Art. 20 - Giunta
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Sono componenti di diritto della Giunta:

a)    il Presidente della Federazione;

b)    il Vice Presidente Vicario

c)    i 4 Consigliere di Presidenza

d)    i Past President della Federazione, purché in possesso dei requisiti previsti dall’art. 35 del presente Statuto;

e)    i Componenti elettivi e di diritto del Consiglio Direttivo in carica e che non facciano già parte ad altro titolo della
       Giunta;

f)    un rappresentante di diritto, designato nel rispetto delle regolamentazioni di Sistema per l'accesso alle cariche
      direttive di cui al successivo art. 35 da ogni socio di categoria, socio impresa e socio aggregato, qualunque sia il
      contributo annuo versato alla Federazione;

Fanno inoltre parte della Giunta:

a)    ulteriori rappresentanti aggiuntivi di diritto designati dai soci di cui alla lettera e) del precedente comma, secondo i criteri confederali di individuazione per l’accesso alle cariche di Sistema, in ragione del contributo effettivamente versato da ciascun socio alla Federazione e nella misura di un rappresentante aggiuntivo fino al quadruplo del livello contributivo minimo annualmente deliberato per le specifiche fattispecie associative e di un secondo rappresentante aggiuntivo oltre al quadruplo del livello minimo.

b)    12 (dodici) rappresentanti generali eletti dall’Assemblea, di cui almeno 3 eletti tra i rappresentanti dei Raggruppamenti Regionali  costituiti. A tal fine il Presidente, insieme alla Commissione di designazione di cui all’art. 30, redige e sottopone all’Assemblea una lista di almeno 24 (ventiquattro) candidati rispondenti alle regolamentazioni di Sistema per l’accesso alle cariche direttive statutarie di cui al successivo art. 35, proposti dai soci e/o, con il limite totale di 1/4 (un quarto) delle candidature, da altre istanze statutarie. Ciascun socio vota per non più di 8 (otto) candidati.

c)    fino a 3 (tre) componenti, con diritto di voto, nominati dal Presidente della Federazione e ratificati dalla Giunta, individuati tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell’ambito di rappresentanza della Federazione, di realtà regionali non rappresentate o sottorappresentate nell’ambito della Giunta stessa.

I Componenti di nomina del Presidente decadono dalla carica con il Presidente che li ha nominati.

In relazione agli argomenti all’ordine del giorno il Presidente può, nelle sue autonomie, anche prevedere inviti per singole sedute dell’Organo.

Al termine delle procedure di ricostituzione della Giunta, il Presidente della Federazione - con la finalità di ribadire e salvaguardare l’assetto costitutivo ed organizzativo della Federazione intesa quale espressione prioritariamente e prevalentemente categoriale ed imprenditoriale del settore ed assicurarne la coerenza e la compatibilità con gli indirizzi dello statuto di Confindustria, art. 10 comma secondo, sulle Federazioni nazionali di settore - verifica i necessari riparti ed equilibri nella composizione della Giunta, in applicazione dei criteri di equilibrio di cui ai commi successivi.

Ai fini suddetti il Presidente verifica che, nella componente di diritto della Giunta i rappresentanti dei soci di categoria non siano inferiori al doppio dei corrispondenti rappresentanti delle altre tipologie di soci.

Nel caso in cui il suddetto rapporto di rappresentanza tra componenti della Federazione non risultasse rispettato, lo stesso Presidente sollecita designazioni aggiuntive della tipologia dei soci di categoria, destinate a realizzare gli equilibri rappresentativi stabiliti al precedente comma e da individuare autonomamente all’interno dei detti soci categoria secondo il criterio di un ulteriore rappresentante per ogni ammontare contributivo pari al minimo previsto per l’adesione alla Federazione.

La Giunta viene rinnovata negli anni pari e dura in carica due anni; i suoi componenti non possono ricoprire la carica per più di sei anni consecutivi allo stesso titolo di accesso alla carica, elettivo da parte dell’Assemblea o per designazione di diritto.

Nel caso vengano a mancare, durante il biennio di carica, Componenti di Giunta eletti dall’Assemblea, essi vengono sostituiti dai primi dei non eletti, in ordine di numero di preferenze riportate, mentre per quelli di diritto che venissero a mancare si procederà alla sostituzione secondo i suddetti criteri di designazione da parte dei soci.

Decadono dalla carica, previa pronuncia della Giunta su proposta del Consiglio Direttivo, i componenti che non intervengano alle riunioni per due volte consecutive.

E’ espressamente stabilito, secondo le prescrizioni confederali che ogni membro della Giunta, in essa presente anche a più titoli e più legittimazioni, ha diritto ad un solo voto.

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