La Newsletter fiscale e societaria di Federturismo Confindustria n. 36/2010 (periodo dal 18 al 24/09/2010)
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A. FISCO.

     A1. Industria del turismo e fisco: i chiarimenti dalla diretta MAP.

L’Agenzia delle Entrate ha partecipato all’evento organizzato dal MAP del 23/9/2010 dedicato all’analisi degli aspetti fiscali e di bilancio che interessano il settore del Turismo. In allegato i chiarimenti forniti dall’Agenzia durante l’incontro.

(Incontro MAP del 23/9/2010 e “Il Sole 24 Ore” del 24/9/2010, pag. 34)

     A2. “Tremonti-ter”: chiarimenti.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito all’estensione dell’agevolazione – di cui all’art. 5 del D.L. n. 78/2009, c.d. “Tremonti-ter” – ai beni che, ancorché non ricompresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007, costituiscono componenti o parti indispensabili per il funzionamento dei macchinari e delle apparecchiature agevolabili, nonché dotazione degli stessi.

(Risoluzione n. 91/E del 17/9/2010 e “Il Sole 24 Ore” del 18/9/2010, pag. 37)

     A3. Liquidazione IVA di gruppo ed operazione straordinaria di fusione.

Nel caso di una fusione per incorporazione di una società esterna alla procedura di liquidazione IVA di gruppo - da parte di una società che vi partecipa - il credito maturato dall’incorporata nell’anno solare antecedente l’incorporazione non può confluire nell’IVA di gruppo. Il credito IVA può essere utilizzato in compensazione orizzontale dall’incorporante, ovvero essere chiesto a rimborso al verificarsi dei presupposti.

(Risoluzione n. 92/E del 22/9/2010 e “Il Sole 24 Ore” del 23/9/2010, pag. 33)

     A4. Imposte ipotecaria e catastale: nel leasing rileva la data del riscatto.

L’Agenzia delle Entrate, con la nota n. 128760 del 14/9/2010, ha chiarito che le imposte ipotecaria e catastale, dovute dall’utilizzatore in sede di riscatto degli immobili oggetto di un contratto di leasing, sono regolate dalla legge vigente alla data dell’atto di riscatto a prescindere da quella vigente al momento dell’acquisto del bene da parte della società di leasing.

(“Il Sole 24 Ore” del 22/9/2010, pag. 38)

     A5. È legittima la rettifica ai fini IVA se l’accertamento bancario è motivato.

La Cassazione ha precisato che nell’ambito dell’accertamento bancario di un soggetto che aveva girato sei assegni alla propria azienda va verificato l’effettivo beneficiario degli assegni stessi e che, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972, “il riscontro di movimentazione su c/c bancari non risultante in contabilità costituisce, di per se stesso, idoneo elemento presuntivo per l’accertamento”.

(Ordinanza Cassazione n. 18943 del 10/6/2010 e “Il Sole 24 Ore” del 20/9/2010, pag. 6)

     A6. Abuso del diritto solo in presenza di un vantaggio fiscale predominante.

La Corte di cassazione ha stabilito che l’esistenza di valide ragioni economiche (anche illecite) non consentono la configurazione di un abuso del diritto in materia tributaria. Quest’ultimo sussiste solo in presenza di un’operazione che “ponga quale elemento predominante ed assorbente della transizione lo scopo di ottenere vantaggi fiscali, con la conseguenza che il divieto di comportamenti abusivi non vale più ove quelle operazioni possano spiegarsi altrimenti con il mero conseguimento di risparmi d’imposta. La prova sia del disegno elusivo sia delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici [...] incombe sull’Amministrazione finanziaria, mentre grava sul contribuente l’onere di allegare la esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti di reale spessore che giustifichino operazioni in quel modo strutturate”.

(Sentenza Cassazione n. 20030 del 10/6/2010 e “Il Sole 24 Ore” del 23/9/2010, pag. 37)

 
 
     A7. Studi di settore: sentenze della Corte di Cassazione.

La Cassazione ha affermato che lo scostamento dai parametri presuntivi non può essere giustificato con un intervento chirurgico del professionista che non gli abbia consentito di svolgere pienamente l’attività lavorativa se manca la prova relativa alla prognosi dello stesso intervento chirurgico.

Sempre secondo la Cassazione è legittimo l’accertamento mediante parametri presuntivi effettuato per il professionista che svolge sia attività autonoma che di lavoro dipendente, se questo non riesce a provare, attraverso esposizione di orari, tempi di lavoro di ogni singola esecuzione e impegno temporale complessivo della occupazione alternativa, che l’attività di lavoro dipendente incide sulla redditività di quella di lavoro autonomo.

(Sentenza n.19754 del 17/9/2010 e n.19957 del 21/9/2010)

     A8. Rimborsabile l’IVA assolta dalle società di project financing.

La Direzione Normativa dell’Agenzia delle Entrate, con la nota n. 34486 del 16/3/2010, ha chiarito che è rimborsabile l’IVA assolta sui costi di costruzione dei beni in concessione, sostenuti da una società di project financing, quale IVA su beni ammortizzabili. Infatti, tale società non proprietaria formale dei beni, iscriverà i costi sostenuti nelle immobilizzazioni immateriali di bilancio come “concessioni”, e potrà dedurre fiscalmente le relative quote di ammortamento in base all’art. 103 del TUIR.

(“Il Sole 24 Ore” del 18/9/2010, pag. 37)

     A2. “Tremonti-ter”: chiarimenti.
0

La SIAE e l’Agenzia delle Entrate Emilia Romagna hanno siglato un accordo che prevede delle attività di controllo sulle associazioni sportive dilettantistiche, sui soggetti che organizzano eventi di spettacolo e intrattenimento e sugli enti non commerciali. La collaborazione si concretizza in uno scambio sistematico di informazioni tra i due enti che confluiranno in una banca dati comune.

(www.fiscooggi.it)

B. SOCIETA’ E BILANCIO.

     A2. “Tremonti-ter”: chiarimenti.
1

Pubblicati gli “Orientamenti in materia di atti societari approvati nel 2010”. I principali temi trattati sono i conferimenti in natura, il conferimento nelle S.p.a., le azioni non dematerializzate, il deposito delle azioni, il diritto di opzione, l’assemblea nelle S.r.l., la fusione e la scissione.

(Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie e “Il Sole 24 Ore” del 18/9/2009, pag. 39)

C. VARIE.

     A2. “Tremonti-ter”: chiarimenti.
2

In data 24/6/2010 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra il Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le regioni e le province autonome per interventi finalizzati allo sviluppo del settore del turismo ed al suo posizionamento competitivo.

(Comunicato pubblicato su G.U. n. 219 del 18/9/2010)

Notizie di interesse specifico del settore TURISMO: A1, A9, C1.

Documento chiuso alle ore 11.00 del 24 settembre 2010

     A2. “Tremonti-ter”: chiarimenti.
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     A2. “Tremonti-ter”: chiarimenti.
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     A2. “Tremonti-ter”: chiarimenti.
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     A2. “Tremonti-ter”: chiarimenti.
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Di seguito i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate durante la Diretta MAP del 23/9/2010:

1) CATERING SULLAEREO

D. Si chiede di confermare che non rientrano nell’art. 7-quater, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 633 del 1972 i servizi di catering forniti a bordo dell’aereo charter quando questi sono senza corrispettivo in quanto o rientrano nella definizione di pacchetto turistico (che il turista ha pagato al tour operator) oppure sono inclusi nel prezzo del biglietto.

Restano invece compresi nell’art. 7-quater sopra citato i servizi di catering venduti con un corrispettivo specifico pagato sull’aereo.

R. Si ritiene che le prestazioni di catering materialmente rese a bordo di un aereo, qualora rese nell’ambito di un c.d. pacchetto turistico venduto da un tour operator al cliente, non rientrano nella previsione di cui all’art. 7-quater, comma 1, lett. d.) del D.P.R. n. 633/1972. Per le predette prestazioni comprese nel c.d. pacchetto turistico, così come definito dal D.M. n. 340/1999, la cui vendita rileva nel paese del prestatore, trovano applicazione le speciali disposizioni per le agenzia di viaggio e turismo di cui all’art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972.

Analogamente, non rientrano nell’art. 7-quater, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 633/1972 i servizi di catering forniti a bordo dell’aereo senza corrispettivo in quanto inclusi nel prezzo del biglietto aereo. In tal caso il servizio di catering deve ritenersi accessorio alla prestazione di trasporto passeggeri rientrante nella previsione di cui all’art. 7-quater, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 633/1972.

L’articolo 7-quater, comma 1, lettera d), secondo cui si considerano effettuate nel territorio dello Stato “le prestazioni di ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità, se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato” torna applicabile, invece, alle singole prestazione di catering rese verso corrispettivo specifico pagato per il servizio di catering effettuato sull’aereo.

2) PRESTAZIONE DI CATERING DI SOCIETÀ COMUNITARIA IN ITALIA

D. Una società residente nella UE effettua prestazioni di catering in Italia a favore di un committente soggetto passivo stabilito in Italia. Si chiede conferma che la prestazione debba essere fatturata in reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 e che il committente italiano non debba adempiere agli obblighi Intrastat in quanto la prestazione rientra nell’art. 7-quater, lett. c) del D.P.R. n. 633/1972.

R. Come precisato dalla Risoluzione n. 89/E del 25/8/2010 “A partire dal 1° gennaio 2010, l’Iva relativa a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi territorialmente rilevanti ai fini dell’imposta in Italia – rese da soggetti non residenti e non stabiliti in Italia – deve sempre essere assolta dal cessionario o committente, quando questi sia un soggetto passivo stabilito in Italia, mediante l’applicazione del reverse charge, ancorché il cedente o prestatore sia identificato ai fini in Italia, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale”.

Riguardo al quesito prospettato, si rileva che le prestazioni di catering materialmente eseguite nel territorio dello Stato da una società residente nella UE sono territorialmente rilevanti in Italia ai sensi dell’art. 7-quater, lett. c) del D.P.R. n. 633/1972; in siffatta ipotesi è sul committente – soggetto passivo Iva – che ricadono gli obblighi relativi all’applicazione dell’imposta mediante il metodo del c.d. reverse charge, ai sensi del citato art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.

Si precisa, infine, che i servizi in argomento, rientranti nel citato art. 7-quater, lett. c), sono esclusi dall’obbligo di rilevazione negli elenchi riepilogativi c.d. Intrastat.

3) COMMISSIONE SU VENDITA BEGLIETTI AEREI PER TRATTE INTERNAZIONALI DI TRASPORTO DI PERSONE

D. Si chiede se la commissione che il tour operator incassa da una compagnia aerea non residente per la vendita di biglietti aerei su tratte internazionali debba essere fatturata fuori campo ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, e considerato che siffatta tipologia di prestazioni in Italia beneficia della non imponibilità ex art. 9, comma 1, n. 7 del D.P.R. n. 633/1972, quali siano gli obblighi Intrastat a carico del tour operator nazionale laddove la compagnia aerea committente sia un soggetto stabilito nell’UE.

R. La commissione che il tour operator incassa da una compagnia aerea non residente afferisce ad una generica prestazione di servizi resa da soggetto residente a favore di soggetto non residente (cfr. circ. 21/6/2010, n. 36, risposte da n. 12 a n. 15); pertanto, ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, l’operazione in esame è irrilevante ai fini dell’IVA.

Per il servizio reso a favore di soggetto passivo UE il prestatore nazionale ha l’obbligo di emettere fattura, senza indicazione dell’imposta, cui segue la presentazione degli elenchi intra servizi (art. 50, comma 6 del D.L. 30/8/1993, n. 331 e D.M. 22/2/2010). Detti elenchi non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l’imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario; in relazione a tale ipotesi la Circolare 6/8/2010, n. 43 (risposta n. 1) ha chiarito che il prestatore nazionale deve acquisire dal committente UE una dichiarazione attestante che il servizio reso non sconta imposta nel paese del committente UE ovvero deve avere certezza “in base ad elementi di fatto obiettivi” della predetta circostanza.

4) TRASPORTO DI PERSONE NEL TERRITORIO DELLO STATO PER UN SOGGETTO ESERCENTE ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI PERSONE

D. Il meccanismo del reverse charge si applica anche nel caso di trasporto di persone reso nel territorio dello Stato da un soggetto passivo non residente nei confronti di un committente soggetto passivo non residente?

R. Ai sensi dell’art. 7-quater, primo comma, lett. b) le prestazioni di trasporto passeggeri rilevano ai fini dell’IVA in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato. Tali servizi vengono assoggettati ad IVA con il meccanismo del reverse charge, ai sensi del successivo art. 17, comma 2, quando il committente è un soggetto passivo residente.

Ai sensi del terzo comma del medesimo art. 17, nei rapporti tra non residenti l’IVA viene applicata nei modi ordinari con l’esercizio della rivalsa da parte del prestatore.

Nel caso di specie, pertanto, il soggetto passivo non residente - prestatore del servizio - dovrà provvedere all’emissione della fattura ed al versamento dell’imposta a mezzo della partita IVA italiana, se identificato direttamente, ovvero a mezzo del proprio rappresentante fiscale (salvo il caso in cui il non residente operi in Italia a mezzo di stabile organizzazione, nel qual caso verrà utilizzata la partita IVA di quest’ultima).

5) IVASERVIZI DI ANIMAZIONE NEI VILLAGGI TURISTICI

D. Si chiede conferma che le prestazioni inerenti il  “servizio di animazione” effettuate da una società non residente in un villaggio turistico fuori del territorio dello Stato rientrino nell’art. art. 7-quinquies del D.P.R. n. 633/72.

R. Nel quesito ci si riferisce all’ipotesi in cui il servizio di animazione sia reso da un soggetto passivo d’imposta. Verosimilmente, anche il committente sarà un soggetto passivo d’imposta stabilito in Italia che agisce in quanto tale.

Sulla base di tali premesse, si ritiene che i servizi di animazione resi nei villaggi turistici possano senz’altro essere annoverati tra le prestazioni di servizi relative ad attività ricreative di cui all’art. 7-quinquies del D.P.R. n. 633/1972. Ne consegue che nell’ipotesi in considerazione, in cui tali prestazioni sono rese da un soggetto passivo nei confronti di un altro soggetto passivo, ai fini dell’assoggettamento ad IVA dovranno distinguersi le seguenti ipotesi:

- per le operazioni effettuate nel 2010, è verificato il requisito della territorialità quando le prestazioni medesime siano materialmente svolte nel territorio dello Stato;

- per le operazioni effettuate nel 2011, è verificato il requisito della territorialità quando le prestazioni medesime siano rese a un soggetto stabilito nel territorio dello Stato.

6) AGENZIE IMMOBILIARIIMPOSTA DI BOLLO

Le agenzie immobiliari svolgono la loro attività nel settore della locazione turistica in gran parte via internet; a seguito di richiesta telefonica o via e-mail da parte del cliente, l’agenzia stessa trasmette la propria proposta e, in seguito, riceverà il pagamento della caparra richiesta unitamente alla restituzione di uno specifico format di accettazione.

È stato chiesto di conoscere se in questa fattispecie – accettazione in forma sintetica – il contratto di locazione possa considerarsi perfezionato in forma scritta mediante scambio di corrispondenza e quindi sottoposto all’imposta di bollo ovvero se possa considerarsi esente dall’imposta di bollo in quanto redatto in forma verbale.

Con riferimento al quesito proposto si osserva che in linea generale l’art. 24 della tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972, dispone l’assoggettamento all’imposta di bollo, nella misura di euro 14,62 per ogni foglio o esemplare, solo in caso d’uso, per gli “Atti e documenti di cui all’articolo 2 redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorché contenenti clausole di cui all’articolo 1341 del Codice civile”.

Rientrano tra gli atti redatti sotto forma di corrispondenza, a parere della scrivente, anche i contratti di locazione di immobili formalizzati tramite la restituzione, per posta o tramite e-mail, da parte del cliente di un format di accettazione della proposta contrattuale.

Tale documento, pertanto, se inerente ad un contratto di locazione di durata inferiore a trenta giorni nell’anno, dovrà essere assoggettato all’imposta di bollo solo in caso d’uso, e cioè solo se presentato all’ufficio delle entrate per la registrazione.

Occorre, infatti, considerare che la nota 1 al citato art. 24 chiarisce espressamente che: “L’imposta è dovuta sin dall’origine se per gli atti e documenti è richiesta dal Codice civile la forma scritta o se hanno per oggetto locazioni di immobili soggetti a registrazione in termine fisso…”.

Si rammenta che sono soggetti a registrazione in termine fisso i contratti di locazione e di affitto di beni immobili che abbiano durata superiore a trenta giorni complessivi nell’anno.

Pertanto, nell’ipotesi in cui la locazione dell’immobile abbia una durata superiore a trenta giorni nell’anno (inteso come rapporto intercorso nell’anno con lo stesso locatario) il relativo contratto formalizzato tramite la restituzione da parte dei clienti di uno specifico format di accettazione, è soggetto all’obbligo di registrazione in termine fisso ai fini dell’imposta di registro e all’imposta di bollo fin dall’origine.

7) TRANSAZIONE

D. È ragionevole ritenere che ove la riduzione di un credito discenda da una transazione correlata ad una lite sulla fornitura, non si è in presenza di una perdita su crediti, ma di un risarcimento danni, o indennizzo, o simile?

R. Si ritiene che la fattispecie configuri una rideterminazione del corrispettivo originariamente pattuito. Il minor valore, infatti, non origina da un’inadempienza del debitore ma da una modifica bilaterale del rapporto commerciale. Da un punto di vista sia contabile che fiscale, quindi, il minor valore del credito darà luogo:

- ad una mera rettifica del ricavo per il cedente e del costo per l’acquirente, se la transazione viene definita entro lo stesso esercizio in cui è stata registrata l’operazione;

- ad una sopravvenienza, passiva per il cedente ed attiva per l’acquirente, nell’anno in cui la transazione si perfeziona, se è successivo a quello dell’operazione.


Sabato 16 ottobre

- Presentazione della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute nel mese precedente

- Versamenti delle ritenute operate nel mese precedente

- Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente per dipendenti, collaboratori (INPS) e dirigenti (ex-INPDAI)

- Versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel terzo trimestre 2010

- Versamento rateale o in unica soluzione dell’addizionale regionale (saldo) e comunale (saldo e acconto) IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze di settembre 2010 a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno

- Versamento della 5^ o 4^ rata, maggiorata degli interessi, dell’IRPEF e dell’IRAP dovuta a titolo di saldo per l’anno 2009 e 1^ acconto per l’anno 2010, rispettivamente per chi ha effettuato il versamento:

a) entro il 16 giugno (contribuenti non soggetti agli studi di settore) o entro il 6 luglio (contribuenti soggetti agli studi di settore)

b) entro il 16 luglio (contribuenti non soggetti agli studi di settore) o entro il 5 agosto (contribuenti soggetti agli studi di settore)

- Versamento della 5^ o 4^ rata, maggiorata degli interessi, dell’IRES e dell’IRAP dovuta a titolo di saldo per l’anno 2009 e dell’IRES e dell’IRAP a titolo di 1^ acconto per l’anno 2010 da parte dei contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (termine ordinario), rispettivamente per chi ha effettuato il 1^ versamento:

a) entro il 16 giugno (contribuenti non soggetti agli studi di settore) o entro il 6 luglio (contribuenti soggetti agli studi di settore)

b) entro il 16 luglio (contribuenti non soggetti agli studi di settore) o entro il 5 agosto (contribuenti soggetti agli studi di settore)

- Versamento dell’IVA a debito dovuta per il mese precedente (cod.6009)

- Versamento della 5^ o 4^ rata dell’IVA, maggiorata degli interessi, relativa all’anno 2009, maggiorata dello 0,40 mensile a titolo di interesse, rispettivamente per chi ha effettuato il primo versamento:

a) entro il 16 giugno (contribuenti non soggetti agli studi di settore) o entro il 6 luglio (contribuenti soggetti agli studi di settore)

b) entro il 16 luglio (contribuenti non soggetti agli studi di settore) o entro il 5 agosto (contribuenti soggetti agli studi di settore)

- Versamento dell’8^ rata dell’IVA relativa all’anno 2009 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata degli interessi nella misura del 4 % annuo (cod.6099)

- Versamento delle accise

- Scade il termine breve (sanzione ridotta a 1/12 del minimo) per il ravvedimento operoso dei versamenti non effettuati o eseguiti in misura ridotta il 16 settembre scorso

Mercoledì 20 ottobre

- Liquidazione e presentazione delle dichiarazione CONAI relativa al mese precedente

Lunedì 25 ottobre

- Presentazione diretta agli uffici doganali, in via  telematica, per gli operatori intracomunitari con obbligo mensile, degli elenchi Intrastat relativi al mese di settembre

- Presentazione diretta agli uffici doganali, in via  telematica, per gli operatori intracomunitari con obbligo trimestrale, degli elenchi Intrastat relativi al trimestre precedente

- Presentazione ad un Caf o ad un professionista abilitato del Modello 730  2010- integrativo

Domenica 31 ottobre

- Rilevazione, per i soggetti che utilizzano i mezzi di trasporto nell’esercizio di impresa, del numero complessivo dei chilometri da riportare nella scheda carburanti

- Scade il termine per la comunicazione all’Anagrafe tributaria – esclusivamente in via telematica – dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti nuovi rapporti o si sono verificate modifiche e cessazioni relative al mese di settembre 2010

- Versamento della 6^ o 5^ rata, maggiorata degli interessi, per i soggetti non titolari di partita IVA – che non partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 o 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore – che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione Modello UNICO 2010 avendo effettuato il 1^ versamento rispettivamente:

a) entro il 16 giugno

b) entro il 16 luglio

- Versamento della 5^ o 4^ rata, maggiorata degli interessi, per i soggetti non titolari di partita IVA che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 o 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore – che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione Modello UNICO 2010 avendo effettuato il 1^ versamento rispettivamente:

a) entro il 6 luglio

b) entro il 5 agosto

- Versamento della 5^ rata bimestrale relativa all’anno 2009 per i soggetti tenuti al versamento dell’imposta di bollo in maniera virtuale

Per la registrazione dei contratti di locazione e affitto si ricorda che il termine è fissato in 30 giorni dalla data di stipula o, se antecedente, di decorrenza del contratto

Le scadenze indicate sono quelle aggiornate alla data di redazione della presente circolare (24/9/2010) e potrebbero, quindi, subire successive variazioni. L’elenco ha carattere di generalità e non può considerarsi esaustivo. Per una ulteriore e completa verifica delle scadenze relative agli adempimenti fiscali del mese, si consiglia la consultazione dello scadenzario sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Documento chiuso alle ore ... del 30/4/2009

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