Titolo II - Soci
ART. 4 – SOCI EFFETTIVI
Con riferimento a tutte le suddette attività economiche, organizzate secondo criteri di tipo industriale, rivolte alla produzione, commercializzazione, intermediazione e gestione di prodotti, servizi, infrastrutture ed esercizi concorrenti direttamente ed indirettamente alla formazione dell’offerta turistica di cui alle attività del precedente art. 3, possono essere ammessi a far parte della Federazione in qualità di soci effettivi:
a) Le Associazioni che abbiano scopi corrispondenti a quelli dell’art. 2 per la tutela e la rappresentanza di specifiche categorie dell’industria turistica, nell’accezione di cui al precedente comma;
b) le Associazioni territoriali aderenti a Confindustria.
Fermo restando la loro autonomia, le Associazioni Territoriali affidano di norma la tenuta e lo svolgimento del rapporto associativo con la Federazione alle sezioni del settore turistico ove costituite presso di esse, qualunque sia la formula organizzativa adottata in seno alle Associazioni stesse.
c) in via particolare, selezionate imprese di particolare rilievo e significatività nazionale ed internazionale per il settore dell’industria del turismo, per come sopra individuato e definito e che esercitano una o più delle attività di cui al primo comma del presente articolo, a condizione che loro divisioni societarie od assetti organizzativi e/o operativi coerenti e compatibili, ove esistenti, aderiscano anche alla corrispondente Associazione di categoria socia della Federazione. Tali soci impresa sono equiparati, negli obblighi associativi, nei diritti e nei doveri del socio e ad ogni effetto statutario, alle Associazioni di categoria.
ART. 5 – SOCI AGGREGATI
Possono inoltre aderire alla Federazione in qualità di soci aggregati, Associazioni, aderenti o non a Confindustria, nonché altre organizzazioni senza scopo di lucro, il cui ambito di rappresentanza presenti elementi di affinità, complementarietà, strumentalità e/o raccordo economico con quelli rappresentati dai soci effettivi di cui al primo comma dell’art. 4 del presente statuto ed in genere con le attività del settore per come in precedenza individuato.
ART. 6 – ASSETTI REGIONALI DELLA FEDERAZIONE
Per il conseguimento dei suoi scopi la Federazione, i propri soci effettivi ed aggregati di categoria e territoriali di Confindustria, sono impegnati ad attivare forme concertate ed unitarie di coordinamento regionale della Federazione e raccordi istituzionali e modalità di integrazione organica ed operativa con le Confindustrie regionali fermo restando che qualsiasi assetto regionale della Federazione deve trovare collocazione all’interno del sistema di rappresentanza regionale delle locali Confindustrie.
A tal fine Federturismo e le Confindustrie regionali favoriranno la costituzione dei Raggruppamenti regionali dell’industria turistica.
I Raggruppamenti, ove costituiti, agiranno in conformità delle indicazioni politiche generali formulate dalla Confindustria regionale di riferimento, del presente Statuto, dello Statuto e del Codice Etico confederale.
Essi sono costituiti coerentemente con quanto previsto dall’art. 4 del presente Statuto.
Ogni Raggruppamento regionale provvederà, previe intese organizzative con la rispettiva Confindustria regionale e sulla base di un apposito schema elaborato da Federturismo Confindustria a dotarsi di un proprio regolamento.
Detto regolamento dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo di Federturismo Confindustria.
ART. 7 – DIRITTI DEI SOCI
Secondo le previsioni e le regolamentazioni di Confindustria:
ART. 8 – OBBLIGHI E DOVERI DEI SOCI
I soci effettivi di cui alla lettera a) del precedente art. 4 del presente statuto, aderenti alla Federazione, devono prevedere nei loro statuti scopi coerenti con quelli dell’art. 2 del presente statuto, devono rappresentare ambiti merceologici definiti e compatibili con il settore del turismo come individuato agli art. 3 e 4 del presente statuto e devono possedere tutti gli altri requisiti richiesti per la partecipazione, anche indiretta, al Sistema confederale.
L’adesione alla Federazione comporta l’obbligo di osservare il presente statuto, le normative e le disposizioni attuative dello stesso e le delibere della Federazione, nonché il Codice etico confederale, la Carta dei valori associativi ed i regolamenti di attuazione.
L’adesione comporta altresì gli obblighi di partecipazione alla vita associativa ed al sostegno finanziario della Federazione secondo le modalità deliberate dagli Organi competenti.
L’attività delle imprese associate alla Federazione, sia direttamente che indirettamente, deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale ed imprenditoriale e non deve essere lesiva dell’immagine del settore, tutelata dalla Federazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.
Le stesse imprese e le loro Associazioni, inoltre, hanno l’obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza alla loro appartenenza, diretta ed indiretta, al sistema confederale.
In particolare è esplicitamente vietata la adesione contemporanea e/o l’appartenenza, sotto qualsiasi forma, ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e dalla Federturismo Confindustria costituite per analoghi scopi ed in concorrenza con il Sistema confederale.
La Federazione, inoltre e con lei i suoi soci effettivi, è impegnata a promuovere il completo inquadramento nel sistema confederale delle imprese associate sia direttamente che indirettamente.
ART. 9 – QUOTE DI AMMISSIONE E CONTRIBUTI
L'Assemblea, su proposta della Giunta, delibera le quote fisse di ammissione “una tantum” per le diverse modalità e tipologie di soci ed i rispettivi contributi associativi annuali individuando parametri che consentano un'equa distribuzione dei carichi contributivi tra i soci; l’Assemblea delibera inoltre in merito ad eventuali contributi straordinari dei soci.
II contributo associativo annuale non può essere inferiore ad una quota minima contestualmente fissata dall'Assemblea, che delibera anche le modalità e le scadenze dei versamenti.
Le quote od i contributi riscossi non sono trasmissibili.
ART. 10 – AMMISSIONE E DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO
I richiedenti aventi titolo, secondo il presente statuto, ad aderire alla Federazione, devono avanzare domanda corredata di ogni informazione e documentazione necessaria ed utile ai procedimenti di valutazione, istruttoria e deliberazione degli Organi competenti.
Per l’adesione in qualità di socio effettivo, nelle tipologie di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 4 del presente statuto, alla domanda deve essere allegata copia dello statuto del richiedente e degli eventuali regolamenti, con l’impegno del socio aderente a notificare nel seguito le eventuali variazioni degli atti ed elementi suddetti.
Il Consiglio Direttivo provvede alla istruttoria della domanda e si pronuncia sulla adesione.
Spetta al Consiglio Direttivo che non vengano a determinarsi segmentazioni nella rappresentanza con riferimento ad aree territoriali e/o ambiti produttivi definiti già rappresentati all’interno del sistema federale.
Il Consiglio Direttivo deve inoltre verificare le finalità associative nonché l’idoneità, sotto il profilo organizzativo e finanziario, del socio richiedente a garantire le prestazioni istituzionali di sua competenza all’interno del sistema federale.
Avverso l’accoglimento della domanda, i soci effettivi, in numero pari almeno ad 1/10 (un decimo) dei voti spettanti in Assemblea, hanno facoltà di ricorrere ai Probiviri, con l’obbligo di evidenziare e motivare i pregiudizi imminenti ed irreparabili che ne deriverebbero per i soci stessi e/o per il sistema organizzativo e con possibilità di richiedere l’eventuale sospensione della delibera di accoglimento, in attesa del giudizio definitivo; richiesta che il Collegio dei Probiviri accoglie o respinge con provvedimento provvisorio motivato. I Probiviri possono chiedere al Consiglio Direttivo il riesame della domanda sulla base di un loro parere non vincolante e le conseguenti decisioni del Consiglio Direttivo vengono portate per la decisione o la ratifica in Giunta.
Per tutte le tipologie di soci di cui all’art. 4 e art. 5 del presente statuto, la prima adesione dopo l’ammissione ha durata di tre anni e decorre dalla data di accoglimento della domanda fino alla conclusione del terzo anno successivo, mentre nel seguito si intende rinnovata tacitamente di biennio in biennio. La disdetta deve essere comunicata almeno sei mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata.
Resta salva la facoltà di recesso ai sensi del successivo art. 38 del presente statuto.
ART. 11 – CESSAZIONE DELLA QUALITA’ DI SOCIO
La qualità di socio si perde:
a) per disdetta da parte del socio;
b) per cessazione dell'attività del socio;
c) per recesso esercitato in base all'art.38;
d) per espulsione, nel caso di gravi inadempienze derivanti dagli obblighi del presente statuto, su deliberazione della
Giunta che si pronuncia con almeno 2/3 (due terzi) dei voti dei membri presenti. Il socio espulso ha la possibilità di
ricorrere ai Probiviri che decideranno in modo definitivo entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento del
ricorso.
La presentazione del ricorso non ha effetto sospensivo.
ART. 12 – SANZIONI
I soci della Federazione che si rendessero inadempienti agli obblighi derivanti dal presente statuto sono passibili delle seguenti sanzioni.
a) sospensione del diritto del socio a partecipare all'Assemblea della Federazione;
b) decadenza dei loro esponenti che ricoprono cariche direttive della Federazione;
c) sospensione dei loro rappresentanti di diritto negli organi della Federazione e/o suoi organismi rappresentativi e
comitati interni ed esterni;
d) sospensione del diritto di effettuare designazioni e partecipare alle consultazioni previste dal presente statuto;
e) sospensione del diritto alle prestazioni istituzionali della Federazione;
f) esclusione per grave inadempienza agli obblighi derivanti dal presente statuto. Costituisce grave inadempienza la
violazione degli indirizzi e direttive della Federazione nelle materie di cui ai punti 1), 3) e 6) dell'art. 2 del presente
statuto.
Le sanzioni di cui al precedente comma verranno applicate, in alternativa o anche cumulativamente dalla Giunta, su proposta del Consiglio Direttivo, in relazione alla gravità dell'inadempimento.
Per l'esclusione per grave inadempienza, di cui alla lettera f) del primo comma del presente articolo, la Giunta si pronuncerà con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei membri presenti. In ogni caso è ammesso, entro i 60 giorni successivi, il ricorso ai Probiviri della Federazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Con riferimento a tutte le suddette attività economiche, organizzate secondo criteri di tipo industriale, rivolte alla produzione, commercializzazione, intermediazione e gestione di prodotti, servizi, infrastrutture ed esercizi concorrenti direttamente ed indirettamente alla formazione dell’offerta turistica di cui alle attività del precedente art. 3, possono essere ammessi a far parte della Federazione in qualità di soci effettivi:
a) Le Associazioni che abbiano scopi corrispondenti a quelli dell’art. 2 per la tutela e la rappresentanza di specifiche categorie dell’industria turistica, nell’accezione di cui al precedente comma;
b) le Associazioni territoriali aderenti a Confindustria.
Fermo restando la loro autonomia, le Associazioni Territoriali affidano di norma la tenuta e lo svolgimento del rapporto associativo con la Federazione alle sezioni del settore turistico ove costituite presso di esse, qualunque sia la formula organizzativa adottata in seno alle Associazioni stesse.
c) in via particolare, selezionate imprese di particolare rilievo e significatività nazionale ed internazionale per il settore dell’industria del turismo, per come sopra individuato e definito e che esercitano una o più delle attività di cui al primo comma del presente articolo, a condizione che loro divisioni societarie od assetti organizzativi e/o operativi coerenti e compatibili, ove esistenti, aderiscano anche alla corrispondente Associazione di categoria socia della Federazione. Tali soci impresa sono equiparati, negli obblighi associativi, nei diritti e nei doveri del socio e ad ogni effetto statutario, alle Associazioni di categoria.
ART. 5 – SOCI AGGREGATI
Possono inoltre aderire alla Federazione in qualità di soci aggregati, Associazioni, aderenti o non a Confindustria, nonché altre organizzazioni senza scopo di lucro, il cui ambito di rappresentanza presenti elementi di affinità, complementarietà, strumentalità e/o raccordo economico con quelli rappresentati dai soci effettivi di cui al primo comma dell’art. 4 del presente statuto ed in genere con le attività del settore per come in precedenza individuato.
ART. 6 – ASSETTI REGIONALI DELLA FEDERAZIONE
Per il conseguimento dei suoi scopi la Federazione, i propri soci effettivi ed aggregati di categoria e territoriali di Confindustria, sono impegnati ad attivare forme concertate ed unitarie di coordinamento regionale della Federazione e raccordi istituzionali e modalità di integrazione organica ed operativa con le Confindustrie regionali fermo restando che qualsiasi assetto regionale della Federazione deve trovare collocazione all’interno del sistema di rappresentanza regionale delle locali Confindustrie.
A tal fine Federturismo e le Confindustrie regionali favoriranno la costituzione dei Raggruppamenti regionali dell’industria turistica.
I Raggruppamenti, ove costituiti, agiranno in conformità delle indicazioni politiche generali formulate dalla Confindustria regionale di riferimento, del presente Statuto, dello Statuto e del Codice Etico confederale.
Essi sono costituiti coerentemente con quanto previsto dall’art. 4 del presente Statuto.
Ogni Raggruppamento regionale provvederà, previe intese organizzative con la rispettiva Confindustria regionale e sulla base di un apposito schema elaborato da Federturismo Confindustria a dotarsi di un proprio regolamento.
Detto regolamento dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo di Federturismo Confindustria.
ART. 7 – DIRITTI DEI SOCI
Secondo le previsioni e le regolamentazioni di Confindustria:
- i soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dalla Federazione e quelle derivanti dall’appartenenza al Sistema confederale, hanno diritto di partecipare ed intervenire nella vita della Federazione e diritto di elettorato attivo e passivo negli Organi direttivi statutari della Federazione e nelle articolazioni interne, purché in regola con tutti gli obblighi statutari; hanno altresì diritto all’utilizzo del logo e dell’emblema del Sistema confederale secondo le specifiche regolamentazioni ed alla attestazione della loro partecipazione alla Federazione ed al Sistema confederale;
- per i soci aggregati sono escluse le prestazioni di rappresentanza e di assistenza diretta politica e/o sindacale, il diritto di elettorato passivo e l’utilizzo del logo e dell’emblema del Sistema confederale.
ART. 8 – OBBLIGHI E DOVERI DEI SOCI
I soci effettivi di cui alla lettera a) del precedente art. 4 del presente statuto, aderenti alla Federazione, devono prevedere nei loro statuti scopi coerenti con quelli dell’art. 2 del presente statuto, devono rappresentare ambiti merceologici definiti e compatibili con il settore del turismo come individuato agli art. 3 e 4 del presente statuto e devono possedere tutti gli altri requisiti richiesti per la partecipazione, anche indiretta, al Sistema confederale.
L’adesione alla Federazione comporta l’obbligo di osservare il presente statuto, le normative e le disposizioni attuative dello stesso e le delibere della Federazione, nonché il Codice etico confederale, la Carta dei valori associativi ed i regolamenti di attuazione.
L’adesione comporta altresì gli obblighi di partecipazione alla vita associativa ed al sostegno finanziario della Federazione secondo le modalità deliberate dagli Organi competenti.
L’attività delle imprese associate alla Federazione, sia direttamente che indirettamente, deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale ed imprenditoriale e non deve essere lesiva dell’immagine del settore, tutelata dalla Federazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.
Le stesse imprese e le loro Associazioni, inoltre, hanno l’obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza alla loro appartenenza, diretta ed indiretta, al sistema confederale.
In particolare è esplicitamente vietata la adesione contemporanea e/o l’appartenenza, sotto qualsiasi forma, ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e dalla Federturismo Confindustria costituite per analoghi scopi ed in concorrenza con il Sistema confederale.
La Federazione, inoltre e con lei i suoi soci effettivi, è impegnata a promuovere il completo inquadramento nel sistema confederale delle imprese associate sia direttamente che indirettamente.
ART. 9 – QUOTE DI AMMISSIONE E CONTRIBUTI
L'Assemblea, su proposta della Giunta, delibera le quote fisse di ammissione “una tantum” per le diverse modalità e tipologie di soci ed i rispettivi contributi associativi annuali individuando parametri che consentano un'equa distribuzione dei carichi contributivi tra i soci; l’Assemblea delibera inoltre in merito ad eventuali contributi straordinari dei soci.
II contributo associativo annuale non può essere inferiore ad una quota minima contestualmente fissata dall'Assemblea, che delibera anche le modalità e le scadenze dei versamenti.
Le quote od i contributi riscossi non sono trasmissibili.
ART. 10 – AMMISSIONE E DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO
I richiedenti aventi titolo, secondo il presente statuto, ad aderire alla Federazione, devono avanzare domanda corredata di ogni informazione e documentazione necessaria ed utile ai procedimenti di valutazione, istruttoria e deliberazione degli Organi competenti.
Per l’adesione in qualità di socio effettivo, nelle tipologie di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 4 del presente statuto, alla domanda deve essere allegata copia dello statuto del richiedente e degli eventuali regolamenti, con l’impegno del socio aderente a notificare nel seguito le eventuali variazioni degli atti ed elementi suddetti.
Il Consiglio Direttivo provvede alla istruttoria della domanda e si pronuncia sulla adesione.
Spetta al Consiglio Direttivo che non vengano a determinarsi segmentazioni nella rappresentanza con riferimento ad aree territoriali e/o ambiti produttivi definiti già rappresentati all’interno del sistema federale.
Il Consiglio Direttivo deve inoltre verificare le finalità associative nonché l’idoneità, sotto il profilo organizzativo e finanziario, del socio richiedente a garantire le prestazioni istituzionali di sua competenza all’interno del sistema federale.
Avverso l’accoglimento della domanda, i soci effettivi, in numero pari almeno ad 1/10 (un decimo) dei voti spettanti in Assemblea, hanno facoltà di ricorrere ai Probiviri, con l’obbligo di evidenziare e motivare i pregiudizi imminenti ed irreparabili che ne deriverebbero per i soci stessi e/o per il sistema organizzativo e con possibilità di richiedere l’eventuale sospensione della delibera di accoglimento, in attesa del giudizio definitivo; richiesta che il Collegio dei Probiviri accoglie o respinge con provvedimento provvisorio motivato. I Probiviri possono chiedere al Consiglio Direttivo il riesame della domanda sulla base di un loro parere non vincolante e le conseguenti decisioni del Consiglio Direttivo vengono portate per la decisione o la ratifica in Giunta.
Per tutte le tipologie di soci di cui all’art. 4 e art. 5 del presente statuto, la prima adesione dopo l’ammissione ha durata di tre anni e decorre dalla data di accoglimento della domanda fino alla conclusione del terzo anno successivo, mentre nel seguito si intende rinnovata tacitamente di biennio in biennio. La disdetta deve essere comunicata almeno sei mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata.
Resta salva la facoltà di recesso ai sensi del successivo art. 38 del presente statuto.
ART. 11 – CESSAZIONE DELLA QUALITA’ DI SOCIO
La qualità di socio si perde:
a) per disdetta da parte del socio;
b) per cessazione dell'attività del socio;
c) per recesso esercitato in base all'art.38;
d) per espulsione, nel caso di gravi inadempienze derivanti dagli obblighi del presente statuto, su deliberazione della
Giunta che si pronuncia con almeno 2/3 (due terzi) dei voti dei membri presenti. Il socio espulso ha la possibilità di
ricorrere ai Probiviri che decideranno in modo definitivo entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento del
ricorso.
La presentazione del ricorso non ha effetto sospensivo.
ART. 12 – SANZIONI
I soci della Federazione che si rendessero inadempienti agli obblighi derivanti dal presente statuto sono passibili delle seguenti sanzioni.
a) sospensione del diritto del socio a partecipare all'Assemblea della Federazione;
b) decadenza dei loro esponenti che ricoprono cariche direttive della Federazione;
c) sospensione dei loro rappresentanti di diritto negli organi della Federazione e/o suoi organismi rappresentativi e
comitati interni ed esterni;
d) sospensione del diritto di effettuare designazioni e partecipare alle consultazioni previste dal presente statuto;
e) sospensione del diritto alle prestazioni istituzionali della Federazione;
f) esclusione per grave inadempienza agli obblighi derivanti dal presente statuto. Costituisce grave inadempienza la
violazione degli indirizzi e direttive della Federazione nelle materie di cui ai punti 1), 3) e 6) dell'art. 2 del presente
statuto.
Le sanzioni di cui al precedente comma verranno applicate, in alternativa o anche cumulativamente dalla Giunta, su proposta del Consiglio Direttivo, in relazione alla gravità dell'inadempimento.
Per l'esclusione per grave inadempienza, di cui alla lettera f) del primo comma del presente articolo, la Giunta si pronuncerà con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei membri presenti. In ogni caso è ammesso, entro i 60 giorni successivi, il ricorso ai Probiviri della Federazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.









