art. 47, comma 1, Codice della nautica) e ulteriori semplificazioni sono previste dal Regolamento di attuazione al Codice che l’Associazione auspica il Governo licenzi quanto prima.

“Ringrazio il Vice Ministro Edoardo Rixi, il Capo di Gabinetto MIT, Alfredo Storto, e il Vice Capo di Gabinetto, Teresa Di Matteo, per il lavoro di ascolto dell’Associazione nazionale di categoria del diporto e per il completamento del riassetto normativo del settore charter” - commenta il Presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi. “Con la riforma si rendono finalmente più competitivi i professionisti italiani del settoree, per quanto riguarda il Titolo semplificato, si potranno creare fino a 3.000 nuovi posti di lavoro. Molte società che operano con imbarcazioni da diporto, infatti, avevano rinunciato al servizio di noleggio (con equipaggio), per rifugiarsi nella locazione (senza equipaggio), proprio per l’assenza di figure professionali calibrate sulle esigenze specifiche delle unità minori”.

 

GAZZETTA UFFICIALE: DECRETO 13 dicembre 2023, n. 227 Regolamento recante modifica al decreto 10 maggio 2005, n. 121, concernente l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.

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