Periodo dal 10 al 16 febbraio 2018
 
In questo numero:
 
A. FISCO
 
A.1. NORME
 
A.1.1. Erogazioni liberali: comunicazione all’anagrafe tributaria entro il 28 febbraio 2018
A.1.2. Rette di asili nido: comunicazione all’anagrafe tributaria entro il 28 febbraio 2018
A.1.3. Credito d’imposta per la pubblicità: istruzioni dal Dipartimento dell’Editoria
A.1.4. Depositi fiscali – carburante - pagamento dell’IVA con il mod. F24
A.1.5. Modelli 730/2018 e Redditi PF 2018: modifiche alle istruzioni e ai modelli
 
A.2. PRASSI
 
A.2.1. Credito ricerca e sviluppo: attività di sviluppo di software e documentazione
A.2.2. Elenchi INTRASTAT: modifiche alle istruzioni
A.2.3. Spesometro: FAQ dell’Agenzia delle Entrate
A.2.4. Biglietti omaggio nel settore dello spettacolo: IVA sul prezzo dinamico massimo
A.2.5. Reddito di lavoro dipendente: indennizzo risarcitorio per contratti di prossimità
A.2.6. Telefisco 2018: chiarimenti su iper e super ammortamento
 
A.3. GIURISPRUDENZA
 
A.3.1. IVA: onere della prova al contribuente per operazioni soggettivamente inesistenti
 
A.4. DATI FISCALI ED ECONOMICI
 
A.5. ALTRE NOTIZIE FISCALI
 
A.5.1. Rimborsi IVA: verifica della tempistica da parte della Commissione Europea
A.5.2. Turismo: richiesta di un tavolo di lavoro sugli affitti brevi
 
B. SOCIETA’ E BILANCIO
 
C. VARIE
 
C.1. Autorità portuali: disposizioni integrative e correttive
C.2. Antiriciclaggio: indicazioni dalla Banca d’Italia
C.3. Terzo settore: comunicazione dal (2019?) dei contributi ricevuti dalla PA
 
Notizie di interesse specifico del settore TURISMO: A.2.4, A.5.2 e C.1

 
A. FISCO
 
A.1. NORME
 
A.1.1. Erogazioni liberali: comunicazione all’anagrafe tributaria entro il 28 febbraio 2018.
L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per la comunicazione all’anagrafe tributaria, entro il 28 febbraio di ciascun anno, da parte di Onlus, associazioni di promozione sociale, fondazioni ed associazioni riconosciute dei dati relativi alle erogazioni liberali ricevute nell’anno precedente tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 241/1997. La comunicazione, che è facoltativa, include i dati identificativi dei soggetti eroganti al fine della successiva predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata; la prima scadenza è fissata il 28 febbraio 2018 e riguarda le erogazioni liberali dell’anno 2017.
(Provv. prot. n. 34431 del 9/2/2018)
 
A.1.2. Rette di asili nido: comunicazione all’anagrafe tributaria entro il 28 febbraio 2018.
L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per la comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati da parte degli asili nido pubblici e privati nonché da altri soggetti, riguardanti le spese sostenute nell’anno precedente dai genitori, con riferimento a ciascun figlio iscritto all’asilo nido, per il pagamento di rette relative alla frequenza dell’asilo nido e di rette per i servizi formativi infantili di cui all’articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il termine ultimo per la trasmissione delle comunicazioni è il 28 febbraio di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all’anno precedente.
(Provv. prot. n. 34419 del 9/2/2018)
 
A.1.3. Credito d’imposta per la pubblicità: istruzioni dal Dipartimento dell’Editoria.
Il Dipartimento dell’Editoria, in attesa del regolamento di attuazione, ha pubblicato un aggiornamento delle istruzioni per la richiesta del credito d’imposta sugli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Il Dipartimento ricorda che la richiesta da parte del contribuente sarà effettuata sul modello definito dall’Agenzia delle Entrate, usufruendo di una “finestra temporale” che il Dipartimento prevede possa essere dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno. Il credito d’imposta decorre dal 2018, ma si può già applicare ai soli investimenti pubblicitari sulla stampa, anche on line, effettuati a partire dal 24 giugno 2017.
(“Il Sole 24 Ore” del 14/2/2018, pag. 21)
 
A.1.4. Depositi fiscali – carburante - pagamento dell’IVA con il mod. F24.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha firmato il DM 13 febbraio 2018 contenente le disposizioni di attuazione delle novità contenute nella L. 205/2017 che impongono il pagamento dell’IVA con il mod. F24 per i carburanti estratti da un deposito fiscale procedendo operazione per operazione senza possibilità di compensazione. Il decreto è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
(www.finanze.it e “Il Sole 24 Ore” del 15/2/2018, pag. 23)
 
A.1.5. Modelli 730/2018 e Redditi PF 2018: modifiche alle istruzioni e ai modelli.
L’Agenzia delle Entrate ha modificato le istruzioni del modello di dichiarazione 730/2018, il modello Redditi PF 2018 e le relative istruzioni.
(Provv. prot. n. 38556 del 15/2/2018)
 
A.2. PRASSI
 
A.2.1. Credito ricerca e sviluppo: attività di sviluppo di software e documentazione.
Il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto per fornire alcuni importanti indicazioni di carattere sistematico riguardanti le attività di sviluppo di software, e la relativa documentazione di supporto, in relazione al credito d’imposta per la ricerca e sviluppo. Il MISE distingue tra le attività di sviluppo e quelle routinarie o ordinarie considerando ammissibili le attività collegate alla realizzazione di prodotti nuovi o significativamente migliorati ed escludendo invece dal concetto di sviluppo sperimentale le attività che si sostanzino in modifiche non significative dei prodotti o dei processi esistenti.
(Circolare n. 59990 del 9/2/2018 e “Il Sole 24 Ore” del 13/2/2018, pag. 19)
 
A.2.2. Elenchi INTRASTAT: modifiche alle istruzioni.
L’Agenzie delle Dogane e dei Monopoli di concerto con l’Agenzia delle Entrate e l’ISTAT ha modificato le istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti. Si ricorda che le modifiche si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dall’1 gennaio 2018. Di seguito si riportano le semplificazioni introdotte dall’art. 13 del DL 244/2016.
(Prot. n. 13799/RU dell’8/2/2018 e “Il Sole 24 Ore” del 16/2/2018, pag. 18)
 
Di seguito le principali semplificazioni:
 
  • abolizione dei modelli INTRASTAT trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi;
  • attribuzione di una valenza esclusivamente statistica ai modelli INTRASTAT mensili relativi agli acquisti di beni e servizi;
  • innalzamento della soglia dell’ammontare delle operazioni per l’individuazione dei soggetti obbligati a presentare i relativi elenchi riepilogativi (€ 200.000 per acquisti di beni ed € 100.000 per acquisti di servizi);
  • rimangono i modelli INTRASTAT previsti per le cessioni di beni e di servizi con la soglia di € 50.000 per la periodicità;
  • innalzamento della soglia statistica per gli elenchi relativi alle cessioni di beni (€ 100.000);
  • semplificazione della compilazione del campo “Codice Servizio”.
 
A.2.3. Spesometro: FAQ dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la sezione FAQ riguardante lo spesometro. Nello specifico è stata concessa ancora la possibilità per le bollette doganali di inserire nella stringa “Identificativo Paese” la sigla “00” e nell’”Identificativo Fiscale” la sequenza di undici “9”. Inoltre sono state date indicazioni sul monitoraggio dei file trasmessi e sui distributori automatici.
(www.agenziaentrate.gov.it e “Il Sole 24 Ore” del 13/2/2018, pag. 19)
 
A.2.4. Biglietti omaggio nel settore dello spettacolo: IVA sul prezzo dinamico massimo.
L’Agenzia delle Entrate, in merito al prezzo dinamico (dynamic ticket pricing) per la vendita di biglietti nel settore degli spettacoli, ha confermato che l’IVA da applicare ai biglietti omaggio che eccedono il limite del 5% dei posti del settore possa far riferimento al prezzo intero massimo praticato durante il periodo di vendita per la categoria di posti cui i biglietti omaggio danno diritto ad accedere.
(Risoluzione n. 15/E del 15/2/2018)
 
A.2.5. Reddito di lavoro dipendente: indennizzo risarcitorio per contratti di prossimità.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che alle indennità erogate a titolo di indennizzo in esecuzione di contratti collettivi di prossimità (art. 8 del DL 138/2011) debba essere applicata la disciplina fiscale prevista per i redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 51 del TUIR. Inoltre l’Agenzia ricorda che nel caso in cui l’indennità abbia la finalità di ristorare il lavoratore per la riduzione del salario, risultando così sostitutiva di reddito di lavoro dipendente, è da assoggettare a tassazione (cd. lucro cessante); diversamente non è soggetta a tassazione se si tratta di reintegrazione patrimoniale (cd. danno emergente).
(Risoluzione n. 16/E del 15/2/2018 e “Il Sole 24 Ore” del 16/2/2018, pag. 20)
 
A.2.6. Telefisco 2018: chiarimenti su iper e super ammortamento.
I principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, in occasione del convegno organizzato da Il Sole 24 Ore “Telefisco 2018”, riguardano iper e super ammortamento, compensazioni fiscali, IVA e spesometro, termini di invio delle dichiarazioni, rottamazione, effetti fiscali dei nuovi OIC, regime per cassa delle imprese minori, IRAP per lavoratori stagionali e imposta di registro. Si attende ora la pubblicazione della circolare.
(“Il Sole 24 Ore” del 2/2/2018, pagg. 9 – 19 e “Il Sole 24 Ore” dell’1/2/2018, pag. 22)
 
Di seguito i principali chiarimenti su iper e super ammortamento:
  • La possibilità di sostituire il bene che beneficia dell’iperammortamento (art. 1, co. 35 della L. 205/2017) non può essere estesa ai beni immateriali di cui alla tabella “B”.
  • È possibile sostituire il bene che beneficia dell’iperammortamento anche se acquisito nel biennio 2016-2017.
  • Nell’anno di sostituzione del bene che beneficia dell’iperammortamento non deve essere effettuato nessun ricalcolo dell’agevolazione e il dimezzamento del coefficiente si applica solo sulla quota di ammortamento ordinario relativa al nuovo bene.
  • La sostituzione o l’interconnessione di un bene oggetto di iperammortamento deve avvenire nello stesso periodo di imposta del realizzo del bene originario, altrimenti non potranno più essere fruite le residue quote della maggiorazione del 150%.
  • In caso di sostituzione di un bene soggetto a iperammortamento con un bene avente un costo inferiore, la riduzione complessiva dell’agevolazione si rifletterà sull’ultima quota (o sulle ultime quote) di iperammortamento, senza dover ripartire la riduzione sulle quote successive alla sostituzione.
  • Gli oneri accessori di diretta imputazione, per godere dell’agevolazione dell’iperammortamento, devono essere sostenuti nello stesso periodo previsto per il bene principale e facendo riferimento all’art. 109 del TUIR.
  • Nel caso in cui il bene oggetto di iperammortamento venga ceduto e non sostituito non devono essere “restituite” le quote di maggiorazione dedotte prima della cessione.
  • Sono ricompresi nell’allegato A alla voce 12 anche i magazzini di logistica usati dalla grande distribuzione organizzata per lo stoccaggio e la commercializzazione.
  • È possibile fruire dell’agevolazione dell’iperammortamento per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018, anche per un bene ordinato nel 2017 ma di cui non si è pagato l’acconto del 20% entro il 31 dicembre 2017.
  • Il beneficio della maggiorazione del 40% sui beni immateriali è riconosciuto anche se si acquistano più beni immateriali in presenza di un solo bene iperammortizzabile.
  • Non è soddisfatto il requisito dell’interconnessione qualora lo scambio di informazioni tra il sistema di gestione e la macchina non è diretto ma richiede l’intervento di un operatore persona fisica.
 
A.3. GIURISPRUDENZA
 
A.3.1. IVA: onere della prova al contribuente per operazioni soggettivamente inesistenti.
La Corte di Cassazione ha stabilito che sia il contribuente a dover provare di aver agito in buona fede, ovvero utilizzando l’ordinaria diligenza, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti. L’Agenzia delle Entrate recuperava l’IVA sugli acquisti.
(Sentenza Corte di Cassazione 3473 e 3474 del 13/2/2018 e “Il Sole 24 Ore” del 14/2/2018, pag. 20)
 
A.4. DATI FISCALI ED ECONOMICI
 
Nulla da segnalare 
 
A.5. ALTRE NOTIZIE FISCALI
 
A.5.1. Rimborsi IVA: verifica della tempistica da parte della Commissione Europea.
La Commissione Europea ha annunciato l’avvio di un piano di verifica delle tempistiche dei rimborsi IVA di ogni Paese al fine di accertare che siano in linea con la Legislazione Comunitaria e con la giurisprudenza della Corte UE. In Italia i tempi di attesa sono scesi dai 180 giorni medi del 2014 ai 90 giorni del 2017.
(“Il Sole 24 Ore” del 16/2/2018, pag. 18)
 
A.5.2. Turismo: richiesta di un tavolo di lavoro sugli affitti brevi.
La Conferenza delle Regioni ha richiesto al Governo l’avvio di un tavolo tecnico di lavoro per esaminare le problematiche connesse alle locazioni turistiche. Inoltre si è ancora in attesa del decreto attuativo contenente i requisiti in base ai quali gli affitti brevi turistici vengono svolti in forma imprenditoriale.
(“Il Sole 24 Ore” del 16/2/2018, pag. 19)
 
B. SOCIETA’ E BILANCIO
 
Nulla da segnalare 
 
C. VARIE
 
C.1. Autorità portuali: disposizioni integrative e correttive.
È stato pubblicato il decreto legislativo n. 232 del 13 dicembre 2017 contenente disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 169/2016, concernente le Autorità portuali.
(D.Lgs. n. 232 del 13/12/2017 su G.U. n. 33 del 9/2/2018)
 
C.2. Antiriciclaggio: indicazioni dalla Banca d’Italia.
La Banca d’Italia ha fornito agli intermediari bancari e finanziari indicazioni sulle modalità di adempimento degli obblighi antiriciclaggio a seguito della riforma.
(“Il Sole 24 Ore” del 14/2/2018, pag. 20)
 
C.3. Terzo settore: comunicazione dal (2019?) dei contributi ricevuti dalla PA.
La stampa specializzata ritiene che si applichi dal 28 febbraio 2019 l’obbligo da parte di Associazioni, Onlus e Fondazioni di pubblicare sui propri siti o portali digitali le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e a vantaggi economici di qualunque genere ricevute dalla Pubblica Amministrazione ai sensi della L. 124/2017 (art. 1, commi 125-127). Si ricorda che, in caso di mancata pubblicazione, la sanzione consiste nella restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi. Considerata l’incertezza sulla decorrenza è comunque possibile la pubblicazione al 28 febbraio 2018 per i contributi ricevuti nel 2017, anche per finalità di trasparenza.
(“Il Sole 24 Ore” del 14/2/2018, pag. 21)
 
Documento chiuso alle ore 12.00 del 16 febbraio 2018
Newsletter predisposta dal dr. prof. Franco Vernassa - Studio Vernassa - (franco.vernassa@studiovernassa.com)