| Titolo V - Modificazioni dello Statuto e scioglimento della Federazione |
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ART. 38 – MODIFICHE DELLO STATUTO Le modificazioni del presente statuto sono di competenza dell'Assemblea dei soci e dovranno essere approvate con voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti al complesso delle associate cioè secondo il criterio della maggioranza assoluta. Ai soci dissenzienti dalle modifiche apportate allo statuto è consentito il diritto di recesso, da comunicarsi con lettera raccomandata entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta comunicazione delle modificazioni statutarie. Il recesso, per quanto riguarda il pagamento della quota contributiva, avrà effetto dal 1° (primo) luglio dell'anno successivo alla data di comunicazione. ART. 39 – SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) del totale dei voti spettanti a tutti i soci, cioè secondo il criterio della maggioranza qualificata. A maggioranza assoluta l'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori, composto da non meno di tre membri, e ne determina i poteri. Nel caso di scioglimento gli eventuali residui devono essere devoluti ad Enti o Organizzazioni costituiti per i medesimi scopi, informando l’apposito Organo previsto dalla legge. |





