Periodo dal 2 all’8 febbraio 2019

In questo numero:

A. FISCO


A.1. NORME
A.1.1. DL 135/2018: approvazione definitiva del testo
A.1.2. “Telefisco” 2019: sintesi delle principali risposte dell’Agenzia al convegno

A.2. PRASSI
A.2.1. Iper ammortamento: trattamento per i nuovi contatori smart
A.2.2. Spese di ospitalità ad un festival: deducibilità IRES e detraibilità IVA
A.2.3. Prestazione all’estero senza stabile organizzazione: nessun accredito in Italia
A.2.4. Non utilizzo dell’area rivalutata: possibile compensazione del credito
A.2.5. IVA di gruppo e split payment: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
A.2.6. Prestazioni mediche intramoenia: non rientrano nel regime forfettario
A.2.7. IVA: l’invio dati al Sistema Otello 2.0 sostituisce l’Esterometro

A.3. GIURISPRUDENZA

A.4. DATI FISCALI ED ECONOMICI

A.5. ALTRE NOTIZIE FISCALI
A.5.1. Spese trasmesse al Sistema tessera sanitaria: disponibili per la consultazione

B. SOCIETA’ E BILANCIO
B.1. Sistema monistico: facili rapporti con investitori esterni e controlli migliori
B.2. Srl-Pmi: possibilità di emissione di categorie di quote
B.3. Società quotate: la Consob intende aumentare revisione e controlli

C. VARIE
C.1. Servizi di consegna transfrontaliera: chiarimenti Assonime
C.2. Imprese e Enti no profit: obblighi di informativa delle somme ricevute dalla PA

D. OBBLIGHI DI INFORMATIVA DELLE SOMME RICEVUTE DALLA PA

E. “TELEFISCO” – SINTESI DELLE PRINCIPALI RISPOSTE

Notizie di interesse specifico del settore turismo: A.2.2 


A. FISCO

A.1. NORME

A.1.1. DL 135/2018: approvazione definitiva del testo
È stato approvato definitivamente da parte della Camera il DL 135/2018 che contiene le disposizioni in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione. Le principali modifiche hanno riguardato: la tassazione degli Enti del Terzo settore, la rottamazione-ter, la definizione agevolata dei debiti relativi alle risorse proprie dell’Ue, il saldo e stralcio, il regime forfettario, l’iper ammortamento, la fattura elettronica e le prestazioni sanitarie, il regime IVA delle cessioni di apparecchi elettronici.
(www.fiscooggi.it)

A.1.2. “Telefisco” 2019: sintesi delle principali risposte dell’Agenzia al convegno
In occasione del convegno annuale “Telefisco” 2019, sono state fornite risposte dall’Agenzia delle Entrate su diversi argomenti alla luce delle nuove normative. In allegato le risposte in merito a iper ammortamento, recepimento della Direttiva ATAD, fatturazione elettronica e welfare aziendale. Nelle prossime Rassegne si allegheranno ulteriori risposte (pace fiscale, regime forfettario, ecc.).
(www.ilsole24ore.com)

A.2. PRASSI

A.2.1. Iper ammortamento: trattamento per i nuovi contatori smart
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contatori smart beneficiano dell’iper ammortamento nel limite del 5% del costo del bene. Inoltre, il costo dei contatori, singolarmente inferiore a € 516, ma facente parte di un unico programma di ammodernamento della rete, deve essere sottoposto ad ammortamento per quote annuali (art. 102, co. 1 e 2, TUIR e DM 31 dicembre 1988).
(Principio di diritto n. 2 dell’1/2/19 e “Il Sole 24 Ore” del 2/2/19, pag. 16)

A.2.2. Spese di ospitalità ad un festival: deducibilità IRES e detraibilità IVA
L’Agenzia delle Entrate ha specificato che i costi di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenuti dall’associazione che organizza un festival cinematografico per ospitare vip, testimonial, giornalisti e studenti costituiscono spese di rappresentanza e non di pubblicità e, di conseguenza, non sono interamente deducibili né detraibili ai fini IVA.
(Interpello n. 22 dell’1/2/19)

A.2.3. Prestazione all’estero senza stabile organizzazione: nessun accredito in Italia
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che qualora la ritenuta applicata dal cliente non residente all’atto del pagamento non sia conforme alla Convenzione contro le doppie imposizioni, la stessa non può essere oggetto di credito d’imposta in Italia. Per neutralizzare la doppia imposizione subita, è possibile richiedere il rimborso della ritenuta operata all’estero.
(Interpello n. 23 dell’1/2/19)

A.2.4. Non utilizzo dell’area rivalutata: possibile compensazione del credito
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente che ha rivalutato beni d’impresa ex art. 1, co. 473-475, L. 266/2005 e versato la relativa imposta sostitutiva, ma non ha tempestivamente utilizzato l’area a scopi edificatori, può sfruttare in compensazione il credito d’imposta ai sensi dell’art. 17, DLgs 241/1997.
(Interpello n. 24 del 6/2/19 e “Il Sole 24 Ore” del 7/2/19, pag. 23)

A.2.5. IVA di gruppo e split payment: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni sugli aspetti relativi al rapporto tra liquidazione IVA di gruppo e fusione per incorporazione e sul perimetro applicativo dello split payment in presenza di attività relative a un “patrimonio destinato a uno specifico affare”. Pubblicata anche una risposta sull’applicazione dell’art. 107, co. 2, TUIR.
(Interpelli n. 25, 26 e 27 del 6/2/19)

A.2.6. Prestazioni mediche intramoenia: non rientrano nel regime forfettario
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che le prestazioni mediche intramoenia ospedaliera hanno natura di reddito di lavoro dipendente e quindi non rilevano ai fini del regime forfettario.
(“Il Sole 24 Ore” del 2/1/19, pag. 17)

A.2.7. IVA: l’invio dati al Sistema Otello 2.0 sostituisce l’Esterometro
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che i contribuenti che emettono fatture per operazioni “tax free shopping” e che inviano i dati al Sistema Otello 2.0 sono esonerati dall’invio dell’esterometro. Pertanto, si applica il principio dell’unico adempimento (Once) sufficiente a soddisfare qualunque altro obbligo comunicativo previsto dalla normativa fiscale.
(Consulenza giuridica n. 8 del 7/2/19)

A.3. GIURISPRUDENZA

Nulla da segnalare

A.4. DATI FISCALI ED ECONOMICI

Nulla da segnalare

A.5. ALTRE NOTIZIE FISCALI

A.5.1. Spese trasmesse al Sistema tessera sanitaria: disponibili per la consultazione
Sono disponibili i servizi telematici rivolti a tutti i cittadini per la consultazione delle proprie spese sanitarie trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria, per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate.
(www.mef.gov.it)

B. SOCIETA’ E BILANCIO

B.1. Sistema monistico: facili rapporti con investitori esterni e controlli migliori
Uno studio di Assonime sul modello monistico di governo societario rileva come questo costituisca il modello di governance di riferimento a livello internazionale. La sua adozione, poco diffusa in Italia, può offrire diversi vantaggi tra cui la facilitazione della quotazione a livello internazionale e una razionalizzazione del sistema dei controlli interni.
(“Il Sole 24 Ore” del 31/1/19, pag. 15)

B.2. Srl-Pmi: possibilità di emissione di categorie di quote
L’introduzione della normativa contenuta nel DL 50/2017 e nel DLgs 129/2017 ha avvicinato le Srl-Pmi alle grandi Spa. In particolare, ciò è avvenuto estendendo la possibilità di raccolta di capitali attraverso portali e con il riconoscimento della possibilità di emettere categorie di quote con attribuzione alle stesse di diritti diversi o limitazioni di voto.
(“Il Sole 24 Ore” del 31/1/19, pag. 26)

B.3. Società quotate: la Consob intende aumentare revisione e controlli
Il Commissario Consob, durante l’incontro con i presidenti dei collegi sindacali e gli altri organi di controllo in veste di audit committee, ha dichiarato che l’organo di vigilanza sulle società quotate intende alzare il livello di attenzione sulla revisione e sul controllo societario.
(“Il Sole 24 Ore” del 2/2/19, pag. 17)

C. VARIE

C.1. Servizi di consegna transfrontaliera: chiarimenti Assonime
Assonime ha analizzato il Regolamento europeo 2018/644 sui servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi, che è stato adottato nell'ambito della Digital Single Market Strategy con l'obiettivo di promuovere il commercio elettronico transfrontaliero e la qualità delle condizioni per gli utenti in tutto il territorio dell'Unione Europea.
(Circolare Assonime n. 3 dell’1/2/19)

C.2. Imprese e Enti no profit: obblighi di informativa delle somme ricevute dalla PA
Imprese e Enti no profit sono tenuti a pubblicare le informazioni relative alle somme ricevute dalla Pubblica Amministrazione durante il 2018. Si veda l’allegato “L. 124/2017 – Obblighi di pubblicazione dei contributi” per un approfondimento sul tema.
(L. 124 del 4/08/2017, co. 125-127)

OBBLIGHI DI INFORMATIVA DELLE SOMME RICEVUTE DALLA PA

L’art. 1, co. 125-127 della L. n. 124 del 4 agosto 2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) prevede nuovi obblighi di informativa a carico di imprese e Enti no profit per le somme ricevute dalla Pubblica Amministrazione a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere.
Di seguito si evidenziano gli adempimenti richiesti alla luce del parere del Consiglio di Stato del 28 marzo 2018 e della Circolare n. 2 del Ministero del Lavoro dell’11 gennaio 2019.

1) Soggetti interessati
I soggetti tenuti a pubblicare le informazioni relative alle somme ricevute possono essere suddivisi in due categorie: associazioni, fondazioni, ONLUS e imprese.

2) Oggetto dell’informativa
Devono essere pubblicate le informazioni relative alle somme ricevute dalla Pubblica Amministrazione a titolo di: 

  • sovvenzioni;
  • contributi;
  • incarichi retribuiti e
  • vantaggi economici di qualunque genere.

Rientrano nell’obbligo anche le somme ricevute a titolo di 5 per mille.
Sono oggetto di pubblicazione soltanto le somme ricevute superiori a € 10 mila. L’importo si considera in senso cumulativo, ovvero è compreso il totale dei vantaggi ricevuti e non la singola erogazione.
L’obbligo di informazione deve essere distinto da quello di rendicontazione, a cui i percettori delle somme sono tenuti nei confronti della Pubblica Amministrazione erogatrice.

3) Periodo di riferimento e criterio di cassa
L’informativa è relativa ai vantaggi ricevuti durante il 2018. Vale il principio di cassa, pertanto la pubblicazione riguarda gli importi incassati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, indipendentemente dalla competenza contabile.

4) Termini e modalità di adempimento
Per quanto riguarda il termine per la pubblicazione e le relative modalità, occorre effettuare una distinzione tra imprese e Enti no profit.

4.1. Imprese
L’obbligo si considera assolto attraverso l’indicazione delle somme ricevute nella Nota Integrativa al Bilancio d’esercizio 2018 e all'eventuale Bilancio consolidato.

4.2. Enti no profit
Gli Enti no profit sono tenuti a pubblicare le informazioni sulle somme ricevute entro il 28 febbraio sul proprio sito Internet, oppure, in mancanza, su portali digitali, come per esempio Facebook. Se l’Ente non dispone di portali digitali, la pubblicazione potrà avvenire anche sul sito Internet della rete associativa a cui lo stesso aderisce.

5) Elementi richiesti nell’informativa
Le informazioni da pubblicare devono essere schematiche e di immediata comprensione. A tal fine, la Circolare n. 2/2019 suggerisce di indicare i seguenti elementi:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • denominazione del soggetto erogante;
  • somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
  • data di incasso;
  • causale.

6) Sanzioni
Le imprese che non adempiono agli obblighi previsti devono restituire le somme incassate entro tre mesi.
Al contrario, non è prevista nessuna sanzione in capo agli Enti non profit.

“TELEFISCO” – SINTESI DELLE PRINCIPALI RISPOSTE

In occasione del convegno organizzato ogni anno da Il Sole 24 Ore, “Telefisco”, sono stati forniti chiarimenti su diversi argomenti alla luce delle ultime normative (L. 145/2018 - Legge di Bilancio 2019, DL 119/2018 - Decreto Fiscale, D.Lgs. 142/2018 - ATAD). Di seguito si riporta una sintesi delle risposte relative a Iper ammortamento, fatturazione elettronica, welfare aziendale, interessi passivi e intermediari finanziari.

IPER AMMORTAMENTO

1.1) Acconto versato inferiore al limite previsto
L’agevolazione dell’iper ammortamento prevista dalla L. 205/2017 spetta per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2018 oppure fino al 31 dicembre 2019, qualora entro il 31 dicembre 2018 vi siano un impegno all’acquisizione del bene e il versamento di un acconto pari al 20%.
Nei casi in cui l’acconto corrisposto dovesse rivelarsi ex post inferiore al 20%, in conseguenza, ad esempio, di una successiva revisione in aumento del costo originariamente pattuito al 31 dicembre 2018, l’investitore non perde la possibilità di accedere all’estensione temporale al 31 dicembre 2019.
Tuttavia, in tale ipotesi, la modifica intervenuta nel costo del bene imporrà un separato calcolo dell’agevolazione:
sul costo originario pattuito al 31 dicembre 2018 verrà utilizzata l’aliquota del 150% (art. 1, co. 30, L. 205/2017) e
sul costo eccedente, qualora vi siano i requisiti, verrà applicata la maggiorazione “a scaglioni” del 170% (fino a 2,5 milioni), 100% (da 2,5 a 10 milioni) e 50% (da 10 a 20 milioni) (art. 1, co. 60, L. 145/2018).

1.2) Meccanismo di recapture: operazioni a cui è applicabile
Il meccanismo di recupero (recapture) dell’iper ammortamento previsto dall’art. 7, co. 2, DL 87/2018, si applica a tutte le cessioni di beni agevolati, indipendentemente dal fatto che queste siano effettuate verso l’Italia o verso l’estero, oltreché alle destinazioni a strutture produttive situate all’estero. Nel caso in cui il bene iper ammortizzabile ceduto venga sostituito da un altro bene con caratteristiche uguali o superiori, il livello tecnologico dell’azienda non si riduce e pertanto l’agevolazione viene mantenuta.
Il recupero non scatta in caso di cessione d’azienda o ramo d’azienda, infatti il trasferimento del bene nell’ambito di un’azienda o di un ramo d’azienda non vanifica la finalità sottesa alle disposizioni agevolative.

RECEPIMENTO DIRETTIVA ATAD

2.1) Definizione di intermediari finanziari ai fini IRES ed IRAP
Per verificare se una società holding che possiede solo partecipazioni in una sub holding sia un intermediario finanziario, ex art. 12, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 142/2018, è necessario guardare alla composizione delle partecipazioni detenute dalla subholding.

2.2) Interessi passivi sul costo ammortizzato per microimprese
Il criterio del costo ammortizzato non assume rilevanza fiscale per le microimprese, di conseguenza i relativi interessi passivi risultanti in bilancio non sono qualificati e classificati come tali in ambito fiscale e dunque non rientrano nella disciplina dell’art. 96 del TUIR.

2.3) Interessi passivi sul costo ammortizzato per bilanci in forma abbreviata
L’art. 96 del TUIR non trova applicazione nel caso in cui, sulla base della corretta applicazione dei principi contabili, non emergono in bilancio interessi passivi.

3) FATTURAZIONE ELETTRONICA

3.1) Acquisto di carburante con distributori automatici
Dal 1° gennaio 2019 la cessione di carburante verso un cessionario che effettua l’acquisto nell’ambito di attività di impresa, arte e professione deve essere documentata, in via generale, con fattura elettronica, anche nel caso in cui il pagamento sia avvenuto con uno strumento tracciabile. Per il rifornimento effettuato presso distributori in un momento di assenza di personale occorrerà conservare la ricevuta per richiedere, successivamente, fattura elettronica.

3.2) Acquisto di carburante e indicazione della targa
Per gli acquisti di carburante, dal 1° gennaio 2019, la targa del veicolo non deve essere necessariamente indicata nella fattura elettronica, ma laddove utile può essere inserita nel campo “AltriDatiGestionali”.
Per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2018, laddove la cessione del carburante abbia avuto luogo senza compilazione della scheda carburante e senza emissione di fattura con indicazione della targa, il pagamento, effettuato utilizzando uno degli strumenti individuati dal provvedimento del Direttore dell’Agenza delle Entrate 4/04/2018, ha assolto anche agli oneri in tema di deducibilità del costo e detraibilità IVA introdotti dall’art. 1, co. 922 e 923, L. 205/2017.

3.3) Sanzioni ridotte al 20%
Le sanzioni oggetto di riduzione al 20% in caso di trasmissione della fattura elettronica entro la liquidazione del mese successivo a quello di effettuazione sono quelle stabilite dall’art. 6 del D.Lgs. 471/1997. Le sanzioni per l’omesso versamento dell’IVA da parte del cedente non rientrano tra quelle riducibili e dunque saranno applicate per intero, fermo restando il ravvedimento operoso.

3.4) Fattura accompagnatoria
La fattura accompagnatoria può essere solo elettronica. In ipotesi di fatturazione “differita” è possibile far accompagnare i beni dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione avente le caratteristiche determinate con DPR 472/1996.

3.5) Fattura richiesta da un dipendente di una società ad un commerciante al dettaglio
Se un dipendente di una società richiede ad un commerciante al dettaglio l’emissione della fattura, le parti sono libere di concordare l’anticipazione di una copia analogica del documento che verrà inviato tramite lo SdI nei tempi previsti dalla moratoria o entro 10 giorni dal 1° luglio.
Tuttavia, anche in questa ipotesi il documento fiscalmente rilevante è solo la fattura elettronica emessa e ricevuta tramite il Sistema di Interscambio.

3.6) Obbligo di certificazione dei corrispettivi dall’1/7/2019 o dall’1/1/2020
A partire dal 1° luglio 2019, per i soggetti IVA con volume d’affari superiore a € 400.000, nonché dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri, fatta salva l’emissione di fattura a richiesta del cliente, sarà obbligatorio l’invio dei dati dei corrispettivi, in base all’art. 2, co. 1, del D.Lgs. 127/2015 e non saranno più possibili forme di documentazione diverse dalla fatturazione elettronica (ad esempio, ricevuta fiscale).

3.7) Detrazione IVA – Fattura acquisti 2018 ricevuta il 5 marzo 2019
Una fattura relativa al 2018 ricevuta il 5 marzo 2019 potrà essere portata in detrazione a partire dalla liquidazione periodica relativa al mese di marzo e quindi dal 16 aprile 2019.

3.8) Detrazione IVA – Fattura acquisti 2018, ricevuta nel 2018 e registrata nel 2019
L’IVA relativa alla fattura ricevuta nel 2018, relativa ad una operazione avvenuta nel 2018, registrata nel 2019, concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2018.

3.9) Compilazione del campo “data” della fattura elettronica
Fino al 30 giugno 2019 le fatture immediate devono riportare la data dell’operazione e potranno essere trasmesse al SdI entro i termini della liquidazione. Nessuna deroga è prevista per le operazioni a cavallo del mese o dell’anno.

3.10) Invio delle fatture emesse a soggetto non residente: si deve conservare il file xml
Qualora per le fatture emesse nei confronti di un soggetto non residente, si decidesse di trasmettere allo SdI l’intera fattura emessa in un file xml e compilando solo il campo «CodiceDestinatario» con «XXXXXXX», la fattura considerata l’originale da portare in conservazione sarà quella trasmessa allo SdI e non quella inviata al cliente estero con le modalità tradizionali.

3.11) Operazione in reverse charge
Il tipo di documento che è possibile inserire nello SdI per memorizzare il computo dell’IVA di cui è debitore in un’operazione in reverse charge deve essere il TD01, fattura ordinaria. Il codice TD20 è utilizzato solo per le autofatture “spia”.

4) WELFARE AZIENDALE

4.1) Obbligatoria l’indicazione del fruitore del servizio sul documento comprovante la spesa

Il documento che attesta la spesa chiesta a rimborso in base all’art. 51, co. 2, lett. f-bis), TUIR (di istruzione, centro ricreativo estivo o invernale, mensa, ecc.) può essere intestato al dipendente o in alternativa al soggetto che ha usufruito del servizio. Deve, in ogni caso, essere indicato il beneficiario del servizio per verificare che sia un familiare rientrante nell’art. 12, TUIR e la tipologia di servizio o prestazione erogata. Il datore di lavoro deve conservare il documento ai fini della deducibilità del costo.

4.2) Le spese non concorrono a formare reddito anche se non riconducibili al lavoratore
Le spese di welfare aziendale di cui all’art. 51, co. 2, lett. f-bis), TUIR rimborsate al dipendente non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche se il pagamento delle stesse viene effettuato con modalità che non consentono di ricondurre la spesa direttamente al dipendente.

4.3) Rimborsi spese per spese d’istruzione
L’art. 51, co. 2, lett. f-bis) del TUIR prevede che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente tutte le prestazioni comunque riconducibili alle finalità educative e di istruzione, indipendentemente dalla tipologia di struttura (pubblica o private) che li eroga e a prescindere dalla sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 15 del TUIR per poter fruire della detrazione delle spese di istruzione. Rientrano dunque le prestazioni rese dalle scuole non paritarie e l’acquisto di libri di testo sempreché correlati alle finalità educative e di istruzione.

4.4) Rimborso spese psicologo ai familiari non autosufficienti
Possono ricomprendersi tra le spese rimborsabili di cui all’art. 51, co. 2, lett. f-ter) del TUIR anche le prestazioni rese dallo psicologo, purché rivolte nei confronti di familiari anziani o non autosufficienti.

4.5) Abbonamenti trasporto pubblico locale
Per la documentazione da conservare in caso di spese di trasporto escluse dal reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, co. 2, lett. d-bis) del TUIR l’Agenzia delle Entrate ritiene validi i chiarimenti formulati dalla Circolare n. 5/E/2018.

 

Documento chiuso alle ore 12:00 dell'8 febbraio 2019
Newsletter predisposta dal dr. prof. Franco Vernassa - Studio Vernassa - (franco.vernassa@studiovernassa.com)