Lo Statuto
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Adottato dall'Assemblea costitutiva del 26 maggio 1993, modificato dalle Assemblee del 20 luglio 1995, 22 novembre 1995, 17 dicembre 1998, del 6 novembre 2003, del 16 maggio 2007, del 26 settembre 2008 e dell'11 luglio 2012.

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INDICE

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1 - Costituzione e denominazione
ART. 2 - Scopi
ART. 3 - Definizione di impresa turistica

TITOLO II - SOCI

ART. 4 - Soci Effettivi
ART. 5 - Soci aggregati
ART. 6 - Assetti regionali della Federazione
ART. 7 - Diritti dei Soci
ART. 8 - Obblighi e doveri dei Soci
ART. 9 - Quote di ammissione e contributi
ART. 10 - Ammissione e durata del rapporto associativo
ART. 11
- Cessazione della qualità di Socio
ART. 12 - Sanzioni

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DELLA FEDERAZIONE

ART. 13 - Organi della Federazione
ART. 14 - Assemblea Generale, composizione e riunioni
ART. 15 - Convocazione dell'Assemblea
ART. 16 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea
ART. 17 - Presidenza dell'Assemblea
ART. 18 - Attribuzioni dell'Assemblea
ART. 19 - Diritto di voto
ART. 20 - Giunta
ART. 21 - Riunioni e deliberazioni della Giunta
ART. 22 - Attribuzioni della Giunta
ART. 23 - Consiglio Direttivo
ART. 24 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo
ART. 25 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo
ART. 26 - Presidente
ART. 27 - Vice Presidenti
ART. 28 - Consulta dei Presidenti
ART. 29 - Consulta dei Presidenti dei Raggruppamenti regionali
ART. 30 - Commissione di designazione
ART. 31 - Direttore Generale della Federazione
ART. 32 - Probiviri
ART. 33 - Revisori Contabili
ART. 34 - Disposizione generali sulle cariche

TITOLO IV - FONDO COMUNE E BILANCI

ART. 35 - Fondo comune
ART. 36 - Bilancio consuntivo e Budget

TITOLO V - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE

ART. 37 - Modifiche dello Statuto
ART. 38 - Scioglimento della Federazione


TITOLO VI - NORMA DI RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

ART. 39 - Norma di rinvio
ART. 40 - Entrata in vigore dello Statuto


NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

 


 

LO STATUTO DI FEDERTURISMO CONFINDUSTRIA

Adottato dall'Assemblea costitutiva del 26 maggio 1993, modificato dalle Assemblee del 20 luglio 1995, 22 novembre 1995, 17 dicembre 1998, del 6 novembre 2003, del 16 maggio 2007, del 26 settembre 2008 e dell'11 luglio 2012.

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E’ costituita, con durata illimitata la Federazione nazionale dell’industria dei viaggi e del turismo, in forma abbreviata FEDERTURISMO CONFINDUSTRIA

La Federazione, con sede legale in Roma, è formalmente riconosciuta dalla Confederazione Generale dell’Industria Italiana cui aderisce e di cui è componente settoriale organica, adottandone il logo ed assumendo il ruolo di componente del sistema della rappresentanza dell’industria italiana, come tale definito dall’art. 2 dello statuto della Confederazione stessa.

In conseguenza di ciò la Federazione acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti, per sé e per i propri soci.

Su delibera del Consiglio Direttivo la Federazione può aderire ad Associazioni, Federazioni, Organizzazioni ed iniziative regionali, nazionali, comunitarie ed internazionali, aventi scopi coerenti e compatibili con quelli della Federazione e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o uffici staccati sul territorio nazionale ed all’estero.

La Federazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro.

La Federazione può peraltro promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

La Federazione è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia ed indipendenza

La Federazione adegua, nel rispetto delle sue autonomie, i propri atti e le regolamentazioni statutarie di attuazione allo statuto di Confindustria e ne adotta il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi, che costituiscono parte integrante del presente statuto, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegna i suoi soci alla loro osservanza.

 

ART. 2 – SCOPI

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del Sistema la Federazione ha per scopi:

  1. tutelare le attività delle imprese dell’industria del turismo e delle loro Associazioni aderenti alla Federazione sul piano legislativo, economico e produttivo, con particolare riguardo ai soggetti istituzionali cui sono affidate le scelte fondamentali della politica turistica italiana e verso i quali va svolta un'azione di stimolo e di proposta;
  2. provvedere all'informazione, all’assistenza ed alla consulenza dei soci relativamente ai problemi generali dell'industria turistica al fine di perseguire in comune il progresso e lo sviluppo del settore;
  3. tutelare le attività delle imprese e delle loro Associazioni aderenti sul piano economico e sindacale, nonché stipulare su espressa delega accordi di carattere generale, sia a livello nazionale che comunitario, nonché, su espressa delega, contratti collettivi di lavoro riguardanti una o più categorie, con l'esclusione di quelle imprese che aderiscono ad Organizzazioni con compiti esclusivamente sindacali; assicurare la definizione delle direttive per la stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
  4. promuovere il turismo compatibile e sostenibile, favorendo la qualità delle iniziative prestando attenzione al bilancio sociale dei propri associati.
  5. organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali e di interesse del settore turistico con particolare riferimento all'analisi della domanda e dell'offerta del turismo;
  6. rappresentare in senso politico ed istituzionale generale, all’esterno e verso Confindustria ed il suo Sistema, il sistema dei soci della Federazione; promuovere i valori dell’imprenditorialità, della crescita e dello sviluppo nel settore; sostenere la propria rappresentatività organizzativa; risolvere le controversie interne; essere presidio dell’ordinato svolgimento dei rapporti associativi entro il proprio ambito ed in quello confederale; provvedere alla comunicazione esterna ed interna.

ART. 3 – DEFINIZIONE DI IMPRESA TURISTICA

Ai fini del presente statuto, l’impresa turistica è caratterizzata dallo svolgimento di attività produttive nel settore del turismo secondo criteri organizzativi di tipo industriale, concorrenti in via diretta od indiretta alla formazione del prodotto e dell’offerta turistica in forma esclusiva o complementare e strumentale.

TITOLO II – SOCI

ART. 4 – SOCI EFFETTIVI

Con riferimento a tutte le suddette attività economiche, organizzate secondo criteri di tipo industriale, rivolte alla produzione, commercializzazione, intermediazione e gestione di prodotti, servizi, infrastrutture ed esercizi concorrenti direttamente ed indirettamente alla formazione dell’offerta turistica di cui alle attività del precedente art. 3, possono essere ammessi a far parte della Federazione in qualità di soci effettivi:

  1. Le Associazioni che abbiano scopi corrispondenti a quelli dell’art. 2 per la tutela e la rappresentanza di specifiche categorie dell’industria turistica, nell’accezione di cui al precedente comma;
  2. le Associazioni territoriali aderenti a Confindustria.
    Fermo restando la loro autonomia, le Associazioni Territoriali affidano di norma la tenuta e lo svolgimento del rapporto associativo con la Federazione alle sezioni del settore turistico ove costituite presso di esse, qualunque sia la formula organizzativa adottata in seno alle Associazioni stesse.
  3. in via particolare, selezionate imprese di particolare rilievo e significatività nazionale ed internazionale per il settore dell’industria del turismo, per come sopra individuato e definito e che esercitano una o più delle attività di cui al primo comma del presente articolo, a condizione che loro divisioni societarie od assetti organizzativi e/o operativi coerenti e compatibili, ove esistenti, aderiscano anche alla corrispondente Associazione di categoria socia della Federazione. Tali soci impresa sono equiparati, negli obblighi associativi, nei diritti e nei doveri del socio e ad ogni effetto statutario, alle Associazioni di categoria.

ART. 5 – SOCI AGGREGATI

Possono inoltre aderire alla Federazione in qualità di soci aggregati, Associazioni o Imprese, aderenti o non a Confindustria, nonché altre organizzazioni senza scopo di lucro, il cui ambito di rappresentanza presenti elementi di affinità, complementarietà, strumentalità e/o raccordo economico con quelli rappresentati dai soci effettivi di cui al primo comma dell’art. 4 del presente statuto ed in genere con le attività del settore per come in precedenza individuato.

Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa della Federazione, nel rispetto del regolamento confederale in materia.

Le Associazioni o le Imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi, ai sensi dell’art. 4, non possono essere associati come soci aggregati.

 

ART. 6 – ASSETTI REGIONALI DELLA FEDERAZIONE

Per il conseguimento dei suoi scopi la Federazione, i propri soci effettivi ed aggregati di categoria e territoriali di Confindustria, sono impegnati ad attivare forme concertate ed unitarie di coordinamento regionale della Federazione e raccordi istituzionali e modalità di integrazione organica ed operativa con le Confindustrie regionali fermo restando che qualsiasi assetto regionale della Federazione deve trovare collocazione all’interno del sistema di rappresentanza regionale delle locali Confindustrie.

A tal fine Federturismo e le Confindustrie regionali favoriranno la costituzione dei Raggruppamenti regionali dell’industria turistica.
I Raggruppamenti, ove costituiti, agiranno in conformità delle indicazioni politiche generali formulate dalla Confindustria regionale di riferimento, del presente Statuto, dello Statuto e del Codice Etico confederale.

Essi sono costituiti coerentemente con quanto previsto dall’art. 4 del presente Statuto.
Ogni Raggruppamento regionale provvederà, previe intese organizzative con la rispettiva Confindustria regionale e sulla base di un apposito schema elaborato da Federturismo Confindustria a dotarsi di un proprio regolamento.

Detto regolamento dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo di Federturismo Confindustria.

 

ART. 7 – DIRITTI DEI SOCI

Secondo le previsioni e le regolamentazioni di Confindustria:

  • i soci effettivi (art. 4) hanno diritto a ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dalla Federazione e quelle derivanti dall’appartenenza al Sistema confederale. Hanno diritto di partecipare, intervenire elettorato attivo e passivo negli Organi statutari della Federazione e nelle articolazioni interne, purché in regola con tutti gli obblighi statutari. Hanno altresì diritto all’utilizzo del logo e dell’emblema del Sistema confederale secondo le specifiche regolamentazioni ed alla attestazione della loro partecipazione alla Federazione ed al Sistema confederale.
  • Ai soci aggregati (art. 5) sono escluse le prestazioni di rappresentanza e di assistenza diretta politica e/o sindacale, il diritto di elettorato passivo e l’utilizzo del logo e dell’emblema del Sistema confederale.

ART. 8 – OBBLIGHI E DOVERI DEI SOCI

L’adesione alla Federazione comporta l’obbligo di osservare il presente statuto, le normative e le disposizioni attuative dello stesso e le delibere della Federazione, nonché il Codice etico confederale, la Carta dei valori associativi ed i regolamenti di attuazione confederali.

L’attività delle imprese associate alla Federazione, sia direttamente che indirettamente, deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale ed imprenditoriale e non deve essere lesiva dell’immagine del settore, tutelata dalla Federazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.

Le stesse imprese e le loro Associazioni, inoltre, hanno l’obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza alla loro appartenenza, diretta ed indiretta, al sistema confederale.

In particolare i soci devono:

  1. partecipare attivamente alla vita associativa.
  2. Promuovere l’applicazione del contratto collettivo di lavoro stipulato da Federturismo Confindustria laddove sia conferita delega sindacale.
  3. Non fare contemporaneamente parte di organizzazioni diverse da Federturismo Confindustria o da Confindustria e costituite per scopi analoghi;
  4. Fornire alla Federazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all’aggiornamento del “Registro delle Imprese”, o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari. Tutti i soci e le loro imprese vengono iscritti nel Registro delle Imprese della Federazione e negli analoghi registri tenuti da Confindustria. Il Registro certifica ufficialmente, ad ogni effetto organizzativo, l’appartenenza di ciascuna impresa al Sistema.
  5. Versare i contributi associativi, secondo i termini e le modalità fissati dalla Federazione.
  6. I soci sono impegnati a trasmettere annualmente a Federturismo Confindustria i loro bilanci consuntivi.

Non rientrano nelle disposizioni di cui ai punti 4) e 6) del precedente comma i soci direttamente iscritti a Confindustria e i soci aggregati.

La Federazione, inoltre, e con lei i suoi soci effettivi, è impegnata a promuovere il completo inquadramento nel sistema confederale delle imprese associate sia direttamente che indirettamente.

 

ART. 9 – QUOTE DI AMMISSIONE E CONTRIBUTI

I soci aderenti, sia essi effettivi che aggregati, attraverso il loro contributo, provvedono a finanziare le attività della Federazione.

l soci che aderiscono per la prima volta alla Federazione sono tenuti a corrispondere una quota di ammissione “una tantum” fissata dall’Assemblea su proposta della Giunta.

Essi sono tenuti a corrispondere alla Federazione un contributo annuo. Il contributo annuale è determinato secondo le modalità e le condizioni stabilite con delibera proposta dalla Giunta e approvata dall’Assemblea dell’anno precedente.

Le quote e i contributi riscossi dalla Federazione a norma dei commi precedenti non sono trasmissibili ad altri soggetti.

Ai soci che non sono in regola con il versamento dei contributi associativi non sono attribuiti voti in Assemblea, né il diritto a concorrere alla formazione della Giunta secondo l’art. 20. I loro rappresentanti non possono ricoprire cariche federali.

La contestazione dell’inadempienza avviene a cura della Giunta, di norma nella riunione che precede l’Assemblea.

 

ART. 10 – AMMISSIONE E DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

La domanda di adesione alla Federazione, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente, deve essere indirizzata al Presidente di Federturismo Confindustria ed essere corredata di ogni informazione e documentazione necessaria ed utile ai procedimenti di valutazione, istruttoria e deliberazione degli Organi competenti.

La domanda deve contenere l’espressa accettazione delle norme del presente statuto, di tutti i diritti ed obblighi ad esso derivanti nonché del Codice etico confederale e della Carta dei valori associativi.

I rappresentanti delle Associazioni e/o delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice etico confederale.

Nella domanda dovranno essere specificate le generalità del legale rappresentante del socio che intende aderire, l’ubicazione della stessa, il numero totale dei dipendenti delle imprese rappresentate e, per l’adesione in qualità di socio effettivo, di cui all’art. 4 del presente statuto, alla domanda deve essere allegata copia dello statuto e degli eventuali regolamenti, con l’impegno a notificare nel seguito le eventuali variazioni degli atti ed elementi suddetti.

Il Consiglio Direttivo provvede alla istruttoria della domanda e si pronuncia sulla adesione.

Il Consiglio Direttivo deve verificare le finalità associative nonché l’idoneità, sotto il profilo organizzativo e finanziario, del socio richiedente a garantire le prestazioni istituzionali di sua competenza all’interno del sistema federale.

In caso di pronuncia negativa del Consiglio Direttivo, l’Associazione e/o l’impresa può ricorrere al Collegio dei Probiviri che deciderà, in modo definitivo, entro sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.

L’adesione impegna il socio per un triennio, che decorre dalla data di accoglimento della domanda di iscrizione fino alla conclusione (31 dicembre) del terzo anno successivo. Successivamente l’adesione si intende automaticamente rinnovata di biennio in biennio. La disdetta deve essere comunicata almeno sei (6) mesi prima della scadenza del triennio o del biennio, con lettera raccomandata.

Resta salva la facoltà di recesso ai sensi del successivo art. 37 del presente statuto.

All’atto di ammissione il socio si obbliga al pagamento, in favore della Federazione, di:

  • un contributo di iscrizione “una tantum”;
  • un contributo ordinario annuo ed eventuali contributi straordinari deliberati dall’Assemblea.

La Federazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Roma nei confronti dei soci morosi o inadempienti che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi per l’anno in corso.

Il cambio di denominazione o ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

 

ART. 11 – CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

  1. per dimissioni, nei modi e nei termini previsti dall’art. 10;
  2. per cessazione dell'attività del socio;
  3. per recesso esercitato in base all'art. 37;
  4. per espulsione, nei casi previsti dall’art. 12.
  5. Per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
  6. Per perdita dei requisiti che ne avevano determinato l’ammissione.

In ogni caso il socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma dell’art. 10.

Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche all’interno della Federazione.

 

ART. 12 – SANZIONI

I soci della Federazione che si rendessero inadempienti agli obblighi derivanti dal presente statuto sono passibili delle seguenti sanzioni.

  1. sospensione del diritto del socio a partecipare all'Assemblea della Federazione;
  2. decadenza dei loro esponenti che ricoprono cariche direttive della Federazione;
  3. sospensione dei loro rappresentanti di diritto negli organi della Federazione e/o suoi organismi rappresentativi e comitati interni ed esterni;
  4. sospensione del diritto di effettuare designazioni e partecipare alle consultazioni previste dal presente statuto;
  5. sospensione del diritto alle prestazioni istituzionali della Federazione;
  6. esclusione per grave inadempienza agli obblighi derivanti dal presente statuto. Costituisce grave inadempienza la violazione degli indirizzi e direttive della Federazione nelle materie di cui ai punti 1), 3) e 6) dell'art. 2 del presente statuto.

Le sanzioni di cui al precedente comma verranno applicate, singolarmente o cumulativamente, dalla Giunta, su proposta del Consiglio Direttivo, in relazione alla gravità dell'inadempimento.

Per l'esclusione per grave inadempienza, di cui alla lettera f) del primo comma del presente articolo, la Giunta si pronuncerà con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei membri presenti. In ogni caso è ammesso, entro i 60 giorni successivi, il ricorso ai Probiviri della Federazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DELLA FEDERAZIONE

ART. 13 – ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Sono organi della Federazione:

  • l’Assemblea generale;
  • la Giunta;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • i Vice Presidenti;
  • i Probiviri;
  • i Revisori Contabili.

ART. 14 – ASSEMBLEA GENERALE, COMPOSIZIONE E RIUNIONI

L’Assemblea è composta dai rappresentanti legali di tutti i soci in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi, che può essere effettuato fino al giorno precedente la data dell’Assemblea.

I soci non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione.

L'Assemblea si riunisce:

  • in via ordinaria una volta all'anno entro 6 (sei) mesi dalla fine di ogni esercizio solare;
  • in via straordinaria, ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta dalla Giunta o da un numero di soci che corrispondano complessivamente di almeno un quinto (1/5) dei voti spettanti in Assemblea.
    La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all’ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di venti (20) giorni dalla data di ricezione della richiesta scritta.

All’Assemblea partecipano anche il Presidente della Federazione, i Vice Presidenti, i membri del Consiglio Direttivo e della Giunta, i Probiviri ed i Revisori Contabili; essi non hanno diritto al voto, salvo non competa loro quali delegati dei soci.

All’Assemblea possono essere invitati ad assistere anche i componenti di altri organismi e collegi della Federazione istituiti in coerenza con il presente statuto.

 

ART. 15 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, viene convocata, su deliberazione della Giunta, dal Presidente, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario, se nominato, o dal Vice Presidente più anziano per età, a mezzo fax, o posta elettronica da spedirsi almeno 30 (trenta) giorni prima della data della riunione.

La lettera di convocazione deve contenere le indicazioni della data, del luogo e dell'ora, della prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno. Sono ammesse integrazioni all’ordine del giorno fino alle ventiquattro (24) ore precedenti la riunione, le quali dovranno essere approvate dall’Assemblea all’apertura dei lavori.

In caso di urgenza l’Assemblea, purché non indetta per l’elezione del Presidente, per le modifiche dello statuto e per lo scioglimento della Federazione e la nomina dei liquidatori, il termine di preavviso potrà essere ridotto a dieci (10) giorni prima.

 

ART. 16 – COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L’Assemblea è validamente costituita quando siano presenti tanti rappresentanti che dispongano della metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci della Federazione.

Tuttavia, trascorsa un’ora da quella fissata nell’avviso di convocazione, in mancanza del numero legale, si procede con la seconda convocazione dell’Assemblea.

In seconda convocazione, l’Assemblea è legalmente costituita qualunque sia il numero dei voti che spettano ai soci presenti.

Le deliberazioni sono prese ordinariamente a maggioranza dei voti presenti, corrispondente alla metà più uno, senza tener conto degli gli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, delle schede bianche.

Per le deliberazioni relative alle modificazioni del presente statuto e allo scioglimento della Federazione si applicano i successivi artt. 37 e 38.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente dell’Assemblea, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti dei soci.

Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l’esercizio della facoltà di recesso.

 

ART. 17 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è presieduta dal Presidente della Federazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario, se nominato, o dal più anziano per età dei Vice Presidenti.

Funge da Segretario dell'Assemblea il Direttore Generale della Federazione o, in caso di sua assenza, una persona designata dall’Assemblea.

Il Presidente, per le votazioni a scrutinio segreto, designa due scrutatori scelti tra i rappresentanti dei soci.

Le deliberazioni dell’Assemblea vengono constatate mediante verbale firmato da chi presiede e dal Segretario dell’Assemblea. Il verbale è a disposizione dei Soci.

 

ART. 18 – ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

E’ di competenza dell’Assemblea:

  1. eleggere, su proposta della Giunta, il Presidente ed approvarne gli indirizzi generali ed il programma di attività;
  2. eleggere cinque (5) Vice Presidenti su proposta del Presidente;
  3. eleggere i componenti elettivi della Giunta;
  4. eleggere i componenti del Collegio dei Revisori Contabili;
  5. eleggere i Probiviri;
  6. determinare le direttive di massima dell’attività della Federazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della Federazione stessa;
  7. approvare, su proposta della Giunta, il bilancio consuntivo annuale della Federazione;
  8. ratificare, su proposta della Giunta, il budget della Federazione;
  9. determinare, su proposta della Giunta, le quote di ammissione “una tantum” e le quote contributive annuali;
  10. modificare lo statuto della Federazione;
  11. sciogliere la Federazione e nominare il Collegio dei liquidatori;
  12. discutere e deliberare relativamente a qualsiasi competente argomento posto all’ordine del giorno.

ART. 19 – DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto al voto in Assemblea tutti i soci in regola con gli obblighi di cui al primo comma del precedente art. 14.

I soci sono rappresentati in Assemblea dal legale rappresentante (o da un suo delegato munito di delega scritta) e possono farsi rappresentare da altri soci mediante delega scritta del legale rappresentante. Ciascun socio non può avere più di una delega.

I voti spettanti in Assemblea sono attribuiti a ciascun socio in ragione dei contributi corrisposti nell'anno precedente e secondo le seguenti modalità:

  • Da € 1.300,00                            1 voto
  • Da € 1.301,00 a € 3.900,00    1 ulteriore voto ogni € 1.300,00 o frazione superiore alla metà
  • Da € 3.901,00 a € 7.750,00    1 ulteriore voto ogni € 1.550,00 o frazione superiore alla metà
  • da € 7.751,00                             tanti ulteriori voti quante volte sono stati versati € 1.850,00
                                                          o frazione superiore alla metà.

Ai soci iscritti in corso d’anno è attribuito un solo voto.

Il numero dei voti spettanti a ciascun socio sarà annotato in apposito registro; di esso potranno prenderne visione solo i soci al corrente con il versamento dei contributi associativi.

Nell’invio della convocazione la Federazione è tenuta a comunicare ai soci il numero di voti cui hanno diritto, e che sarà esercitato una volta effettuate le verifiche di cui al precedente art. 14.

 

ART. 20 – GIUNTA

Sono componenti di diritto della Giunta:

  1. il Presidente;
  2. i Vice Presidenti;
  3. i Past President della Federazione, purché in possesso dei requisiti previsti dall’art. 34 del presente Statuto ed ancora soci;
  4. i Componenti del Consiglio Direttivo che non facciano già parte ad altro titolo della Giunta;
  5. i Presidenti o i rappresentanti permanenti, designati dai soci effettivi di cui all’art. 4 lettere a) e c) nel rispetto degli obblighi di cui al successivo art. 34;
  6. i Presidenti dei soci aggregati o loro rappresentanti permanenti nel rispetto degli obblighi di cui al successivo art. 34.

Fanno inoltre parte della Giunta:

  1. ulteriori rappresentanti aggiuntivi di diritto designati dai soci di cui alla lettera e) del precedente comma, in ragione del contributo effettivamente versato alla Federazione e nella misura di un rappresentante aggiuntivo fino al quadruplo del livello contributivo minimo annualmente deliberato per le specifiche fattispecie associative e di un secondo rappresentante aggiuntivo oltre al quadruplo del livello minimo.
  2. Dodici (12) rappresentanti generali eletti dall’Assemblea. A tal fine il Presidente, insieme ai Probiviri, redige e sottopone al voto dell’Assemblea una lista di candidati, in numero superiore ai seggi da ricoprire. Le relative candidature devono pervenire, per la metà più uno, dai soci di cui alla lettera b) dell’art. 4 e le restanti di esse, dai soci di cui alle lettere a) e c) dell’art. 4. Ciascun socio potrà esprimere un numero di preferenze limitato ai due terzi (2/3) dei seggi disponibili.
  3. Fino a cinque (5) componenti, con diritto di voto, nominati dal Presidente della Federazione, individuati tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell’ambito federativo e di rappresentanza della Federazione.

Possono essere invitati in Giunta, su delibera del Consiglio Direttivo, con funzioni consultive e senza diritto di voto, i rappresentanti dei Raggruppamenti Regionali costituiti.

In relazione agli argomenti all’ordine del giorno il Presidente può, nelle sue autonomie, anche prevedere inviti per singole sedute dell’Organo.

Alle riunioni di Giunta sono invitati i Revisori contabili e i Probiviri, senza diritto di voto.

I componenti della Giunta durano in carica due anni e scadono in occasione dell’Assemblea degli anni pari. Essi sono rieleggibili, ma non più di quattro (4) bienni consecutivi allo stesso titolo di accesso alla carica.

Al termine delle procedure di ricostituzione della Giunta, il Presidente della Federazione - con la finalità di ribadire e salvaguardare l’assetto costitutivo ed organizzativo della Federazione, intesa quale espressione prioritariamente e prevalentemente categoriale ed imprenditoriale del settore ed assicurarne la coerenza e la compatibilità con gli indirizzi dello statuto di Confindustria, art. 10 comma secondo, sulle Federazioni nazionali di settore - verifica i necessari riparti ed equilibri nella composizione della Giunta, in applicazione dei criteri di equilibrio di cui ai commi successivi.

Ai fini suddetti il Presidente verifica che, nella composizione della Giunta i rappresentanti dei soci effettivi di cui all’art. 4 lettere a) e b) siano prevalenti rispetto ai rappresentanti delle altre tipologie di soci.

Nel caso in cui il suddetto rapporto di rappresentanza tra componenti della Federazione non risultasse rispettato, lo stesso Presidente sollecita designazioni aggiuntive della tipologia dei soci di cui all’art. 4 lettere a) e b), destinate a realizzare gli equilibri rappresentativi stabiliti al precedente comma e da individuare autonomamente all’interno dei detti soci secondo criteri definiti dal Consiglio Direttivo ispirati al principio di un ulteriore rappresentante per ogni ammontare contributivo pari al minimo previsto per l’adesione alla Federazione.

Nel caso vengano a mancare i componenti di Giunta eletti dall’Assemblea, essi vengono sostituiti dai primi dei non eletti, in ordine di numero di preferenze riportate.

Per i componenti aggiuntivi di cui sopra in caso di cessazione, o di perdita dei requisiti, provvedono alla sostituzione le rispettive istanze.

I componenti di nomina del Presidente rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Presidente che li ha nominati.

Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti alle riunioni per tre (3) volte consecutive o comunque alla metà delle riunioni indette nell’anno solare.

E’ espressamente stabilito, secondo le prescrizioni confederali, che ogni membro della Giunta, in essa presente anche a più titoli e più legittimazioni, ha diritto ad un solo voto.

 

ART. 21 – RIUNIONI E DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

La Giunta si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre (3) mesi e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta almeno un quinto (1/5) dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica almeno quindici (15) giorni prima della riunione. L’avviso dovrà contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'ordine del giorno. Sono ammesse integrazioni all’ordine del giorno fino alle ventiquattro (24) ore precedenti la riunione, le quali dovranno essere approvate dalla Giunta all’apertura dei lavori.

In caso di urgenza, il termine di preavviso potrà essere ridotto a cinque (5) giorni.

Le riunioni della Giunta sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario, se nominato, o dal più anziano per età dei Vice Presidenti.

Le riunioni della Giunta sono valide con la presenza di almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti.

Ciascun membro ha diritto ad un (1) voto. Per le votazioni concernenti persone si procede inderogabilmente a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e, nella votazioni a scrutinio segreto, delle schede bianche. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

I sistemi di votazione – alzata di mano, appello nominale, scrutinio segreto – sono stabiliti dal Presidente.

La Giunta può riunirsi anche in modalità di teleconferenza, in tal caso è richiesta la presenza di un notaio, nelle sedi remote, se sono previste votazioni e deliberazioni da svolgere a scrutinio segreto.

Delle riunioni viene redatto verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario, che viene approvato nella riunione successiva.

Funge da Segretario della Giunta il Direttore Generale della Federazione o, in caso di assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede.

Gli invitati in Giunta non hanno diritto al voto e non vengono conteggiati al fine del raggiungimento del numero legale.

 

ART. 22 – ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

Spetta alla Giunta:

  1. eleggere la Commissione di designazione di cui all’art. 30;
  2. proporre all’Assemblea il Presidente;
  3. valutare ed approvare gli indirizzi generali ed il programma di attività del Presidente designato, unitamente alla proposta di quest’ultimo concernente la designazione dei Vice Presidenti, per la successiva deliberazione dell’Assemblea;
  4. eleggere, negli anni dispari, sette (7) componenti elettivi del Consiglio Direttivo;
  5. ratificare le deleghe di responsabilità attribuite dal Presidente ai Vice Presidenti;
  6. deliberare sulle questioni di politica turistica che interessano la generalità dei soci, seguendo le direttive di massima stabilite dall’Assemblea;
  7. proporre all’Assemblea la misura delle quote di ammissione “una tantum” e dei contributi associativi;
  8. deliberare in merito agli atti di gestione straordinaria: per l’attuazione di tali delibere può nominare procuratori generali o speciali per determinati atti o categorie di atti;
  9. approvare il bilancio preventivo annuale e il progetto di bilancio consuntivo per la successiva approvazione dell’Assemblea;
  10. approvare il budget della Federazione;
  11. convocare l’Assemblea a norma dell’art. 15;
  12. applicare le sanzioni di cui al precedente art. 12 su proposta del Consiglio Direttivo;
  13. proporre all’Assemblea le modifiche allo statuto e approvare i regolamenti di esecuzione dello statuto e qualsiasi atto organizzativo e convenzione attinenti;
  14. esercitare ogni altro compito ad essa attribuito dal presente statuto ed in genere promuovere ed attuare quanto sia ritenuto utile al conseguimento degli scopi della Federazione.

ART. 23 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono componenti del Consiglio Direttivo:

  1. il Presidente;
  2. i Vice Presidenti;
  3. l’ultimo Past President;
  4. il rappresentante di espressione datoriale nella Presidenza dell’organismo bilaterale nazionale della Federazione (EBIT);
  5. sette (7) componenti eletti dalla Giunta, nel suo ambito, tenendo conto della esigenza di assicurare – per quanto possibile – la presenza delle componenti di filiera non diversamente rappresentate.
  6. fino a due (2) componenti, con diritto di voto, nominati dal Presidente e individuati tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell’ambito federativo e di rappresentanza della Federazione.

I componenti del Consiglio Direttivo eletti dalla Giunta durano in carica per due (2) anni e scadono in occasione dell’Assemblea degli anni dispari. Essi sono rieleggibili ma per non più di tre (3) bienni consecutivi.

Nel caso vengano a mancare uno o più componenti elettivi del Consiglio Direttivo durante il biennio in carica essi sono sostituiti dalla Giunta mediante elezioni suppletive. I componenti così nominati rimangono in carica fino alla scadenza normale del Consiglio Direttivo.

Per la sostituzione di componenti di diritto che venissero a mancare nel corso del mandato si procede ricorrendo alle procedure che regolano la specifica posizione.

In relazione agli argomenti all’ordine del giorno il Presidente può, nelle sue autonomie, anche prevedere inviti per singole sedute dell’Organo.

Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale della Federazione.

 

ART. 24 – RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, che lo presiede, almeno una (1) volta ogni due (2) mesi o quando ne faccia richiesta almeno un quinto (1/5) dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica almeno dieci (10) giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a cinque (5) giorni.

L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e l'elencazione puntuale degli argomenti da trattare. Sono ammesse integrazioni all’ordine del giorno fino alle ventiquattro (24) ore precedenti la riunione, le quali dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo all’apertura dei lavori.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di un terzo (1/3) dei suoi componenti. Ciascun componente ha diritto ad un voto e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche, con prevalenza, in caso di parità, del voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente, ma alle votazioni e alle deliberazioni relative a persone si procede inderogabilmente a scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche in modalità di teleconferenza, in tal caso è richiesta la presenza di un notaio, nelle sedi remote, se sono previste votazioni e deliberazioni da svolgersi a scrutinio segreto.

Decadono automaticamente dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti alle riunioni per tre (3) volte consecutive o comunque alla metà delle riunioni indette nell’anno solare.

Delle riunioni viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale, con funzioni di Segretario, che è a disposizione dei componenti dell’Organo.

 

ART. 25 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Spetta al Consiglio Direttivo:

  1. stabilire l’azione a breve termine della Federazione e decidere i piani per l’azione a medio e lungo termine;
  2. dirigere le attività della Federazione nell’ambito degli indirizzi dell’Assemblea e della Giunta e controllarne i risultati;
  3. deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dalla Giunta;
  4. esaminare il bilancio preventivo e il progetto di bilancio consuntivo e predisporne la relazione di accompagnamento, ai fini delle successive deliberazioni della Giunta e dell’Assemblea;
  5. esaminare il budget della Federazione ai fini delle successive deliberazioni della Giunta e dell’Assemblea;
  6. deliberare, su proposta del Presidente, l’accoglimento delle domande di ammissione di nuovi soci;
  7. verificare la coerenza degli statuti dei soci effettivi della Federazione, che non aderiscono direttamente a Confindustria, per quanto attinente al presente statuto ed alle regolamentazioni della Federazione e di Sistema da ottemperare; deliberando, in caso di difformità, gli atti conseguenti e dando mandato al Presidente della Federazione per la loro attuazione;
  8. nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi ed attività della Federazione;
  9. deliberare e dare mandato di costituire e partecipare ad Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private comprese le istituzioni specializzate, Consorzi, Società, Enti ed Organizzazioni, nazionali, comunitarie ed internazionali;
  10. approvare, su proposta del Presidente coadiuvato dal Direttore Generale, le direttive per la struttura e l’organico necessarie per il funzionamento della Federazione e lo schema delle funzioni strategiche di attività che la Federazione deve presidiare;
  11. esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano alla Giunta, alla quale riferisce alla prima occasione;
  12. nominare o revocare, su proposta del Presidente, il Direttore Generale della Federazione;
  13. nominare i rappresentanti per le cariche esterne.

 

ART. 26 – PRESIDENTE

Il Presidente della Federazione è eletto dall'Assemblea ordinaria, su proposta della Giunta, negli anni dispari in raccordo con la scadenza della Giunta confederale della quale possono essere chiamati a far parte.

Il Presidente della Federazione dura in carica quattro anni e non può ricoprire la carica per due mandati consecutivi l'uno all'altro.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Può conferire deleghe per il compimento di singoli atti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

Egli provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e della Giunta e del Consiglio Direttivo; al coordinamento dell'attività della Federazione; all'amministrazione ordinaria di questa; alla vigilanza sull'andamento delle attività, degli uffici e dei servizi federali.

In caso di motivata urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, riferendo al medesimo nella prima riunione successiva.

Collaborano con il Presidente i Vice Presidenti ai quali egli, con ratifica della Giunta, può conferire deleghe di responsabilità. Insieme valutano le proposte e le iniziative da proporre al Consiglio Direttivo ed alla Giunta e per tutto quanto attinente alle attività di indirizzo, consultazione e coordinamento degli Organi statutari della Federazione.

Il Presidente può nominare fino a cinque (5) componenti aggiuntivi della Giunta e fino a due (2) del Consiglio Direttivo, individuati tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell’ambito federativo e di rappresentanza della Federazione.

I componenti di nomina del Presidente, decadono dalla carica con il Presidente che li ha nominati.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario, se nominato, o dal più anziano di età dei Vice Presidenti.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro tre (3) mesi seguendo le ordinarie previsioni statutarie per il suo rinnovo. Il Presidente eletto dura in carica fino all’Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

Venendo meno il Presidente nel corso del suo mandato statutario, decadono anche i componenti da lui nominati negli Organi della Federazione.

 

ART. 27 – VICE PRESIDENTI

Nella realizzazione del programma quadriennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza della Federazione, il Presidente è affiancato da cinque (5) Vice Presidenti, tra i quali può nominare un Vicario.

Uno dei Vice Presidenti deve essere espressione del Sistema confederale territoriale, purché nella sua associazione di provenienza sia componente del relativo organismo di vertice.

A tal fine, in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta alla Giunta gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività quadriennale e propone i nomi dei Vice Presidenti.

La Giunta vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea.

L'Assemblea vota contestualmente il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti e le relative deleghe di responsabilità a loro affidate.

Tali deleghe rientreranno nel quadro di attuazione degli indirizzi programmatici di azione, esposti dal Presidente e approvati dalla Giunta, in coerenza con le funzioni strategiche di attività, che la Federazione deve perseguire, deliberate dal Consiglio Direttivo.

I Vice Presidenti durano in carica quattro (4) anni e scadono contemporaneamente al Presidente, in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore.

I Vice Presidenti non possono durare in carica per più di otto (8) anni consecutivi.

Il Vice Presidente Vicario, se nominato, o il Vice Presidente più anziano per età fa le veci del Presidente in caso di sua assenza od impedimenti.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare nel corso del loro mandato, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dalla Giunta e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

 

ART. 28 – CONSULTA DEI PRESIDENTI

La Consulta dei Presidenti delle Associazioni di categoria, delle Associazioni territoriali e dei Soci impresa federati è convocata dal Presidente almeno ogni tre mesi, in alternanza con le riunioni della Giunta.

L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e l’elencazione puntuale degli argomenti da trattare.

La Consulta è la sede organizzativa di analisi dei bisogni e delle aspettative di rappresentanza e tutela e ha il compito di assicurare il collegamento politico-operativo tra Federturismo Confindustria e le componenti del sistema.

La Consulta è presieduta dal Presidente della Federazione.

 

ART. 29 – CONSULTA DEI PRESIDENTI DEI RAGGRUPPAMENTI REGIONALI

La Consulta dei Presidenti dei Raggruppamenti Regionali è composta dai Presidente dei Raggruppamenti Regionali costituiti.

La consulta è presieduta dal Presidente della Federazione.

La consulta dei Presidenti e quella dei Presidenti dei Raggruppamenti Regionali di norma si riuniscono congiuntamente.

 

ART. 30 – COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE

Spetta alla Commissione di Designazione assicurare la più ampia consultazione dei soci per l’elezione del Presidente della Federazione.

A tal fine, almeno tre (3) mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, la Giunta elegge, a scrutinio segreto, con voto limitato ai due terzi (2/3) degli eligendi, una Commissione di designazione, composta di tre componenti scelti tra rappresentanti dei soci della Federazione che abbiano maturato una significativa esperienza di cariche associative e della quale non può far parte il Presidente in carica.

La Commissione ha il compito di esperire, entro sessanta (60) giorni dalla sua nomina, in via riservata, la più ampia consultazione degli associati allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati, che riscuotono il consenso della base.

La Commissione sottopone alla Giunta le indicazioni emerse e devono comunque essere sottoposte al voto della Giunta quelle candidature che risultino appoggiate per iscritto dal 15% dei voti assembleari.

Sulla base della relazione della Commissione la Giunta, mediante votazione a scrutinio segreto, individua il nome di un (1) candidato all’elezione da proporre all’Assemblea.

L’Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta. Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.

La Commissione resta in carica per la durata prevista per l’espletamento delle sue funzioni e con possibilità di avvalersi di una segreteria tecnica.

 

ART. 31 – DIRETTORE GENERALE DELLA FEDERAZIONE

Il Direttore Generale è nominato o revocato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.

Il Direttore Generale coadiuva il Presidente e i Vice Presidenti nell'esecuzione delle attività della Federazione.

E' responsabile del funzionamento della struttura della Federazione e sovraintende, a tutte le attività della stessa.

Sovraintende alla organizzazione ed alla gestione amministrativa e finanziaria della Federazione e prepara il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e il budget sotto la diretta responsabilità del Presidente.

Coadiuva il Presidente per le proposte al Consiglio Direttivo delle direttive per la struttura e l'organico necessarie per il funzionamento della Federazione e lo schema delle funzioni strategiche delle attività che la Federazione deve presidiare.

Stabilisce e risolve, rispondendone al Presidente, il rapporto di lavoro con il personale.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli organi della Federazione.

 

ART. 32 – PROBIVIRI

L’Assemblea di ogni quadriennio pari elegge, a scrutinio segreto, cinque (5) Probiviri, i quali durano in carica quattro (4) anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di tre (3) preferenze nell’ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l’Assemblea chiamata all’elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d’impresa.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un’altra organizzazione federata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all’Associazione di appartenenza.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un (1) Proboviro di sua fiducia, scelto tra i cinque (5) Probiviri eletti dall’Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i tre (3) Probiviri restanti con l’accordo dei due (2) Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due (2) Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Roma che provvederà alla scelta, sempre tra i cinque (5) Probiviri eletti dall’Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro sessanta (60) giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l’esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori trenta (30) giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente della Federazione entro cinque (5) giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l’appello ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L’interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa della Federazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 sulle sanzioni, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i cinque (5) Probiviri eletti dall’Assemblea designano, all’inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, tre (3) Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L’esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti due (2) Probiviri eletti dall’Assemblea, convocati in collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

 

ART. 33 – REVISORI CONTABILI

L’Assemblea ordinaria degli anni pari elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre (3) Revisori contabili effettivi, nonché due (2) supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei Soci della Federazione, in una lista di almeno dieci (10) candidati.

A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutti i Soci.

Ciascun Socio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre (3) candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile.

I Revisori contabili eletti nominano nel loro ambito il Presidente del Collegio.

I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica quattro (4) anni, scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci.

I Revisori contabili effettivi assistono, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea e della Giunta.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore contabile supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.

La carica di Revisore contabile è incompatibile con la carica di Presidente o Revisore di un’organizzazione federata e con tutte le altre cariche della Federazione.

 

ART. 34 – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Tutte le cariche federali sono gratuite.

Tutte le cariche sono regolate per l’accesso e per il mantenimento, dai requisiti e dai criteri stabiliti dal presente statuto e da quanto stabilito dalla normativa di Sistema.

Esse sono riservate ai rappresentanti dei soci della Federazione che abbiano una responsabilità aziendale di grado rilevante, fatte salve quelle di cui agli artt. 32 e 33.

Per rappresentanti si intendono: il titolare, il legale rappresentante di una impresa, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali ad negotia che siano membri del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell’impresa amministratori, institori e dirigenti d’impresa, muniti di specifica procura.

Le cariche di Presidente e di Vice Presidenti non sono cumulabili con alcuna altra carica negli organi della Federazione.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un’altra organizzazione federata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all’Associazione di appartenenza.

La carica di Revisore Contabile è incompatibile con la carica di Presidente o Revisore di un’organizzazione federata e con tutte le altre cariche della Federazione.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del Sistema, l’accesso alle cariche di Presidente, Vice Presidenti, Consiglieri in Direttivo della Federazione è vincolato al requisito del completo inquadramento nel Sistema dell’impresa e del Socio di appartenenza.

Per completo inquadramento si intende che l’impresa di riferimento del rappresentante del Socio deve essere iscritta direttamente sia all’Associazione di Categoria sia all’Associazione Territoriale in cui l’azienda ha almeno una sua sede o comunque dove corrisponde la quota contributiva maggiore.

Per l’elettorato attivo e passivo e per la partecipazione alle riunioni degli Organi dei quali si è componenti, è richiesta, per tutte le cariche federali, la regolarità contributiva del Socio dal quale si è espressi, ovvero dal quale si è stati proposti quali membri elettivi.

Al fine del calcolo del quorum per la validità delle riunioni non si dovrà tenere conto dei componenti esclusi per irregolarità contributiva.

Si intendono rivestite per l’intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Le cariche di componente della Giunta e del Consiglio Direttivo, sono esclusivamente personali e non sono delegabili neanche occasionalmente. Sono incompatibili con incarichi politici ed amministrativi nei casi previsti con apposita delibera della Giunta confederale e trovano applicazione le modalità organizzative dalla stessa stabilite.

I componenti di Giunta e del Consiglio Direttivo devono assicurare, per l’accesso e il mantenimento della carica, piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche tenendo conto di quanto previsto dal Codice etico confederale e dalle delibere di attuazione dello stesso, adottate dalla Giunta confederale. Sono altresì tenuti alla massima riservatezza sui contenuti e sulle conclusioni emerse nel corso delle riunioni.

Le cariche di nomina del Presidente decadono con il Presidente che le ha espresse, ad eccezione dei Vice Presidenti che scadono al momento della nomina del nuovo Presidente, come previsto all’art. 27.

I componenti di Giunta e del Consiglio Direttivo, in caso di perdita dei requisiti soggettivi per la copertura dell’incarico decadono.

Decadono dalla carica i componenti di Giunta e di Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti alle riunioni per tre (3) volte consecutive o comunque alla metà delle riunioni indette nell’anno solare.

Per i componenti dichiarati decaduti non è prevista la rieleggibilità immediata.

Qualsiasi incarico, esterno alla Federazione ed interno al Sistema confederale sarà affidato esclusivamente ai componenti degli organi federali.

 

TITOLO IV - FONDO COMUNE E BILANCI

ART. 35 – FONDO COMUNE

Il fondo comune della federazione è costituito:

  1. dalle quote di ammissione e dai contributi di cui all'art. 9;
  2. dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali;
  3. dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
  4. dalle erogazioni e dai lasciti a favore della Federazione e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento della Federazione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata della Federazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita della Federazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

La Giunta stabilisce le direttive per le spese, gli investimenti di capitale e in genere per la gestione economica e finanziaria del fondo comune.

 

ART. 36 - BILANCIO CONSUNTIVO E BUDGET

L'esercizio sociale decorre dal primo (1°) gennaio al trentuno (31) dicembre di ogni anno.

Per ciascun anno solare, vengono compilati, secondo lo schema tipo di Confindustria, il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo al trentuno (31) dicembre ed il budget per le successive approvazioni da parte degli organi della federazione.

Il bilancio preventivo costituito da stato patrimoniale, conto economico e prospetto delle fonti e degli impieghi dei fondi, è sottoposto all’approvazione della Giunta, insieme alla relazione del Consiglio Direttivo di cui all’art. 25, lett. d), entro il trenta (30) novembre di ogni anno.

Il budget sarà predisposto in modo da poter essere portato all’approvazione della Giunta di cui al precedente comma.

II bilancio consuntivo, costituito da stato patrimoniale, conto economico e prospetto delle fonti e degli impieghi dei fondi, è sottoposto all’approvazione della Giunta, insieme alla relazione del Consiglio Direttivo di cui all’art. 25, lett. d) un mese prima della data fissata per l’Assemblea. Esso viene proposto, insieme alla relazione del Collegio dei Revisori Contabili, all'esame dell’Assemblea per le competenti delibere di approvazione.

 

TITOLO V - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE

ART. 37 – MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modificazioni del presente statuto sono deliberate dall’Assemblea con voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti al complesso delle associate; cioè secondo il criterio della maggioranza assoluta.

In casi particolari, la Giunta può sottoporre ai Soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci.

Ai soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modifiche adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare con lettera raccomandata A.R., entro trenta (30) giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Il recesso, per quanto riguarda il pagamento della quota contributiva, avrà effetto dal primo (1°) gennaio dell'anno successivo alla data di comunicazione.

 

ART. 38 – SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE

Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) del totale dei voti spettanti a tutti i soci, cioè secondo il criterio della maggioranza qualificata.

A maggioranza assoluta l'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori, composto da non meno di tre membri, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione di eventuali attività patrimoniali residue.

Le eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad Enti o Organizzazioni con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge.

 

TITOLO VI – NORMA DI RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

ART. 39 – NORMA DI RINVIO

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento, onde garantire obbligatoriamente coerenza e coesione di Sistema, ai principi generali, al Codice etico, alla Carta dei valori associativi, allo Statuto ed ai Regolamenti di Confindustria, nonché alle vigenti disposizioni di legge in materia.

 

ART. 40 – ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

Il presente statuto entra in vigore all'atto dell’approvazione da parte dell’Assemblea dei soci.

NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

I

Dall’entrata in vigore del presente statuto il Presidente della Federazione è incaricato di darne immediata attuazione anche con riferimento agli effetti delle modifiche introdotte sui preesistenti assetti statutari degli Organi della Federazione.

II

I Consiglieri di Presidenza in carica alla data di approvazione del presente Statuto, assumono la carica di Vice Presidente e scadono con il Presidente che li ha proposti. Analogamente il Vice Presidente Vicario resta in carica sino alla scadenza del Presidente che lo ha nominato.
Decadono dalla carica i Vice Presidenti che, nel loro mandato, non siano più in possesso dei requisiti soggettivi così come previsto dall’art. 34 del presente Statuto.

III

Il Presidente, dopo l’approvazione del presente Statuto e al termine delle procedure di ricostituzione della Giunta per il periodo 2012-2014, istituisce una Commissione ad hoc che, nel corso del prossimo biennio, lavorerà alla definizione di una composizione degli organi più contenuta nel numero e che seguirà il processo di semplificazione e snellimento

 

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