Periodo dal 13 al 19 gennaio 2018
 
In questo numero:
 
A. FISCO
 
A.1. NORME
 
A.1.1. CU, CUPE, IVA, 770, 730 e IVA 74 bis: approvazione modelli e istruzioni per il 2017
A.1.2. Lavoratori all’estero: determinazione delle retribuzioni convenzionali 2018
A.1.3. Split Payment: pubblicato il decreto attuativo post modifiche DL 148/2017
 
A.2. PRASSI
 
A.2.1. Termini per la detrazione IVA: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
A.2.2. Branch exemption: opzione per il periodo d’imposta 2016
A.2.3. Deposito IVA: soggetti esonerati dalla prestazione della garanzia
A.2.4. Navi adibite alla navigazione in alto mare: regime di non imponibilità IVA
A.2.5. Dichiarazione dei redditi precompilata: comunicazione dei dati delle IPAB
 
A.3. GIURISPRUDENZA
 
A.3.1. Imposta di Registro: l’avviamento negativo riduce il prezzo di compravendita
 
A.4. DATI FISCALI ED ECONOMICI
 
A.4.1. Dichiarazioni IRES e IRAP relative all’anno d’imposta 2015: dati statistici
 
A.5. ALTRE NOTIZIE FISCALI
 
A.5.1. Italia e Barbados: in vigore la convenzione contro le doppie imposizioni
A.5.2. IVA: armonizzazione delle aliquote nella UE e vendite e-commerce
A.5.3. Fiscalità internazionale: Black List UE modificata
 
B. SOCIETA’ E BILANCIO
 
B.1. Collegio Sindacale nelle imprese di minori dimensioni: documento del CNDCEC
 
C. VARIE
 
C.1. Assonime: Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2017
 
Circolare n. 1/E/2017 – Detrazione IVA

A. FISCO
 
A.1. NORME
 
A.1.1. CU, CUPE, IVA, 770, 730 e IVA 74 bis: approvazione modelli e istruzioni per il 2017
L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello e relative istruzioni della Certificazione Unica “CU 2018”, del CUPE, della dichiarazione IVA 2018, del modello 770/2018, del Modello 730 e del modello IVA 74 bis.
(Provv. prot. n. 10793, 10729, 10581, 10621 e 10671 del 15/1/2018 e Provv. prot. n. 9520 del 12/1/2018)
 
A.1.2. Lavoratori all’estero: determinazione delle retribuzioni convenzionali 2018
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha determinato le retribuzioni convenzionali per il 2018 da prendere a base per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente e relativi contributi dei lavoratori italiani operanti all’estero.
(DM 20/12/2017 su GU n. 14 del 18/1/2018)
 
A.1.3. Split Payment: pubblicato il decreto attuativo post modifiche DL 148/2017
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 9 gennaio 2018 contenente le disposizioni attuative, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 3 del DL 148/2017, sullo split payment.
(DM 9/1/2018 su GU n. 14 del 18/1/2018)
 
A.2. PRASSI
 
A.2.1. Termini per la detrazione IVA: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, a seguito delle modifiche apportate dal DL n. 50/2017 all’art. 19 e 25 del DPR 633/72, ha chiarito che il diritto alla detrazione IVA è subordinata all’esistenza di un duplice requisito: l’effettuazione dell’operazione e il possesso della fattura d’acquisto. In allegato i chiarimenti forniti dalla Circolare n. 1/E.
(Circolare n. 1/E del 17/1/2018 e “Il Sole 24 Ore” del 19/1/2018, pag. 21)
 
A.2.2. Branch exemption: opzione per il periodo d’imposta 2016
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’opzione del regime di branch exemption di cui all’art. 168-ter del TUIR in quanto vi erano delle incoerenze tra quanto illustrato dal Provvedimento del 28/8/2017 ed i modelli dichiarativi per il periodo d’imposta 2016. Per applicare i chiarimenti è possibile inviare una dichiarazione integrativa/sostitutiva entro il 29 gennaio 2018.
(Risoluzione n. 4/E del 15/1/2018, Assonime n. 2 del 16/1/2018 e “Il Sole 24 Ore” del 16/1/2018, pag. 21)
 
A.2.3. Deposito IVA: soggetti esonerati dalla prestazione della garanzia
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso di immissione in libera pratica, con introduzione del bene nel Deposito IVA, il soggetto che estrae i beni può applicare il reverse charge senza prestare la garanzia “in uscita” nel caso in cui lo stesso possegga i requisiti di affidabilità indicati nell’art. 2 co. 1 del DM 23 febbraio 2017 oppure che rientri tra i soggetti contemplati dall’art. 4, co. 1, lett. a) e b) (certificato AEO o deve essere lo stesso soggetto che ha proceduto all’introduzione).
(Risoluzione n. 5/E del 16/1/2018 e “Il Sole 24 Ore” del 17/1/2018, pag. 17)
 
A.2.4. Navi adibite alla navigazione in alto mare: regime di non imponibilità IVA
L’Agenzia delle Entrate, relativamente al regime di non imponibilità IVA delle navi adibite alla navigazione in alto mare, ha definito il termine “viaggio” al fine di considerare o meno una nave “adibita alla navigazione in alto mare” ed ha chiarito cosa si intende per “documentazione ufficiale” al fine di provare la prevalenza dei viaggi effettuati in alto mare. Inoltre sono stati individuati altri casi per poter applicare in maniera provvisoria la non imponibilità. I chiarimenti si aggiungono a quelli già contenuti nella Risoluzione n. 2/E del 12 gennaio 2017.
(Risoluzione n. 6/E del 16/1/2018 e “Il Sole 24 Ore” del 17/1/2018, pag. 17)
 
A.2.5. Dichiarazione dei redditi precompilata: comunicazione dei dati delle IPAB
L’Agenzia delle Entrate ricomprende gli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza (IPAB) tra i soggetti tenuti alla trasmissione delle spese relative alle prestazioni sanitarie detraibili al sistema tessera sanitaria.
(Risoluzione n. 7/E del 16/1/2018 e “Il Sole 24 Ore” del 17/1/2018, pag. 17)
 
A.3. GIURISPRUDENZA
 
A.3.1. Imposta di Registro: l’avviamento negativo riduce il prezzo di compravendita
La Corte di Cassazione ha stabilito che l’imposta di registro deve essere calcolata sul prezzo di compravendita di un ramo d’azienda al netto dell’eventuale avviamento negativo in caso in cui non sia in grado di produrre utili futuri.
(Sentenza Cassazione n. 979 del 17/1/2018 e “Il Sole 24 Ore” del 18/1/2018, pag. 25)
 
A.4. DATI FISCALI ED ECONOMICI
 
A.4.1. Dichiarazioni IRES e IRAP relative all’anno d’imposta 2015: dati statistici
Il Dipartimento delle Finanze ha diffuso le statistiche sulle dichiarazioni IRES e IRAP relative all’anno d’imposta 2015 e presentate nel corso degli anni 2016 e 2017. Le statistiche includono i primi dati delle agevolazioni fiscali quali il Patent Box, il super ammortamento e la deduzione integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato ai fini IRAP.
(www.tesoro.it e “Il Sole 24 Ore” del 18/1/2018, pag. 23)
 
Di seguito alcuni dati relativi a IRES e IRAP 2015 forniti dal Dipartimento delle Finanze:
 
•    le dichiarazioni delle società di capitali sono state circa 1,1 milioni (+2,1% rispetto al 2014);
•    il 63% dei soggetti ha dichiarato un reddito d’impresa rilevante ai fini fiscali (61% nel 2014), il 31% ha dichiarato una perdita (33% nel 2014) e il 6% ha chiuso in pareggio;
•    il reddito fiscale dichiarato è pari a € 162,6 miliardi (+4,7% rispetto al 2014);
•    le società di capitali con diritto alla deduzione ACE sono state oltre 302.700 (+8,3% rispetto al 2014) per un ammontare di € 18,9 miliardi (+53,7% rispetto al 2014);
•    le società che hanno utilizzato l’agevolazione patent box sono 620 per un ammontare di reddito detassato pari a € 320 milioni;
•    i soggetti che hanno presentato la dichiarazione IRAP sono circa 4,3 milioni (-2,9% rispetto al 2014);
•    l’introduzione della deduzione integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato è risultata di un ammontare pari a € 187,2 miliardi;
•    l’IRAP dichiarata è stata pari a € 23 miliardi (-22,4% rispetto al 2014).
 
A.5. ALTRE NOTIZIE FISCALI
 
A.5.1. Italia e Barbados: in vigore la convenzione contro le doppie imposizioni
Il giorno 17 ottobre 2017 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l’entrata in vigore della Convenzione tra Italia e Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.
(Comunicato su GU n. 14 del 18/1/2018)
 
A.5.2. IVA: armonizzazione delle aliquote nella UE e vendite e-commerce
Il Commissario all’Economia UE, Pierre Moscovici, ha presentato la proposta di armonizzazione delle aliquote IVA al fine di ripristinare regole omogenee di concorrenza tra imprese e combattere l’evasione. La riforma prevede un’aliquota standard almeno pari al 15% e la possibilità di introdurre aliquote ridotte e prodotti esenti da IVA. Si ricorda la già approvata riforma per le vendite e-commerce che dall’1 gennaio 2021 saranno soggette a IVA nel paese del consumatore e sarà possibile utilizzare il sistema Moss.
(“Il Sole 24 Ore” del 19/1/2018, pag. 5)
 
A.5.3. Fiscalità internazionale: Black List UE modificata
La Black List emanata dall’ECOFIN a dicembre 2017 è stata recentemente rivista in quanto 8 (Panama, Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti, Barbados, Grenada, Macao, Mongolia e Tunisia) dei 17 Paesi che non applicano standard internazionali minimi di trasparenza fiscale si sono impegnati a modificare le norme fiscali di apertura internazionale.
(“Il Sole 24 Ore” del 16/1/2018, pag. 21)
 
B. SOCIETA’ E BILANCIO
 
B.1. Collegio Sindacale nelle imprese di minori dimensioni: documento del CNDCEC
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato il documento contenente le linee guida per il Collegio Sindacale da adottare nelle imprese di minori dimensioni. Il documento è in pubblica consultazione fino al 2 febbraio 2018.
(www.cndcec.it e “Il Sole 24 Ore” del 18/1/2018, pag. 24)
 
C. VARIE
 
C.1. Assonime: Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2017
Assonime ha illustrato le disposizioni di maggiore rilievo della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2017 per le imprese.
(Circolare Assonime n. 1/2018 del 15/1/2018)
 
Circolare n. 1/E/2017 – Detrazione IVA
 
Di seguito si forniscono i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate contenuti nella Circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018 relativi alla detrazione IVA. 
 
Disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2016
  • La disposizione precedente resta in vigore per la detrazione dell’IVA gravante sul soggetto passivo relativa ad operazioni la cui esigibilità sia sorta entro il 31 dicembre 2016 anche se le relative fatture siano ricevute successivamente a tale data.
  • Esempio: beni acquistati nel 2015 e fattura ricevuta nel 2015 è possibile detrarre l’IVA al più tardi nella dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2017 (30 aprile 2018). 
  • Disciplina in vigore dall’1 gennaio 2017
  • L’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato all’esistenza di un duplice requisito:
  • presupposto sostanziale dell’effettuazione dell’operazione;
  • presupposto formale del possesso di una valida fattura d’acquisto.
  • Il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nell’anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso del documento contabile, annota il medesimo in contabilità, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza.
 
Il momento della ricezione della fattura d’acquisto, qualora non risulti da PEC o altri sistemi che attestino la ricezione del documento, è verificato da una corretta tenuta della contabilità in modo da consentire un puntuale controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti.
 
In ogni caso, permane l’obbligo in capo al soggetto passivo cessionario/committente di procedere alla regolarizzazione della fattura di acquisto non emessa nei termini di legge, il cui inadempimento è sanzionato ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 471/1997.
 
Qualora la registrazione avvenga nei primi quattro mesi dell’anno successivo (es. 30 aprile 2018) a quello in cui il credito IVA concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale IVA (saldo 2017), essa dovrà essere effettuata in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti. Resta ferma la possibilità per ciascun soggetto passivo di adottare soluzioni gestionali e informatiche diverse dall’annotazione nel registro IVA sezionale, a condizione che le stesse garantiscono tutti i requisiti richiesti per una corretta tenuta della contabilità, consentendo, altresì, un puntuale controllo nel tempo da parte dell’amministrazione finanziaria.
 
Clausola di salvaguardia: sono fatti salvi e non saranno sanzionabili i comportamenti adottati dai contribuenti nella liquidazione IVA del 16 gennaio 2018 qualora difformi rispetto ai chiarimenti forniti.
 
Esempi:
  • Acquisto di beni a dicembre 2017, con consegna della merce e fattura ricevuta nello stesso mese. L’imposta a credito confluirà previa registrazione nel 2017 nella liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2017. Qualora non abbia registrato la fattura nel 2017 potrà registrare il documento contabile al più tardi entro il 30 aprile 2018 in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017.
  • Acquistato e pagato servizi nel mese di dicembre 2017 e la fattura viene ricevuta nel mese di gennaio 2018. Il diritto alla detrazione, previa registrazione della stessa, potrà essere esercitato nella liquidazione relativa al mese di gennaio 2018, da effettuarsi entro il 16 febbraio 2018. Al più tardi può detrarre l’IVA entro il 30 aprile 2019. 
  • Note di variazione
  • Le note di variazione in diminuzione devono essere emesse (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta) al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione. 
Rivalsa IVA ex art. 60, co. 7 del DPR 633/72
  • Non variano i termini per l’esercizio del diritto alla detrazione IVA addebitata in via di rivalsa a seguito di accertamento divenuto definitivo, ovvero al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione. 
  • Split payment
  • Le pubbliche amministrazioni e gli enti soggetti al meccanismo della scissione dei pagamenti (cd Split payment) possono decidere di optare per l’esigibilità dell’imposta anticipata (spostando l’esigibilità dal momento del pagamento al momento della ricezione o al momento della registrazione della fattura). In base al Dl n. 50/2017, questa scelta può essere effettuata in relazione a ciascuna fattura. Una volta esercitata la scelta, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato dalla PA, che sia in possesso della fattura di acquisto, nel momento in cui l’imposta diventa esigibile (perciò al momento della ricezione o della registrazione della fattura). Qualora il pagamento del corrispettivo avvenga prima della ricezione/registrazione l’imposta sarà comunque dovuta con riferimento al momento del pagamento. 
IVA per cassa
  • Per i soggetti che esercitano l’opzione per il regime per cassa (ex art. 32-bis del DL 83/2012) il termine entro il quale lo stesso soggetto può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta deve essere ancorato al peculiare momento di esigibilità stabilito dal regime per cassa (ovvero al momento del pagamento del corrispettivo). 
  • Dichiarazione integrativa
  • Il soggetto passivo cessionario/committente, che non abbia esercitato il diritto alla detrazione IVA assolta sugli acquisti documentati nelle fatture ricevute nei termini, può recuperare l’imposta presentando una dichiarazione integrativa ex art. 8, co. 6-bis del DPR 322/1998 non oltre i termini stabiliti dall’art. 57 del DPR 633/72 (entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione).
 
Documento chiuso alle ore 12.00 del 19 gennaio 2018
Newsletter predisposta dal dr. prof. Franco Vernassa - Studio Vernassa - (franco.vernassa@studiovernassa.com)