• Italian
  • English
 
Titolo III - Organizzazione della Federazione Stampa E-mail
ART. 13 – ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Sono organi della Federazione:

  • l’Assemblea generale;
  • la Giunta;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Vice Presidente Vicario e Consiglieri di Presidenza ;
  • i Probiviri;
  • i Revisori Contabili.


ART. 14 – ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea è costituita da tutti i soci e si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro 6 (sei) mesi dalla fine di ogni esercizio ed ogni qualvolta, in via ordinaria o straordinaria, lo ritenga opportuno il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo o lo ritengano opportuno la Giunta su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri oppure un numero di soci che dispongano di almeno 1/5 (un quinto) dei voti spettanti in Assemblea.

I soci sono rappresentati in Assemblea dal legale rappresentante o da un suo delegato munito di delega scritta rilasciata dal legale rappresentante del socio.

Possono altresì farsi rappresentare da altri soci muniti di delega scritta del legale rappresentante del socio designante e ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

All’Assemblea partecipano anche il Presidente della Federazione, il Vice Presidente Vicario, i Consiglieri di Presidenza, i membri del Consiglio Direttivo e della Giunta, i Probiviri ed i Revisori Contabili; questi non hanno diritto al voto salvo che ad essi competa quali delegati dei soci.

All’Assemblea possono essere invitati ad assistere anche i componenti di altri organismi e collegi della Federazione istituiti in coerenza con il presente statuto.


ART. 15 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

L'Assemblea viene convocata dal Presidente su deliberazione della Giunta a mezzo fax, o posta elettronica riscontrata o con lettera raccomandata da spedirsi almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la riunione.

La lettera deve contenere le indicazioni del luogo e dell'ora della prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

In caso di urgenza l’Assemblea, purché non indetta per l’elezione del Presidente, per le modifiche dello statuto e per lo scioglimento della Federazione e la nomina dei liquidatori, può essere convocata almeno 5 (cinque) giorni prima, con avviso contenente le predette indicazioni.


ART. 16 – COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea è validamente costituita quando siano presenti tanti voti, anche per delega ed anche in modalità di teleconferenza, pari alla metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci della Federazione.

Tuttavia, trascorsa un’ora da quella fissata nell’avviso di convocazione, l’Assemblea è validamente costituita quando siano presenti tanti voti, anche per delega ed anche in modalità di teleconferenza, pari ad un terzo dei voti spettanti a tutti i soci della Federazione.

In seconda convocazione, purché prevista nell’avviso di convocazione, l’Assemblea è legalmente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti, anche per delega ed anche in modalità di teleconferenza.

Le deliberazioni sono prese ordinariamente a maggioranza semplice, corrispondente alla metà più uno dei voti presenti, escludendo dal computo gli astenuti e, nella votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche.

Per le deliberazioni relative alle modificazioni del presente statuto ed alla nomina del Collegio dei liquidatori, si procede a maggioranza assoluta, corrispondente alla metà più uno di tutti i voti spettanti in Assemblea ai soci.

Per le deliberazioni relative allo scioglimento della Federazione si procede a maggioranza qualificata, corrispondente ad almeno i 2/3 (due terzi) di tutti i voti spettanti in Assemblea ai soci.

I sistemi di votazione – per alzata di mano, per appello nominale, a scrutinio segreto o, all’occorrenza e per materie idonee per come previste nelle regolamentazioni di Confindustria – sono stabiliti dal Presidente dell’Assemblea.

Alle votazioni ed alle deliberazioni relative a persone si procede inderogabilmente mediante scrutinio segreto; in tal caso, se la seduta dell’Assemblea avviene nella modalità di teleconferenza, è richiesta la presenza di un notaio nella o nelle sedi remote.


ART. 17 – PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente della Federazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o dal più anziano per età dei Consiglieri di Presidenza.

Funge da Segretario dell'Assemblea il Direttore Generale della Federazione.

Il Presidente, per le votazioni che lo richiedono, designa due scrutatori scelti tra i delegati all’Assemblea.

Le deliberazioni di ciascun’Assemblea risulteranno da un verbale firmato dal Presidente e dal Direttore Generale con funzioni di Segretario.


ART. 18 – ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA

E’ di competenza dell’Assemblea:

a)   eleggere, su proposta della Giunta, il Presidente ed approvarne gli indirizzi generali ed il programma di attività;
b)   eleggere 1 (uno) Vice Presidente Vicario, e 4 (quattro) Consiglieri di Presidenza su proposta del Presidente.
c)   eleggere i componenti elettivi della Giunta;
d)   eleggere i componenti del Collegio dei Revisori Contabili;
e)   eleggere i Probiviri;
f)    ratificare, ove indicati, fino a 3 (tre) componenti aggiuntivi della Giunta nominati dal Presidente;
g)   determinare le direttive di massima dell’attività della Federazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante
       negli scopi della Federazione stessa;
h)   deliberare, su proposta della Giunta, in ordine al bilancio consuntivo della Federazione;
i)    ratificare, su proposta della Giunta, il budget della Federazione;
j)    determinare, su proposta della Giunta, le quote di ammissione “una tantum” e le quote contributive annuali;
k)   modificare lo statuto della Federazione e nominare il Collegio dei liquidatori a maggioranza assoluta ai sensi del
      precedente art. 16 comma 5;
l)    deliberare sullo scioglimento della Federazione a maggioranza qualificata ai sensi del precedente art. 16 comma 6;
m) discutere e deliberare relativamente a qualsiasi competente argomento posto all’ordine del giorno.


ART. 19 – DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto al voto in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annua.

I soci sono rappresentati in Assemblea dal legale rappresentante o da un suo delegato munito di delega scritta e possono farsi rappresentare da altri soci con delega scritta del legale rappresentante. Ciascun socio non può avere più di una delega.

I voti sono attribuiti ai soci in ragione dei contributi corrisposti nell'anno precedente secondo le seguenti modalità:
  • fino a   € 1.300,00            1 voto
  • da        € 1.301,00
    a          € 3.900,00            1 ulteriore voto
    ogni    € 1.300,00 o frazione superiore alla metà
  • da        € 3.901,00
    a          € 7.750,00             1 ulteriore voto
    ogni    € 1.550,00 o frazione superiore alla metà
  • da  € 7.751,00, tanti ulteriori voti quante volte sono stati versati € 1.850,00 o frazione superiore alla metà.


ART. 20 – GIUNTA

Sono componenti di diritto della Giunta:

a)    il Presidente della Federazione;

b)    il Vice Presidente Vicario

c)    i 4 Consigliere di Presidenza

d)    i Past President della Federazione, purché in possesso dei requisiti previsti dall’art. 35 del presente Statuto;

e)    i Componenti elettivi e di diritto del Consiglio Direttivo in carica e che non facciano già parte ad altro titolo della
       Giunta;

f)    un rappresentante di diritto, designato nel rispetto delle regolamentazioni di Sistema per l'accesso alle cariche
      direttive di cui al successivo art. 35 da ogni socio di categoria, socio impresa e socio aggregato, qualunque sia il
      contributo annuo versato alla Federazione;

Fanno inoltre parte della Giunta:

a)    ulteriori rappresentanti aggiuntivi di diritto designati dai soci di cui alla lettera e) del precedente comma, secondo i criteri confederali di individuazione per l’accesso alle cariche di Sistema, in ragione del contributo effettivamente versato da ciascun socio alla Federazione e nella misura di un rappresentante aggiuntivo fino al quadruplo del livello contributivo minimo annualmente deliberato per le specifiche fattispecie associative e di un secondo rappresentante aggiuntivo oltre al quadruplo del livello minimo.

b)    12 (dodici) rappresentanti generali eletti dall’Assemblea, di cui almeno 3 eletti tra i rappresentanti dei Raggruppamenti Regionali  costituiti. A tal fine il Presidente, insieme alla Commissione di designazione di cui all’art. 30, redige e sottopone all’Assemblea una lista di almeno 24 (ventiquattro) candidati rispondenti alle regolamentazioni di Sistema per l’accesso alle cariche direttive statutarie di cui al successivo art. 35, proposti dai soci e/o, con il limite totale di 1/4 (un quarto) delle candidature, da altre istanze statutarie. Ciascun socio vota per non più di 8 (otto) candidati.

c)    fino a 3 (tre) componenti, con diritto di voto, nominati dal Presidente della Federazione e ratificati dalla Giunta, individuati tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell’ambito di rappresentanza della Federazione, di realtà regionali non rappresentate o sottorappresentate nell’ambito della Giunta stessa.

I Componenti di nomina del Presidente decadono dalla carica con il Presidente che li ha nominati.

In relazione agli argomenti all’ordine del giorno il Presidente può, nelle sue autonomie, anche prevedere inviti per singole sedute dell’Organo.

Al termine delle procedure di ricostituzione della Giunta, il Presidente della Federazione - con la finalità di ribadire e salvaguardare l’assetto costitutivo ed organizzativo della Federazione intesa quale espressione prioritariamente e prevalentemente categoriale ed imprenditoriale del settore ed assicurarne la coerenza e la compatibilità con gli indirizzi dello statuto di Confindustria, art. 10 comma secondo, sulle Federazioni nazionali di settore - verifica i necessari riparti ed equilibri nella composizione della Giunta, in applicazione dei criteri di equilibrio di cui ai commi successivi.

Ai fini suddetti il Presidente verifica che, nella componente di diritto della Giunta i rappresentanti dei soci di categoria non siano inferiori al doppio dei corrispondenti rappresentanti delle altre tipologie di soci.

Nel caso in cui il suddetto rapporto di rappresentanza tra componenti della Federazione non risultasse rispettato, lo stesso Presidente sollecita designazioni aggiuntive della tipologia dei soci di categoria, destinate a realizzare gli equilibri rappresentativi stabiliti al precedente comma e da individuare autonomamente all’interno dei detti soci categoria secondo il criterio di un ulteriore rappresentante per ogni ammontare contributivo pari al minimo previsto per l’adesione alla Federazione.

La Giunta viene rinnovata negli anni pari e dura in carica due anni; i suoi componenti non possono ricoprire la carica per più di sei anni consecutivi allo stesso titolo di accesso alla carica, elettivo da parte dell’Assemblea o per designazione di diritto.

Nel caso vengano a mancare, durante il biennio di carica, Componenti di Giunta eletti dall’Assemblea, essi vengono sostituiti dai primi dei non eletti, in ordine di numero di preferenze riportate, mentre per quelli di diritto che venissero a mancare si procederà alla sostituzione secondo i suddetti criteri di designazione da parte dei soci.

Decadono dalla carica, previa pronuncia della Giunta su proposta del Consiglio Direttivo, i componenti che non intervengano alle riunioni per due volte consecutive.

E’ espressamente stabilito, secondo le prescrizioni confederali che ogni membro della Giunta, in essa presente anche a più titoli e più legittimazioni, ha diritto ad un solo voto.


ART. 21 – RIUNIONI E DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

La Giunta si riunisce almeno 3 (tre) volte l’anno e, comunque, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente della Federazione o il Consiglio Direttivo, oppure ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Assistono alle riunioni della Giunta senza diritto di voto i Probiviri, i Revisori Contabili e il Direttore Generale della Federazione.

La Giunta è convocata dal Presidente a mezzo fax o posta elettronica riscontrata o con lettera raccomandata spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora e l'ordine del giorno.

In caso di urgenza la Giunta può essere convocata dal Presidente tramite posta elettronica riscontrata o altri mezzi equivalenti almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

Le riunioni della Giunta sono presiedute dal Presidente delle Federazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o dal più anziano per età dei Consiglieri di Presidenza.

Funge da Segretario della Giunta il Direttore Generale della Federazione.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno 1/4 (un quarto) dei componenti la Giunta.

Le relative deliberazioni, quando non diversamente prescritto sono prese a maggioranza semplice, corrispondente alla metà più uno dei componenti presenti, escludendo dal computo gli astenuti e, nella votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche. Ogni componente ha diritto ad un voto.

I sistemi di votazione – per alzata di mano, per appello nominale, a scrutinio segreto o, all’occorrenza e per materie idonee già previste nelle regolamentazioni di Confindustria – sono stabiliti dal Presidente, ma alle votazioni ed alle deliberazioni relative a persone si procede inderogabilmente mediante scrutinio segreto.

La Giunta può riunirsi anche in modalità di teleconferenza, restando stabilito che in tal caso è richiesta la presenza di un notaio nelle sedi remote se sono previste votazioni e deliberazioni relative a persone da svolgere a scrutinio segreto.

Delle riunioni viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Direttore Generale o, in caso di assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione, con funzioni di Segretario.


ART. 22 – ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

E’ di competenza della Giunta:

a)   eleggere la Commissione di designazione di cui all’art. 30;
b)   proporre all’Assemblea il Presidente e, su sua proposta, il Vice Presidente Vicario e i 4 Consiglieri di Presidenza;
c)   eleggere, nel suo ambito, 3 (tre) componenti elettivi del Consiglio Direttivo esprimendo non più di due preferenze;
d)   ratificare le deleghe di responsabilità attribuite dal Presidente al Vice Presidente Vicario e ai 4 Consiglieri di
       Presidenza;
e)   deliberare sulle questioni di politica turistica che interessano la generalità dei soci, seguendo le direttive di
       massima stabilite dall’Assemblea;
f)    proporre all’Assemblea la misura delle quote di ammissione “una tantum” e dei contributi associativi;
g)   deliberare in merito agli atti di gestione straordinaria: per l’attuazione di tali delibere può nominare procuratori
       generali o speciali per determinati atti o categorie di atti;
h)   approvare il progetto di bilancio consuntivo, con la relazione, redatto dal Consiglio Direttivo;
i)    approvare il budget della Federazione;
j)    convocare, qualora lo ritenga opportuno almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri, l’Assemblea in sede ordinaria o
      straordinaria;
k)   verificare la coerenza degli statuti dei soci effettivi della Federazione per quanto attinente al presente statuto ed alle
      regolamentazioni della Federazione e di Sistema da ottemperare; deliberando, in caso di difformità, gli atti
      conseguenti e dando mandato al Presidente della Federazione per la loro attuazione;
l)    applicare le sanzioni di Sistema di cui al precedente art. 12 su proposta del Consiglio Direttivo;
m) approvare i regolamenti di esecuzione dello statuto e qualsiasi atto organizzativo e convenzione attinenti;
n)  esercitare ogni altro compito ad essa attribuito dal presente statuto ed in genere promuovere ed attuare quanto sia
      ritenuto utile al conseguimento degli scopi della Federazione.


ART. 23 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono componenti del Consiglio Direttivo:

a)   il Presidente della Federazione;
b)   il Vice Presidente Vicario;
c)   i 4 (quattro) Consiglieri di Presidenza;
d)   l’ultimo Past President;
e)   il rappresentante di espressione datoriale nella Presidenza dell’organismo bilaterale della Federazione, ove
       costituito e nominato;
f)    3 (tre) componenti eletti dalla Giunta, nel suo ambito, tenendo conto della esigenza di assicurare – per quanto
      possibile – la presenza delle componenti di filiera non diversamente rappresentate, negli anni dispari che durano in
      carica per 2 (due) anni, e non possono ricoprire la carica per più di 6 (sei) anni consecutivi.

In relazione agli argomenti all’ordine del giorno il Presidente può, nelle sue autonomie, anche prevedere inviti per singole sedute dell’Organo.

Nel caso vengano a mancare uno o più componenti elettivi del Consiglio Direttivo durante il biennio in carica essi sono sostituiti dalla Giunta, nel proprio ambito con elezioni suppletive e con votazione a scrutinio segreto, potendo ciascun componente esprimere un numero di preferenze non superiore alla metà dei Consiglieri da sostituire, ad eccezione che si tratti di uno solo.

Per la sostituzione di componenti non elettivi che venissero a mancare si procede ricorrendo alle procedure che regolano la specifica posizione da sostituire nel Consiglio Direttivo.


ART. 24 – RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola almeno una volta ogni due mesi.

Esso è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o quando ne facciano richiesta almeno 1/5 (un quinto) dei suoi componenti.

Le adunanze sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei Membri e le deliberazioni vengono prese, a seconda dei casi, a maggioranza semplice tenendo conto anche degli astenuti e delle schede bianche, a maggioranza assoluta ed a maggioranza qualificata e con prevalenza, in caso di parità, del voto di chi presiede.

Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale della Federazione.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente, ma alle votazioni e alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale, con funzioni di Segretario.

L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e l'elencazione puntuale degli argomenti da trattare.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche in modalità di teleconferenza, con la presenza di un notaio nelle sedi remote nel caso di votazioni e deliberazioni relative a persone da svolgersi a scrutinio segreto.

Decadono automaticamente dalla carica i componenti che non intervengano alle riunioni per 3 (tre) volte consecutive e, comunque, quelli che nell’anno solare non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette.


ART. 25 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Spetta al Consiglio Direttivo:

a)    stabilire l’azione a breve termine della Federazione e decidere i piani per l’azione a medio e lungo termine;
b)    dirigere le attività della Federazione nell’ambito degli indirizzi dell’Assemblea e della Giunta e controllarne i risultati;
c)    deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dalla Giunta;
d)    esaminare il progetto di bilancio consuntivo e predisporne la relazione di accompagnamento, ai fini delle
        successive deliberazioni della Giunta e dell’Assemblea;
e)    esaminare il budget della Federazione;
f)     approvare e/o ratificare, su proposta del Presidente, le domande di ammissione di nuovi soci ed eventualmente
       deliberare e ratificare in merito al loro riesame su richiesta motivata e non vincolante dei Probiviri;
g)    nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi ed attività della
       Federazione;
h)   deliberare e dare mandato di costituire e partecipare ad Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private
       comprese le istituzioni specializzate, Consorzi, Società, Enti ed Organizzazioni, nazionali, comunitarie ed
       internazionali;
i)    approvare, su proposta del Presidente coadiuvato dal Direttore Generale, le direttive per la struttura e l’organico
       necessarie per il funzionamento della Federazione e lo schema delle funzioni strategiche di attività che la
       Federazione deve presidiare;
j)     esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano alla Giunta, alla quale riferisce alla prima occasione;
k)    nominare o revocare, su proposta del Presidente, il Direttore Generale della Federazione.


ART. 26 – PRESIDENTE

Il Presidente della Federazione è eletto dall'Assemblea su proposta della Giunta.

Il Presidente della Federazione, eletto dall'Assemblea degli anni dispari, dura in carica quattro anni e non può ricoprire la carica per due mandati consecutivi l'uno all'altro.

Egli provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e della Giunta; ha il coordinamento dell'attività della Federazione; ha l'amministrazione ordinaria di questa; ha la vigilanza sull'andamento degli uffici. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Federazione di fronte ai terzi in giudizio e può conferire delega per il compimento di singoli atti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri della Giunta, riferendo alla medesima nella prima riunione successiva.

Collaborano con il Presidente il Vice Presidente Vicario ed i 4 (quattro) Consiglieri di Presidenza ai quali egli, con ratifica della Giunta, può conferire deleghe di responsabilità. Insieme valutano le proposte e le iniziative da proporre al Consiglio Direttivo ed alla Giunta e per tutto quanto attinente alle attività di indirizzo, consultazione e coordinamento degli Organi statutari della Federazione.

Il Presidente può nominare fino a 3 (tre) componenti aggiuntivi della Giunta, da portare alla ratifica dell’Assemblea.

Le nomine del Presidente devono riguardare persone che siano espressione particolarmente significativa nell’ambito di rappresentanza della Federazione, di realtà regionali non rappresentate o sottorappresentate nell’ambito della Giunta stessa.

I Consiglieri ed i membri di Giunta di nomina del Presidente, decadono dalla carica con il Presidente che li ha nominati. Il Vice Presidente Vicario ed i 4 (quattro) Consiglieri di Presidenza scadono con il Presidente in carica al momento della nomina del nuovo Presidente, come previsto nell’art. 27 quarto comma del presente statuto.

In relazione agli argomenti all’ordine del giorno il Presidente può, nelle sue autonomie, anche prevedere inviti per singole sedute dell’Organo.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario o dal più anziano di età dei Consiglieri di Presidenza.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro 3 (tre) mesi seguendo le ordinarie previsioni statutarie per il rinnovo della carica di Presidente della Federazione.

Venendo meno il Presidente nel corso del suo mandato statutario, decadono anche tutte le nomine da lui proposte o stabilite, negli Organi della Federazione.


ART. 27 – VICE PRESIDENTE VICARIO E CONSIGLIERI DI PRESIDENZA

Nella conduzione della Federazione il Presidente si avvale di 1 (uno) Vice Presidente Vicario il quale condivide formalmente la responsabilità piena delle attività e dei ruoli demandati dallo statuto al Presidente.

I 4 (quattro) Consiglieri di Presidenza collaborano con il Presidente ed il Vice Presidente Vicario nella realizzazione del programma di attività della Federazione e ad essi il Presidente può affidare deleghe di responsabilità nel quadro degli indirizzi di attività.

Uno dei Consiglieri di Presidenza deve essere espressione del Sistema confederale territoriale; purché nella sua associazione di provenienza sia componente del relativo organismo di vertice.

Il Vice Presidente Vicario ed i 4 Consiglieri di Presidenza scadono con il Presidente in carica al momento della nomina del nuovo Presidente e non possono durare in carica per più di 8 (otto) anni consecutivi.

Il Vice Presidente Vicario o se impossibilitato il più anziano per età dei 4 (quattro) Consiglieri di Presidenza, fa le veci del Presidente stesso in caso di sua assenza od impedimenti.

Nel caso che venga a mancare il Vice Presidente Vicario o uno dei Consiglieri di Presidenza, la nomina del suo sostituto sarà effettuata dal Presidente della Federazione sentite le Associazioni federate e la sua nomina sarà ratificata dall'Assemblea successiva.


ART. 28 – CONSULTA DEI PRESIDENTI

La Consulta dei Presidenti delle Associazioni di categoria, delle Associazioni territoriali e dei Soci impresa federati è convocata dal Presidente almeno ogni tre mesi, in alternanza con le riunioni della Giunta.

L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e l’elencazione puntuale degli argomenti da trattare.

La Consulta è la sede organizzativa di analisi dei bisogni e delle aspettative di rappresentanza e tutela e ha il compito di assicurare il collegamento politico-operativo tra Federturismo e le componenti del sistema.

La Consulta è presieduta dal Presidente della Federazione.


ART. 29 – CONSULTA DEI PRESIDENTI DEI RAGGRUPPAMENTI REGIONALI

La Consulta dei Presidenti dei Ragguppamenti Regionali è composta dai Presidente dei Raggruppamenti Regionali costituiti.

La consulta è presieduta dal Presidente della Federazione.

La consulta dei Presidenti e quella dei Presidenti dei Raggruppamenti Regionali di norma si riuniscono congiuntamente.


ART. 30 – COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE

La Giunta elegge, a scrutinio segreto, una Commissione di tre membri della quale non possono far parte il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed i 4 (quattro) Consiglieri di Presidenza in carica per l'elezione del Presidente. Questa sottopone alla Giunta una o più indicazioni sulla elezione del Presidente, sulle quali la Giunta decide a scrutinio segreto.

Per l'elezione dei 12 (dodici) Membri di Giunta elettivi la Commissione predispone, insieme al Presidente, una lista di almeno 24 (ventiquattro) candidati da sottoporre all'Assemblea.


ART. 31 – DIRETTORE GENERALE DELLA FEDERAZIONE

Il Direttore Generale coadiuva il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed i 4 (quattro) Consiglieri di Presidenza nell'esecuzione delle attività della Federazione.

E' responsabile del funzionamento della struttura organizzativa ed operativa della Federazione, sovraintendendo a tutte le attività e servizi.

Sovraintende alla organizzazione ed alla gestione amministrativa e finanziaria della Federazione e prepara il bilancio consuntivo e il budget sotto la diretta responsabilità del Presidente.

Coadiuva il Presidente per le proposte al Consiglio Direttivo delle direttive per la struttura e l'organico necessarie per il funzionamento della Federazione e lo schema delle funzioni strategiche delle attività che la Federazione deve presidiare.

Stabilisce e risolve, rispondendone al Presidente, il rapporto di lavoro con il personale e partecipa senza diritto di voto all'Assemblea ed alle riunioni della Giunta, del Consiglio Direttivo


ART. 32 -  BOARD DEI DIRETTORI

Il board dei Direttori è composto dal Direttore Generale della Federazione, dai Direttori delle Associazioni di categoria di cui all’art. 4, lett. a), e dai responsabili organizzativi delle sezioni del settore turistico di cui all’art. 4), lett. b).

In relazione ad esigenze specifiche possono essere invitati i rappresentanti dei soci impresa art. 4 lett. c) e i soci aggregati art. 5 del presente statuto.

Il board assicura il migliore raccordo operativo tra la Federazione ed i suoi soci e si riunisce, di norma, nei dieci giorni che precedono le riunioni degli organi collegiali esaminando in sede tecnica preliminare le tematiche oggetto della riunione, fornendo indicazioni per la redazione di documenti, note, memorie, etc., utili ad orientare l’attività degli organi federali.


ART. 33 – PROBIVIRI

L’Assemblea, previo invito del Presidente ai soci a candidare associati che si distinguano per indiscusso prestigio professionale e personale e per indipendenza di giudizio, elegge negli anni pari ed a scrutinio segreto, 5 (cinque) Probiviri effettivi e 3 (tre) supplenti secondo l'ordine dei voti riportati, i quali durano in carica due anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di due preferenze nell’ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l’Assemblea chiamata all’elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d’impresa.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un’altra organizzazione federata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all’Associazione di appartenenza.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i 5 Probiviri effettivi eletti dall’Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i 5 Probiviri effettivi ed i 3 supplenti con l’accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Roma che provvederà alla scelta, sempre tra i 5 Probiviri effettivi ed i 3 supplenti eletti dall’Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l’esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente della Federazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l’appello ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L’interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa della Federazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'art.12 sulle sanzioni, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i 5 Probiviri effettivi eletti dall’Assemblea designano, all’inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, 3 Probiviri compresi i supplenti, delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari per l’esercizio delle quali è richiesta la presenza di tutti e 3 i delegati.

L’esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti Probiviri effettivi e supplenti eletti dall’Assemblea, convocati in collegio speciale.

Contro eventuali sanzioni disciplinati, il destinatario delle stesse può ricorrere ad un Giurì d’onore, formato da due componenti nominati dalle parti interessate e da un terzo nominato d’intesa tra le parti stesse; in caso di dissenso, tale nomina sarà richiesta al Presidente del Tribunale di Roma. Non possono esser nominati componenti di tale Giurì i Probiviri effettivi e supplenti eletti dall’Assemblea. Il Giurì giudica secondo equità ed emana un lodo irritale, che non è impugnabile.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.


ART. 34 – REVISORI CONTABILI

Il controllo dell’amministrazione della Federazione sarà esercitato da un Collegio di Revisori Contabili, eletti in numero di 3 (tre) dall’Assemblea ordinaria degli anni pari secondo le modalità vigenti per Confindustria, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei Soci della Federazione e di cui almeno uno deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile.

I Revisori Contabili nomineranno tra loro il Presidente del Collegio che deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile.

I Revisori contabili esaminano il conto consuntivo e ne riferiscono all'Assemblea.

I Revisori contabili effettivi partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta.

L'incarico di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica.


ART. 35 – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Le cariche federali, sia elettive che di diritto e di proposta e/o nomina presidenziale, sono regolate per l’accesso, requisiti e criteri dalle apposite disposizioni di Confindustria, sono gratuite e sono riservate ai rappresentanti dei soci della Federazione che abbiano una responsabilità aziendale di grado rilevante.

Le cariche di Presidente, di Vice Presidente Vicario e Consiglieri di Presidenza non sono cumulabili con alcuna altra carica nella Federazione.

La carica di Revisore Contabile e Proboviro è incompatibile con ogni altra carica della Federazione.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del Sistema, l’accesso alle cariche di Presidente, Vice Presidente Vicario, Consigliere di Presidenza, Consigliere in Direttivo e componente della Giunta della Federazione è vincolato al requisito del completo inquadramento nel Sistema dell’impresa e del Socio di appartenenza e, per tutte le cariche statutarie, per la partecipazione alle riunioni degli Organi dei quali si è componenti, è richiesta la regolarità contributiva del socio dal quale si è espressi.

Al fine del calcolo del quorum per la validità delle riunioni non si dovrà tenere conto di componenti esclusi per irregolarità contributiva del socio che lo ha espresso.

Si intendono rivestite per l’intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Le cariche di componente, a qualsiasi titolo della Giunta e del Consiglio Direttivo, sono esclusivamente personali e non sono delegabili neanche occasionalmente e sono incompatibili con incarichi politici ed amministrativi nei casi previsti con apposita delibera della Giunta confederale e trovano applicazione le modalità organizzative dalla stessa stabilite.

Le cariche di proposta e nomina del Presidente, della Federazione, decadono con il Presidente che le ha espresse, ad eccezione del Vice Presidente Vicario e dei 4 (quattro) Consiglieri di Presidenza che scadono al momento della nomina del nuovo Presidente, come previsto all’art. 27 quarto comma del presente statuto.

Per qualsiasi incarico esterno alla Federazione ed interno al Sistema Confederale si attingerà esclusivamente tra i componenti degli Organi Federali.

 

 

FEDERTURISMO CONFINDUSTRIA
Federazione Nazionale Industria dei Viaggi e del Turismo

Viale Pasteur, 10 (Palazzo Confindustria) - 00144 - Roma
Tel. +39.06.5911758 - Fax +39.06.5910390
federturismo@federturismo.it
c.f. 96269080584